Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21456 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21456 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2003/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO del LAZIO n. 4962/2023 depositata il 29/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, in proprio, quale procuratore antistatario di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, pronunciando in sede di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza della C.T.R. del Lazio, relativa al giudizio di ottemperanza della sentenza della C.T.P. di Roma n. 9189/2018 in ordine al pagamento delle spese di lite, ha liquidato le spese di lite del giudizio di ottemperanza in euro 250,00 per il giudizio di ottemperanza, euro 350,00 per il ricorso per cassazione ed euro 250,00 per il giudizio di rinvio.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula due motivi di ricorso.
Con il primo fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 75 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, nonché delle tabelle dei parametri ad esso allegate. Premette che, in sede di giudizio di rinvio, la parte aveva depositato memorie illustrative e nota spese, riferite ai valori medi. Osserva che il giudice del rinvio si è discostato dalla nota spese e -per oltre la metà-dai parametri medi, senza alcuna motivazione, in violazione degli orientamenti del giudice di legittimità.
Con il secondo motivo si duole, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., della violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55 del 2014, e delle tabelle 1-2 ad esso allegate, nonché della violazione dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990, per avere il giudice del rinvio, nel liquidare le spese per ciascun grado di giudizio, omesso la distinzione per fasi, non rendendo
ciò possibile la verifica della correttezza e legittimità della liquidazione, essendo, fra l’altro, nel caso di specie, la liquidazione complessiva per grado, comunque inferiore ai minimi.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
Va, preliminarmente, ricordato quanto già affermato da questa Corte, secondo la quale il giudice ‘in presenza (…) di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (a loro volta derogabili con apposita motivazione: cfr. Cass. Sez. 6L, 31/01/2017, n. 2386)’ (così Cass. Sez. 2 del 28/02/2018 n. 4689; cf. anche Cass. Sez. 2 del 12/01/2023 n. 727). Cionondimeno, ‘questo indirizzo è da applicare in modo conforme alla disciplina che il codice di procedura civile riserva ai requisiti di forma contenuto della motivazione della decisione. Si applicano le disposizioni generali degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 118 co. 1 disp. att. c.p.c., a loro volta da interpretare in modo conforme alla garanzia costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali ex art. 111 co. 6 Cost. Si tratta quindi, anche in tema di spese, di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso ovvero succinto, ove l’oggetto di quest’ultima è perimetrato dal thema decidendum (ex art. 112 c.p.c.). Ove si tratti di spese di lite, il tema della pronuncia è -niente di meno, ma neanche niente di più -la domanda di liquidazione nel suo complesso, alla quale si deve
rispondere applicando i parametri della controversa determinato (…). Non è compatibile con questa cornice volgere «l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci» indicate nella nota specifica nel senso del dovere di rispondere esplicitamente, pedissequamente, punto per punto (per così dire: uno ad uno) ad ogni singola indicazione. Inteso in tal modo, l’onere motivazionale sulle spese eccederebbe finanche quello che grava sul giudice in punto di pronuncia sul merito della controversia, ove si ritiene pacificamente che, nell’esternare le ragioni del proprio convincimento, il giudice non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione controversa. Ciò è vero, sempre che egli abbia adottato una motivazione adeguata, cioè, dotata di senso logico e giuridico alla luce degli elementi di fatto e di diritto del caso di specie’ (cosi Cass. Sez. 2, del 27/07/2023 n. 22762).
Deve, altresì essere premesso, che ‘ In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile’ (Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815; cfr. anche: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, Rv. 661839; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12537 del 10/05/2019, Rv. 653760; Sez. 2, Ordinanza n. 8561 del 2023).
Deve, infine, ricordarsi che ‘la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura
inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. e quelle del giudizio di opposizione). (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306,In tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio 2012, n. 140).
8. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha mal governato i su esposti principi. Ed invero, a fronte della presentazione della nota spese -in cui erano indicate anche le c.d. spese viveriguardante il giudizio di ottemperanza per cui erano richiesti complessivi euro 585,00 (comprendenti fase di studio euro 170, fase introduttiva euro 100,00, fase di trattazione euro 100,00, spese vive euro 45,00) il giudizio di cassazione per cui erano richiesti complessivi euro 975,00 (comprendenti fase di studio euro 240,00, fase introduttiva euro 270,00, fase decisoria euro 135, spese vive euro 328,00) ed il giudizio di rinvio, per cui erano richiesti complessivi euro 585,00 (comprendenti fase di studio euro 170, fase introduttiva euro 100,00, fase di trattazione euro 100,00, spese vive euro 45,00), ha liquidato complessivi euro 250,00 per il giudizio di ottemperanza, euro 350,00 per il giudizio di legittimità, ed euro 250,00 per il giudizio di rinvio, senza motivazione alcuna, provvedendo alla determinazione dei compensi solo in dispositivo, omettendo, peraltro, di dar conto del d.m. applicato ed applicabile ratione temporis. A questo proposito è utile segnalare che ‘ se la determinazione è effettuata dal giudice di rinvio, questi deve fare riferimento alle tariffe vigenti al tempo del giudizio di legittimità, senza che abbiano rilievo eventuali tariffe sopravvenute’ (Cass., 11/03/2005, n. 5426; Cass., 20/12/1995, n. 13015), con la conseguenza che al giudizio di ottemperanza dovrà essere applicato il d.m. 8 marzo 2018 n. 37, mentre al
giudizio di legittimità ed al giudizio di rinvio occorrerà applicare il d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
La sentenza deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.