Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21767 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21767 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9779/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-ricorrente- contro RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, n. 2096/2024 depositata il 02/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CGT-2 del Lazio, con sentenza n. 2096/2024 depositata in data 2.4.2024, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che aveva disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, pur a fronte dell’accoglimento del ricorso di parte contribuente, condannava COGNOME alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE parte contribuente RAGIONE_SOCIALE spese di lite del primo grado, liquidate in € 900,00 nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del grado d’appello, liquidate in € 550,00, entrambe le somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
COGNOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c. nonché dell’ art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate nella parte in cui, senza, peraltro, articolare alcuna motivazione al riguardo, pur applicando il principio di soccombenza, i giudici di appello avevano omesso di liquidare, per il primo grado di giudizio, la fase introduttiva, e, per il secondo grado di giudizio, la fase introduttiva e la fase decisionale, ancorché, con il deposito RAGIONE_SOCIALE nota spese, detta liquidazione fosse stata espressamente richiesta.
Ed ancora, nella parte in cui, quanto alle fasi di giudizio liquidate, aveva violato, senza articolare alcuna motivazione a sostegno, la nota spese depositata dalla parte poi risultata vittoriosa (sia con riferimento alla domanda di liquidazione dei compensi di primo che di secondo grado) discostandosi, per l’effetto, in modo apprezzabile dai valori medi dei parametri di riferimento.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del ministero RAGIONE_SOCIALE giustizia come modificato dal d.m. 37/2018 e dal d.m. 147/2022 e RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. rilevando la illegittimità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui, nel condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio per la sola fase di studio, di trattazione e decisionale, e con riferimento al secondo grado di giudizio, per la sola fase di studio e di trattazione, aveva omesso espressamente di liquidare, per il primo grado di giudizio, la fase introduttiva, e per il secondo grado di giudizio, la fase introduttiva e decisionale, ha violato l’art. 4, comma 5 del dm 55/14, come aggiornato dal dm 37/2018 e dal dm 147/2022.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono fondati.
3.1. Va premesso che i giudici di appello hanno così motivato: ‘[…] tali spese, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE natura estremamente semplice RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, RAGIONE_SOCIALE scarsa entità de valore RAGIONE_SOCIALE causa e dell’assenza di documentazione di spese, vengono liquidate, tenuto conto dei parametri e RAGIONE_SOCIALE tabelle di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147), come segue: per la fase di studio € 290,00 per la fase istruzione/trattazione € 150,00 per la fase decisoria € 460,00 totale € 900,00.. all’accoglimento dell’appello consegue, in applicazione del criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE riscossione anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE mancata costituz ione dell’appellata e RAGIONE_SOCIALE mancata comparizione RAGIONE_SOCIALE parti all’odierna udienza, vengono liquidate come segue: per la fase di studio €325,00 per la fase istruzione/trattazione €225,00 totale €550,00 … ‘.
Osserva questo Collegio che come correttamente contestato da parte ricorrente i giudici erroneamente non hanno tenuto conto RAGIONE_SOCIALE nota spese in atti ed hanno omesso, comunque, arbitrariamente la liquidazione di voci dovute come lamentato.
4.1. Occorre ribadire che in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALE riduzione o eliminazione RAGIONE_SOCIALE voci da lui operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto RAGIONE_SOCIALE pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione. (Cass. Sez. 2, 27/07/2023, n. 22762, Rv. 668570 – 01).
4.2. Sotto altro profilo la sentenza impugnata appare erronea nella parte in cui la CTR ha omesso, senza alcuna ragione, di liquidare le spese richieste per ciascuna RAGIONE_SOCIALE singole fasi dei vari gradi di giudizio: in particolare nella liquidazione operata per il primo grado ha escluso, del tutto immotivatamente, la fase introduttiva (che è propria di ogni giudizio instaurato) ed in quella di secondo grado ha escluso, in modo parimenti immotivato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese sia per la fase introduttiva che per fase decisionale, con la precisazione che la liquidazione di tale fase ricomprende un’ampia serie di attività, tra cui la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio (vedi Cass. Sez. 6, 20/02/2023, n. 5289, Rv. 667062 – 01).
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame RAGIONE_SOCIALE controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE sezione tributaria, in data