Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3208/2024 R.G., proposto
DA
NOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio il 3 luglio 2023, n. 4060/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di
GIUDIZIO TRIBUTARIO LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
secondo grado del Lazio il 3 luglio 2023, n. 4060/3/2023, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA emanata in suo danno dall’RAGIONE_SOCIALE, in dipendenza di avviso di accertamento per l’omesso e/o carente versamento della TARI relativa agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, per la somma totale di € 8.144,23, ha accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti del l’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 9 febbraio 2022, n. 1537/40/2022, con condanna alla sola rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado.
2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva « dichiarato estinto il giudizio ex art 45, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, ponendo le spese della parte a carico della parte che le ha anticipate. Rilevava infatti che all’udienza del 11 febbraio 2021, con ordinanza collegiale n. 288/21, ritualmente notificata, era stata disposta l’integr azione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE Roma RAGIONE_SOCIALE, con onere a carico della richiedente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concedendo termine per l’incombente di giorni novanta dalla data di notifica del provvedimento, come previsto dall’art. 14, c. 2 del D.lgs. n. 546/92, e che alla data indicata, veniva constatata la mancata chiamata in causa del RAGIONE_SOCIALE, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di tal che la causa veniva decisa nel senso sopra indicato » – sul rilievo, per un verso, che « la Commissione provinciale ha dichiarato l’estinzione del processo non considerando che non sussiste alcun litisconsorzio necessario con il rispettivo Ente impositore, il che comporta l’inapplicabilità dell’art. 45, comma 1, d.lgs. 546/1992 », e, per altro verso, che l’agente della
riscossione non avesse provato la rituale notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento. Pronunciando sulle spese giudiziali, il giudice di appello ha condannato l’appellata alla sola rifusione di quelle del secondo grado in favore dell’appellante, senza adottare alcuna pronuncia su quelle del primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 2233, secondo comma, cod. civ., con riferimento a ll’ art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., nonché agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea , 6, 13 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’u omo, parametrati con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3) e 5), cod. proc. civ., per essere stato accolto l’appello dalla sentenza impugnata con la sola condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado con liquidazione dei compensi in misura inferiore ai parametri minimi, senza alcuna motivazione per l’omessa liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado.
1.1 Il predetto motivo è fondato.
1.2 In disparte l’inappropriato richiamo all” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ (non ravvisabile nella fattispecie, in
base alla stessa prospettazione del ricorso), la censura attinge la sentenza impugnata, sia in relazione alla tacita ed immotivata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del primo grado di giudizio, sia in relazione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado di giudizio « in misura inferiore rispetto a quella stabilita per i minimi tariffari di legge di per sé inderogabili, oltre relativi aumenti ex artt. 15 e 17-bis del D.lgs. 546/92, finanche ex art. 4, I comma-bis, ex D.M. 55/2014 ».
1.3 Sotto il primo aspetto, è pacifico che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme relative all’onere RAGIONE_SOCIALE spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte a carico di chi sia risultato totalmente vittorioso, mentre, all’infuori di questa ipotesi, la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, e tali poteri comprendono la facoltà, in sede di appello, di operare la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado, ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado (Cass., Sez. 2^, 10 aprile 1986, n. 2504; Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2005, n. 2574; Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2003, nn. 17049 e 17067; Cass., Sez. 2^, 27 settembre 2013, n. 22283; Cass., Sez. 2^, 14 aprile 2016, n. 7403; Cass., Sez. 6^-2, 11 maggio 2017, nn. 11704, 11705, 11706 e 11707; Cass., Sez. 3^, 30 aprile 2018, n. 10336).
1.4 Ciò non di meno, a nche nel giudizio tributario, le ‘ gravi ed eccezionali ragioni ‘, che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 27 gennaio 2023, n. 2572; Cass., Sez. Trib.,
3 febbraio 2023, n. 3429; Cass., Sez. 6^-Trib., 3 febbraio 2023, n. 3337; Cass., Sez. Trib., 8 maggio 2023, n. 12212; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 17 agosto 2023, n. 24716; Cass., Trib., 20 ottobre 2023, n. 29226; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080), come la condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza (Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2024, n. 23592). Comunque, tali ragioni non possono essere illogiche, né erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass., Sez. Trib., 8 aprile 2024, n. 9312; Cass., Sez. Trib., 11 agosto 2025, n. 23080).
