Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21411 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21411 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24945/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
CONTRO
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore;
-intimata- avverso SENTENZA di Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, n. 4127/2022 depositata il 27/09/2022;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, in accoglimento dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Roma di annullamento di cartelle esattoriali, relative ad imposta di bollo, per l’importo complessivo di euro 1659,19, con compensazione delle spese di lite, ha liquidato le spese di lite dell’intero giudizio in euro 800,00 da distrarsi in favore dell’avv.to NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
La Regione Lazio è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990. Osserva che il giudice di appello, nel liquidare in forma omnicomprensiva le spese del giudizio, ha omesso la distinzione sia per gradi che per fasi, ciò impedendo la verifica della correttezza e legittimità della liquidazione, anche avuto riguardo alla violazione dei parametri minimi stabiliti dal d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018.
Il motivo è fondato.
Deve, infatti, ricordarsi che ‘In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese. (Cass. Sez. 6, 30/09/2016, n. 19623). D’altro canto ‘la
liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle’ (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306,In tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio 2012, n. 140).
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza qui impugnata, non attenendosi a detti principi, si è limitata a liquidare la somma complessiva di euro 800,00 per il doppio grado di giudizio.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.