Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21544 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 14763/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14763/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. COGNOME NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Catania, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente –
e
Agenzia delle Entrate-Riscossione;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia n. 1828/2023 depositata il 23 febbraio 2023;
Numero registro generale 14763/2023 Numero sezionale 3514/2025 Numero di raccolta generale 21544/2025 Data pubblicazione 27/07/2025
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di una cartella di pagamento (n. 29320110004459952) emessa dalla Riscossione Sicilia per conto dell’Agenzia delle Entrate a carico di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) per un credito relativo alla tassa automobilistica relativa all’ann o 2004 per l’importo di € 113, 61.
L’opposizione si fondava sulla prescrizione e la decadenza del credito opposto.
La CTP ha accolto il ricorso non disponendo nulla sulle spese di lite anche in considerazione del modesto valore della lite.
L’odiern o ricorrente ha proposto appello sulla pronuncia relativa al regolamento delle spese e la CTR ha accolto l’impugnativa per le seguenti ragioni:
-nel caso di specie non ricorrono i presupposti legge per la compensazione delle spese di lite, dunque, le spese seguono la soccombenza;
-liquida € 70,00 per il primo grado ed € 80 per il grado di appello. Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo e ha depositato memoria, mentre la controparte si è costituita tardivamente per resistere al giudizio.
L’ Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 e 5 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 (Ministero della Giustizia) , nonché dell’art. 92, c.p.c. e dell’art. 2233 c.c. Censura la sentenza impugnata nella parte
in cui ha liquidato le spese del giudizio di primo grado e di quelle del secondo grado in modo omnicomprensivo e al di sotto dei parametri di legge, senza fornire adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione delle voci.
Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Con un orientamento del tutto condivisibile la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice deve liquidare in modo distinto spese e compensi professionali, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione dell e singole voci (Cass. Sez. 6 – 3, n. 18905/2017, Rv. 645162 – 01). Solo attraverso tale specificazione le parti hanno modo di controllare i criteri di calcolo adottati (Cass., Sez. 6 – 3, n. 18905/2017, cit.). Tale distinzione deve ritenersi, pertanto, sufficiente, ai fini del controllo sulla liquidazione delle spese, non essendo, a tal fine, necessaria anche una liquidazione delle singole fasi del giudizio.
2.1. Nella specie, con riguardo alla censura riguardante la liquidazione omnicomprensiva, non risulta, dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso, che il ricorrente abbia prodotto una nota spese e, dunque, sulla base di quanto ora esposto, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
La sentenza impugnata, tuttavia, non ha effettuato tale distinzione e, pertanto, sotto tale profilo deve essere cassata.
3 . Con riferimento al secondo profilo di doglianza, riguardante il quantum liquidato, il Collegio intende confermare il principio di legittimità secondo cui, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815/2023, Rv. 667534 – 01).
Non sussistendo più, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio, le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento che individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Ne consegue che, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286, Rv. 647179 – 01; Cass., Sez. 6-2, 1° giugno 2020, n. 10343, Rv. 657887 – 01; Cass., Sez. 6-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6- 2, 19 novembre 2021, n. 35591).
3.1. In punto di disciplina applicabile si osserva che la sentenza oggi impugnata è stata emessa in data 16.2.2023 e depositata in data 20.3.2023, e pertanto per essa trovano applicazione i parametri di cui al dm n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Per la quantificazione delle spese relative alla sentenza di primo grado deve essere applicato, invece, il d.m. n. 55 del 2014.
Trattandosi di un giudizio tributario di valore fino al € 1.100,00 e c onsiderato che il valore della causa è di € 113,61 (importo
oggetto della domanda di condanna in esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza), si osserva che la CTR si è notevolmente discostata in minus , sia dai parametri medi, sia da quelli minimi previsti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55, per la liquidazione delle spese nel primo grado di giudizio, sia dai parametri come modificati dal d.m. n. 147 del 2022, per la sentenza di secondo grado.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto, dunque, specificare i criteri di liquidazione del compenso, trattandosi di un caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale dovrà, nell’attenersi ai principi di diritto sopra affermati, provvedere anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME