Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23155 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23155 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 12/08/2025
spese processuali
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19879/2023 R.G. proposto da NOME COGNOMECODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE EMAIL;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione (13756881002);
-intimata – avverso la sentenza n. 9236/2023, depositata il 10 luglio 2023, della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio 2025, dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–NOME COGNOME sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 9236/2023, depositata il 10 luglio 2023,
con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma -pronunciando quale giudice di rinvio da Cass., 2 marzo 2022, n. 6835 – ha liquidato le spese processuali in giudizio proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, per l’ottemperanza della sentenza (n. 19007/2018) della Commissione tributaria provinciale di Roma.
L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, all’ art. 75, d. a. cod. proc. civ., ed al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, assumendo il ricorrente che le spese del giudizio di rinvio erano state liquidate (in € 678,00) con un apprezzabile scostamento dai parametri medi e, per di più, senza tener conto della depositata nota spese.
Col secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, come modificato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, e dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, e delle tabelle agli stessi allegate, nonché del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, sull’assunto che le spese processuali -e sempre con riferimento al giudizio di rinvio -erano state liquidate con modalità omnicomprensiva -in difetto, dunque, di una specifica liquidazione di ciascuna fase del grado di giudizio -e, ad ogni modo, al di sotto dei minimi tariffari.
2. -I due motivi -che vanno congiuntamente esaminati siccome connessi -sono fondati, e vanno accolti, nei limiti di quanto in appresso precisato.
2.1 -In termini generali, va premesso, la Corte ha avuto modo di statuire che in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., 19 aprile 2023, n. 10438; Cass., 13 aprile 2023, n. 9815).
2.2 -Nella fattispecie, – per come risulta dalla stessa gravata sentenza, -il valore della controversia andava ascritto all’importo di € 2.000,00 così che il valore medio tabellare del compenso assurgeva al complessivo importo di € 2.127,00 (così come del resto esposto nello stesso ricorso), tenuto conto dei valori medi indicati per ciascuna delle quattro fasi contemplate (esclusa quella afferente alla fase cautelare) rispettivamente in € 567 (fase di studio della controversia), in € 357 (fase introduttiva del giudizio) , in € 284 (fase istruttoria e/o di trattazione) ed in € 919 (fase decisionale); importi, questi, riducibili in ragione del loro 50% (pari al complessivo importo di € 1.063,50), ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, cit. .
Né, per vero, la globale liquidazione che è stata operata dal giudice del gravame ha precluso -in ragione della stessa struttura dei regolamenti che vengono in considerazione e, nello specifico, degli importi esposti nella tabella allegata, – la compiuta identificazione dei valori (medi e minimi) suscettibili di utilizzazione da parte del giudice.
2.3 – Tenuto conto, allora, dei contenuti del contenzioso pendente davanti al giudice del rinvio -e, dunque, della sola attività liquidatoria di cui la gravata sentenza dà conto, – ed in difetto di ogni emergenza suscettibile di raccordare l’impegno professi onale alla specifica criteriologia dettata dal d.m. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1 -che, pertanto, nello stesso difetto di difformi riferimenti del ricorso, va
ricondotta ad una ordinaria, e semplice, liquidazione di compensi professionali -la gravata sentenza va, pertanto, cassata con rideterminazione del compenso spettante per detto giudizio di rinvio nel complessivo importo di € 1.063,50, secondo i valori dimidiati previsti in tabella per i giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria provinciale (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado).
-Le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte intimata.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata nei limiti in motivazione esposti e, decidendo la causa nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate -Riscossione al pagamento, in favore di NOME COGNOMEe, per questi, del suo difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME – delle spese del giudizio di rinvio che liquida in € 1.063,50 per compensi professionali, oltre spese vive per € 45,00, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge ; condanna l’Agenzia delle Entrate -Riscossione al pagamento, in favore di NOME COGNOMEe, per questi, del suo difensore antistatario, avvocato NOME COGNOME – delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 536,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 luglio