Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9687 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 06119/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO -ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t.,
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 5813/14/2016, pronunciata il 05 luglio 2016 e depositata il 06 ottobre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente adiva la CTP di Roma con ricorso notificato in data 16.10.2014, ivi impugnando un preavviso di fermo e deducendo, tra i vari motivi, l’omessa notifica delle cartelle esattoriali presupposte. Il tutto per un debito erariale complessivo di euro 145.778,53, quale valore della causa. Rimasto contumace l’Agente della RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 9811/58/15 il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, condannando il Concessionario al pagamento delle spese che liquidava in euro 800,00, di cui euro 50,00 per spese.
Il contribuente promuoveva pertanto appello avverso il capo della sentenza di liquidazione delle spese, inferiori a quelle previste per lo scaglione di riferimento a termini del d.m. n. 55/2014. Costituitasi il Concessionario, la CTR accoglieva il gravame, liquidando le spese nella misura di ‘euro 1.500,00 per entrambi i gradi di giudizio’, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
Invoca la cassazione della sentenza il contribuente con ricorso affidato ad un unico motivo. Rimane intimato l’Agente della RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di doglianza il ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014 del Ministero della Giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., artt. 75 e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento alla liquidazione effettuata per il I grado di giudizio in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1 In sostanza, premette che la censura attiene alla sola liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. Soggiunge che la liquidazione operata dalla CTR non sarebbe chiara, posto che non è dato comprendere con certezza se la somma di euro 1.500,00 sia da riferirsi a ciascun grado di giudizio o se detta somma debba essere intesa come relativa ad entrambi i gradi di merito. Precisa che, in ambedue i casi, la liquidazione operata dal RAGIONE_SOCIALE di riforma sarebbe comunque illegittima perché inferiore non soltanto ai parametri medi ma anche a quelli minimi previsti dalle tabelle 1 e 2, senza che a ciò sia seguita alcuna specifica motivazione. Ricorda che il valore della causa era di euro 145.778,00 sicché i compensi medi previsti dalla disciplina ministeriale si attestavano in euro 8.895,00, ivi indicando le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione, mentre quelli minimi, ottenuti mediante la decurtazione del 50%, erano pari a 4.177,50 e parità di fasi.
Il motivo è fondato.
2.1 Corre l’obbligo di ricordare che «Ebbene, il D.M. n. 55 del 2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può si discostare, purch é si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dal tale decreto, art. 4, comma 1: cfr., al riguardo, Cass. 2383/17, in motivazione: ‘Con riferimento all’afferito vincolo de l giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe. Con riferimento al D.M. n. 140 del 2012 era stato anche precisalo che il ‘giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che giustificavano la deroga ai minimi e massimi stabiliti dal D.M. n. 140 del 2012 (cfr. Cass. n. 18167 del 16/ 09/ 2013; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225)’. Tuttavia,
anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere anche al di sotto, o di salire anche al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall’inciso ‘di regola’ che si legge, ripetutamente, nell’art. 4, comma 1 ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (v. per una vicenda analoga, Sez. 2, Ordinanza n. 3144 del 2018; v. altresì Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018 Rv. 648532; Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544).» (Cfr. Cass., VI, n. 24987/2019).
2.2 Nella fattispecie in esame la CTR non si è conformata ai superiori principi. Invero, la liquidazione operata dalla CTR risulta comunque inferiore dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore del procedimento (euro 145.778,00) e anche considerando la somma di euro 1.500,00 come riferita al solo primo grado di giudizio. E ciò pur applicando, in ragione della speciale semplicità dell’affare, la massima riduzione prevista dal medesimo D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, pari al 70% per la fase istruttoria ed al 50%, per le altre fasi, e senza che sia stata fornita alcuna motivazione al riguardo.
2.3 Il ricorso va dunque accolto.
Il giudice di rinvio, che si designa nel medesimo ufficio giudiziario in diversa composizione, rimedierà all’errore nella liquidazione delle spese del procedimento, di natura tipicamente contenziosa (Sez. 2 -, Ordinanza n. 28270 del 06/11/2018 Rv. 652046; Sez. 6 -2, Sentenza n. 23187 del 14/11/2016 Rv. 641687), attenendosi ai principi come sopra richiamati e liquidando anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, Roma, in diversa