Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22260 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3801/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA n. 1786/05/22 depositata il 27/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1786/05/22 del 27/06/2022, la Commissione tributaria regionale della Puglia (di seguito CTR)
rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1249/10/16 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di un diniego tacito di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2007.
1.1. La CTR respingeva l’appello di NOME, condannando quest’ultima al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate in euro 500,00.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., degli artt. 1, 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, nonché dell’art. 2233 cod. civ., in relazione all’art.360, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR liquidato le spese in favore della contribuente in misura non congrua rispetto al valore della controversia (euro 3.356,00), non motivando in alcun modo una liquidazione significativamente al di sotto della media di scaglione e, comunque, al di sotto dei minimi previsti dalla legge.
1.1. Il motivo è fondato nei termini che seguono.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e RAGIONE_SOCIALE spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile » (Cass. n. 9815 del 13/04/2023; Cass. n. 14198 del 05/05/2022).
1.3. Nel caso di specie, la liquidazione del giudice, avuto conto dell’attività svolta e del valore della controversia, è erronea in quanto sicuramente inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento, pari almeno ad euro 991,00.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16/02/2024.