Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21511 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta dai Magistrati
Oggetto: ottemperanza- spese
NOME
-Presidente –
Oggetto
NOME
-Consigliere –
R.G.N. 11302/2023
COGNOME NOME
-Consigliere –
COGNOME
Balsamo NOME
-Consigliere –
U – 15/05/2025
NOME
-Consigliere COGNOME.-
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11302/2023 R.G. proposto da Avv. COGNOME rappresentato e difeso in proprio;
-ricorrente – contro
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Roma, in persona del presidente p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1508/2023 depositata il 20 marzo 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto un ricorso con il quale l’Avv. NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente) ha chiesto l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza (n. 5827/2021), emessa dalla CTR del Lazio, sul capo di condanna relativo al pagamento delle spese legali a carico della Camera di commercio, industria e artigianato di Roma (d’ora in poi controricorrente) e in favore dello stesso, dichiaratosi antistatario.
Con la sentenza ora richiamata era stato accolto un ricorso per ottemperanza di altra sentenza (n. 8443 del 2020 della CTP di Roma) sul capo di condanna dell’odierna controricorrente al pagamento delle spese di lite.
La CTR del Lazio accoglieva il ricorso nei seguenti termini:
-deve essere dichiara la cessata materia del contendere, stante l’avvenuto pagamento del dovuto da parte della Camera di commercio;
-per le spese di lite, nel giudizio di ottemperanza della sentenza n. 8443 del 2020 della CTP, la Camera di Commercio non aveva dimostrato l’avvenuto pagamento del dovuto, con la conseguenza che la sentenza n. 5287/2021 (della cui ottemperanza oggi si discute) ha accolto il ricorso per ottemperanza con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite;
-il pagamento è avvenuto solo successivamente alla presentazione del ricorso;
-da ciò consegue la condanna della Camera di commercio al pagamento delle spese di lite che, sulla base dei criteri direttivi di cui all’art. 2 e ss. del d.m. n. 147/2022 e delle tabelle allegate, tenuto conto del valore della lite, della complessità della materia e dell’attività svolta, nonché applicato l’aumento del 15% per
spese forfetarie, vengono liquidate nella misura complessiva di € 200,00, oltre accessori di legge.
Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte si costituisce proponendo controricorso e deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55 (Ministero della Giustizia), come aggiornato dal d.m. n. 37 del 2018 e dal d.m. n. 147 del 2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, dell’ art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata in quanto: a) ha liquidato le spese legali in modo omnicomprensivo, senza distinzione per fasi; b) ha effettuato una liquidazione in misura inferiore ai parametri medi, e anche minimi, senza motivare le ragioni di tale riduzione, violando il principio dell ‘inderogabilità dei minimi tariffari.
1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.
Con un orientamento del tutto condivisibile la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci (Cass. Sez. 6 – 3, n. 18905/2017, Rv. 645162 – 01).
Solo attraverso tale specificazione le parti hanno modo di controllare i criteri di calcolo adottati (Cass., Sez. 6 – 3, n. 18905/2017, cit.). Tale distinzione deve ritenersi, pertanto,
sufficiente, ai fini del controllo sulla liquidazione delle spese, non essendo, a tal fine, necessaria anche una liquidazione delle singole fasi del giudizio.
1.2. Nella specie, sulla base di quanto ora esposto ed in assenza di una deduzione circa il deposito di una nota spese, deve ritenersi sufficiente la distinta indicazione della somma complessivamente spettante a titolo di compenso e di quelle dovute per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
1.3.Con riferimento al secondo profilo di doglianza, riguardante il quantum liquidato, il Collegio intende confermare il principio di legittimità secondo cui, in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass., Sez. 2, n. 9815/2023, Rv. 667534 – 01).
Non sussistendo più, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio, le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento che individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale. Ne consegue che, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6- 3, 15 dicembre 2017, n. 30286, Rv. 647179 – 01; Cass., Sez. 6-2, 1° giugno 2020, n. 10343, Rv. 657887 – 01; Cass., Sez. 6-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6- 2, 19 novembre 2021, n. 35591).
Numero sezionale 3509/2025
Numero di raccolta generale 21511/2025
Data pubblicazione 26/07/2025
1.2 In punto di disciplina applicabile si osserva che la sentenza oggi impugnata è stata emessa in data 16.2.2023 e depositata in data 20.3.2023 e, pertanto, trovano applicazione i parametri di cui al dm n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Trattandosi di un giudizio tributario di valore fino al € 1.100,00, i valori previsti per i gradi di merito sono:
Fase di studio della controversia
€ 17 9,00
Fase introduttiva del giudizio
€ 10 5,00
Fase istruttoria e/o di trattazione €
105,00
Fase decisionale
€ 17 9,00
Per un totale di
€ 5 68,00
Tutti gli importi sono, poi, riducibili del 50%, tenuto conto della modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera a) del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, che ha soppresso la frase «Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento». Tale nuova disciplina è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto l’art. 6, comma 1 del d.m. n. 147/2022, dispone che «Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore».
Se tutti i compensi erano riducibili al 50%, il dovuto è pari a € 284,00 a fronte dell’importo liquidato in € 200,00 .
Si tratta di uno scostamento apprezzabile dai parametri medi. Considerato, infatti, che il valore della causa è di € 525,28 (importo oggetto della domanda di condanna in esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza), si osserva che la CTR si è notevolmente discostata in minus , sia dai parametri medi, sia da quelli minimi previsti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022. Nella liquidazione dei
compensi del difensore in relazione al valore della controversia (da € 0 a € 1.100 ), in base alle tabelle di cui al d.m. citato, infatti, il totale dei parametri medi è di € 568,00, quello dei minimi è pari a € 284,00.
La sentenza impugnata avrebbe dovuto, dunque, specificare i criteri di liquidazione del compenso, trattandosi di un caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.
Il ricorso deve essere, quindi, accolto con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale dovrà, nell’attenersi ai principi di diritto sopra affermati, provvedere anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME