Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22468 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22468 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16317/2023 R.G., proposto
DA
COGNOME COGNOME Luigi, rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME con studio in Catania, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
‘ RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con sede in Catania, in persona del liquidatore pro tempore , in qualità di ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia ‘ Catania 3 ‘, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Catania, ove elettivamente domiciliati (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAILordineavvocaticataniaEMAIL ; EMAIL, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI INFERIORI AI PARAMETRI MINIMI
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 10 gennaio 2023, n. 231/13/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 10 gennaio 2023, n. 231/13/2023, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per omesso versamento della TARSU relativa all’anno 2009 per l’importo di € 249,32 da parte della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in qualità di ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) per la gestione integrata dei rifiuti in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, in relazione ad immobile ubicato in Sant’INDIRIZZO (CT) , ha accolto l’appello proposto da l medesimo nei confronti della RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 12 aprile 2019, n. 4511/06/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali nella misura complessiva di € 200,00, di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado ed € 100,00 per il giudizio di secondo grado, oltre ad accessori di legge.
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a due motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 111 Cost. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata liquidata dal giudice di appello, con riguardo ai compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa in sede di condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali, una somma notevolmente inferiore alle somme indicate nelle note spese agli atti senza alcuna motivazione sul punto.
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: « (…) deve contenere: (…) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (…) ».
Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,
materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non atti ngere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).
In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530).
2.3 Peraltro, con precisa attinenza al thema decidendum , questa Corte ha affermato che, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto
ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 27 luglio 2023, n. 22762; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2024, n. 25083).
2.4 Nella specie, come si evince dalla documentazione prodotta in sede di legittimità, il contribuente ha depositato ‘ memorie illustrative ‘ contenenti sia la nota spese relativa al giudizio di prime cure che la nota spese relativa al giudizio di appello (con dettagliata indicazione, per ciascuna fase, dei parametri minimi, medi e massimi).
Tuttavia, il giudice di appello ha liquidato le spese giudiziali (con riguardo ai compensi), in misura notevolmente inferiore agli importi indicati (anche per i parametri minimi) nelle note spese senza fornire la benché minima giustificazione, statuendo in tal modo: « (…) in riforma parziale della sentenza impugnata condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 100,00 oltre accessori di legge e alle spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 100,00 oltre accessori di legge ».
Invero, d all’esame delle note spese , riproducenti i valori delle tabelle (nn. 23-24) allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in vigore ratione temporis , l’importo minimo liquidabile in relazione al valore della causa (€ 249,32) ammontava ad € 250,00 (oltre ad IVA, CPA e spese generali) per ogni grado di giudizio. Laddove, invece, il giudice di appello ha liquidato l’importo di € 100,00 per il primo grado e di € 100,00 per il secondo grado, vale a dire una somma inferiore alla metà del minimo richiesto nelle note spese, senza, tuttavia, motivare in alcun modo la riduzione delle voci presenti e senza distinguere in alcun modo le singole voci, così rendendo impossibile il controllo sulla liquidazione dei compensi.
2.5 Per cui, si può ritenere che la sentenza impugnata non contenga alcuna illustrazione delle ragioni sottese allo scostamento dalle note spese nella liquidazione dei compensi per il difensore della parte vittoriosa.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (con riferimento alle tabelle nn. 23 e 24 dei parametri allegati), 2233 cod. civ. e 15, comma 2quinquies , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata liquidata dal giudice di appello, con riguardo ai compensi spettanti al difensore della parte vittoriosa in sede di condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese giudiziali, una somma inferiore al valore dei minimi tariffari in vigore alla data di pronuncia della sentenza.
3.1 Il predetto motivo è fondato.
3.2 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore, che sarebbero inferiori (sia per il primo grado, che per il secondo grado) ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
A dire del ricorrente: « Dall’esame delle note spese prodotte dal sig. COGNOME, redatte in applicazione dei parametri minimi vigenti, quindi, l’importo minimo liquidabile ammonta ad €=500,00= oltre iva, cpa e spese generali ».
3.3 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 3.4 Considerando il valore della causa (€ 249,32), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, si è già verificato che la liquidazione dei compensi per entrambi i gradi di merito è stata palesemente al di sotto dei parametri minimi (secondo le risultanze delle note spese).
Quindi, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per i giudizi di primo grado e di secondo grado, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato.
Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una
liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Dunque, valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della controricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole (valore della causa: € 249,32), sulla base dei valori medi (come da note spese), nella misura di € 650,00 per compensi del giudizio di primo grado e nella misura di € 600,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente alla rifusione delle spese dei
giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 650,00 per compensi del giudizio di primo grado e nella misura di € 600,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; condanna la controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da COGNOME per dichiarato anticipo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno