Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/04/2025
SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDAZIONE OMNICOMPRENSIVA DUE GRADI – VALORE LITE – TARIFFA APPLICABILE –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15988/2022 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘A RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 2005/13/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in data 3 maggio 2022. Numero sezionale 2704/2025 Numero di raccolta generale 18389/2025 Data pubblicazione 06/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio effettuata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale, nell’accogliere l’appello del contribuente proposto unicamente in relazione alla compensazione delle stesse stabilita dal primo Giudice, ha condannando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento della somma complessiva di 1.000,00 € per competenze, oltre accessori.
Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 37/2018) e delle tabelle allegate, nonché dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere liquidato complessivamente le spese dei due gradi di giudizio, senza individuazione delle varie fasi di ciascuno di essi e, peraltro, in misura inferiore ai minimi tariffari, reclamando l’applicazione delle tariffe medie pari, per un valore della controversia ritenuto corrispondente allo scaglione compreso tra 1.000,01 € e 5.200,00 €, alla somma di 875,00 € per ciascuno dei due gradi.
La censura è fondata.
Si resta nel solco di principi consolidati nel ribadire che:
Numero sezionale 2704/2025
Numero di raccolta generale 18389/2025
Data pubblicazione 06/07/2025
il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nella nota spesa (v. Cass. n. 2365/2024, che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011), con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo per i due gradi, priva di ogni specificazione di dette voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (così Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 15533/2022; Cass. n. 23919/2020; Cass. n. 19482/2018; Cass. n. 18905/2017);
-in tema di liquidazione delle spese processuali l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024);
-a seguito delle modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nella liquidazione delle spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024).
Val la pena di aggiungere che:
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-è consolidato il principio (v. ex multis, Cass. n. 23873/2021) per cui le spese processuali si liquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell’attività giudiziale, ragion per cui i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che li prevede, e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, quantunque tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (cfr. Cass. n. 13145/2025 e Cass. n. 13446/2025); Data pubblicazione 06/07/2025
ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato -in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali -sulla base del criterio del disputatum , ovverosia sulla base di quanto richiesto nell’atto introduttivo del giudizio ovvero nell’atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 27871/2017; Cass. n. 536/2011);
– sempre ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è, quindi, pari, per il primo grado, alla somma domandata con l’atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l’appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello volto ad ottenere una somma
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Data pubblicazione 06/07/2025
maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall’appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195/2022 e da ultimo, tra le tante, Cass. 13145/2025 cit.);
in presenza, poi, di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di offrire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi, tenuto conto del valore della controversa e potendo ridurre le voci e le misure proposte dal difensore ove ritenute non coerenti con i citati parametri, quantificando il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe; il tutto in termini tali da consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge (cfr., su tali principi, Cass. n. 22762/2023, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale e Cass. n. 2365/2024 cit. e Cass. n. 29677/2024 cit., nonché Cass. n. 7293/2011; Cass. n. 18890/2012).
Alla stregua di quanto precede la sentenza impugnata va, pertanto, cassata ed essendo necessari accertamenti di fatto, volti ad apprezzare l’attività difensiva svolta in relazione alla controversia in oggetto, al fine di graduare il compenso ritenuto dovuto, con il predetto limite del minimo tariffario, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione -che provvederà a liquidare anche le spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME