Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23103 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23103 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 704/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME NOME, rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL e EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Agenzia delle Entrate -Riscossione, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 10 settembre 2021, n. 4001/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11 luglio 2025 dal Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
CONDANNA SPESE GIUDIZIALI COMPENSI INFERIORI AI PARAMETRI MINIMI
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 10 settembre 2021, n. 4001/05/2021, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA nei confronti del medesimo in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi locali ed erariali da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti dell ‘Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 3 settembre 2018, n. 15399/36/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali nella misura complessiva di € 6.000,00, oltre ad accessori di legge, e distrazione a favore del difensore antistatario.
L ‘Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, 2233, secondo comma, cod. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di appello la condanna dell’agente della riscossione alla rifusione delle spese giudiziali (per entrambi i gradi di merito) in favore del contribuente nella misura complessiva di € 6.000,00 , liquidando i compensi difensivi per un ammontare inferiore ai parametri minimi previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione al valore della causa dinanzi al giudice tributario (€ 441.438,75).
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore antistatario del contribuente, che
sarebbero inferiori (sia per il primo grado, che per il secondo grado) ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
1.3 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 1 .4 Considerando il valore della causa (€ 441.438,75), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione dei compensi per entrambi i gradi di merito è palesemente al di sotto dei parametri minimi (rispettivamente, di € 5.925,00 per il primo grado e di € 7.193,00 per il secondo grado).
In definitiva, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per i giudizi di primo grado e di secondo grado, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato. Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il
quantum della liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata per il solo capo relativo alle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna dell ‘intimata alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole (valore della causa: € 441.438,75), sulla base dei valori medi (come da note spese), nella misura di € 11.065,00 per compensi del giudizio di primo grado e nella misura di € 13.255,00 per compensi del giudizio di secondo
grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo (in relazione al valore corrispondente al cumulo dei compensi difensivi per il duplice grado di merito, cioè a ll’importo complessivo di € 24.320,00). Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore dei difensori antistatari della parte vittoriosa, i quali hanno dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata per il capo relativo alle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna la controricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 11.065,00 per compensi del giudizio di primo grado e nella misura di € 13.255,00 per compensi del giudizio di secondo grado, oltre a contributo unificato, a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma, per dichiarato anticipo; condanna l ‘intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore dei difensori antistatari del ricorrente, Avv. NOME COGNOME da Roma e Avv. NOME Contardi da Roma, per dichiarato anticipo.