1.5 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156) consente la compensazione, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio tributario « soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ».
Per giurisprudenza costante, in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis , le « gravi ed eccezionali ragioni », da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a
consentire il necessario controllo) (Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2017, n. 22310; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2021, n. 6660).
Ad ogni modo, è stato espressamente precisato che, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e dalla sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 19 aprile 2018, n. 77 (nel testo ricalcato – per il processo tributario dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale novellato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., Sez. 6^-2, 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass., Sez. 6^-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. 6^-2, 13 novembre 2020, n. 25678; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2021, n. 6085; Cass., Sez. 6^-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956; Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Cass., Sez. Trib., 28 luglio 2025, nn. 21717 e 21720).
1.6 Nella specie, il giudice di appello nemmeno ha statuito sulle spese del giudizio di prime cure, lasciando ritenere un’implicita compensazione.
Invero, il principio di soccombenza è sancito, in linea generale, dall’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che detta una
specifica disciplina (ancorché sulla falsariga dell’art. 91 cod. proc. civ.) per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese nel processo tributario. Per cui, anche per la fattispecie in disamina, vale il principio generale per cui la mancata statuizione sulle spese del giudizio integra una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale e costituisce un vizio della sentenza, stante la mancanza di qualsiasi decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che è stata ritualmente proposta e che richiede pertanto una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Ne consegue che l’omessa pronuncia sulle spese in un provvedimento a contenuto decisorio che definisce il giudizio non costituisce mero errore materiale emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi d’impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2005, n. 13513; Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 2013, n. 4012; Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2016, n. 12625; Cass., Sez. 6^-1, 31 ottobre 2018, n. 27766; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12963; Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14786; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2021, n. 30818; Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 740; Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19137; Cass., Sez. 2^, 13 gennaio 2025, n. 856).
A giustificazione di tale assunto si è anche detto che, in tema di disciplina RAGIONE_SOCIALE spese processuali, la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere RAGIONE_SOCIALE spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso
dall’avere il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2000, n. 7182; Cass., Sez. 3^, 27 novembre 2006, n. 25141; Cass., Sez. 3^, 15 luglio 2008, n. 19456; Cass., Sez. 1^, 29 luglio 2021, n. 21823; Cass., Sez. 3^, 12 dicembre 2022, n. 36182; Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024, n. 29432; Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2025, n. 6640).
1.7 Nella specie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, astenendosi – senza alcuna giustificazione dalla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali di primo grado. 1.8. Sotto il secondo aspetto, il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore, che sarebbero inferiori (per il secondo grado) ai minimi fissati dal d.m. 10
marzo 2014, n. 55.
1.9 Ora, in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali successiva al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848).
1.10 Considerando il valore della causa (€ 8.144,23), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione dei compensi è palesemente al di sotto dei parametri minimi (nella misura di € 1.983,00).
1.11 In definitiva, si deve procedere alla liquidazione dei compensi per il giudizio di primo grado ed alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di secondo grado, tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato.
1.12 Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantum della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una c ausa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla statuizione sulle spese giudiziali; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna dell’ agente della riscossione alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di primo grado e RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado, liquidandole, rispettivamente, per il primo grado, nella misura di € 2.800,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 3.400,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, AVV_NOTAIO NOME COGNOME da Roma, per dichiarato anticipo.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese dei giudizi di merito in favore di NOME COGNOME, rispettivamente, per il primo grado, nella misura di € 2.800,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e, per il secondo
grado, nella misura di € 3.400,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario del ricorrente, AVV_NOTAIO da Roma, per dichiarato anticipo; condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore di NOME COGNOME, liquidandole nella misura di € 200, 00 per esborsi e di € 2.410,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME