Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7638 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7852/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo, in qualità di Avvocato, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ.;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 10 dicembre 2021, n. 13765/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione provinciale di Roma il 10 dicembre 2021, n. 13765/10/2021, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 23 ottobre 2018, n. 17960/10/2018, nei limiti del capo relativo alla condanna dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore di NOME nella misura di € 300,00 (oltre ad accessori) con distrazione a favore di NOME COGNOME, in qualità di difensore antistatario, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguito al pagamento del residuo ancora dovuto a titolo di contributo unificato nella misura di € 120,00 ed ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore di NOME nella misura di € 30,00 ;
l ‘RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
CONSIDERATO CHE:
1. il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, nel testo novellato dall’art. 1 del d.m. 8 marzo 2018, n. 37, RAGIONE_SOCIALE tabelle 1-2 dei parametri allegati, nonché degli artt. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stati liquidati dal giudice dell’ottemperanza i compensi spettanti al difensore della contribuente, senza alcuna motivazione, nella misura di € 30,00 (oltre ad accessori), e dunque in misura inferiore agli importi minimi dei parametri tabellari in relazione al valore della controversia di € 120,00;
1.1 invero, è pacifico che, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. 5^, 22 dicembre 2022, n. 37589); 1.2 secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo RAGIONE_SOCIALE abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; vedasi anche: Cass., Sez. 6^3, 4 luglio 2018, n. 17577 Cass., Sez. Lav., 26 ottobre 2018, n. 27233; Cass., Sez. 6^ -1, 5 marzo 2020, n. 6345); solo
quando il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto decreto ministeriale non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ. anche della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (Cass., Sez. 6^-5, 10 dicembre 2018, n. 31884);
1.3 peraltro, l’esigenza di fornire un’adeguata motivazione a sostegno della determinazione degli importi riconosciuti alla parte vittoriosa sorge soltanto a fronte del deposito, ad opera di quest’ultima, di una nota specifica recante l’indicazione RAGIONE_SOCIALE attività svolte e RAGIONE_SOCIALE somme richieste, dovendo il giudice spiegare le ragioni dell’eliminazione o della riduzione di alcune di esse, al fine di rendere possibile la verifica della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed ai parametri ministeriali (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2017, n. 8824; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27815; Cass., Sez. 6^-1, 5 marzo 2020, n. 6345; Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2021, n. 1076); mentre, nel caso in cui la predetta nota non sia stata prodotta, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge, incombendo alla parte che ne contesti la liquidazione l’onere di indicare analiticamente le voci e gli importi in relazione ai quali l’ importo riconosciuto deve
considerarsi errato (cfr. Cass., Sez. 6^-, 21 febbraio 2017, n. 30716; Cass., Sez. 1^, 21 gennaio 2021, n. 1076);
1.4 nella specie, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE voci corrispondenti alle varie fasi processuali (secondo la riproduzione fattane in ricorso) , il giudice dell’ottemperanza si è notevolmente discostato in minus sia dai parametri medi ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (per un totale di € 525,00), che dai parametri minimi ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (per un totale di € 280,00), nella liquidazione dei compensi del difensore in relazione al valore della controversia (fascia da € 0,00 ad € 1.100,00), limitandosi ad una liquidazione ingiustificata in misura del tutto inadeguata ed irrisoria (€ 30,00);
2. per cui, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del capo relativo alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Roma (ora, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a,