Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21527/2024 proposto da:
NOMECOGNOME nata a Barquisimeto (Venezuela) il 30/4/1951 (C.F.: CODICE_FISCALE e residente in Augusta, alla INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Augusta, alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Siracusa, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso su foglio separato e congiunto a quest’atto (fax: NUMERO_TELEFONO; indirizzo PEC: EMAIL);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate;
-intimata –
-avverso la sentenza n. 6554/24 emessa dalla CTR Sicilia in data 02/09/2024 e non notificata;
Liquidazione spese di lite al di sotto dei minimi tariffari -Nota spese
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Con sentenza n. 888/4/2020, depositata il 10/2/2020, passata in giudicato, la CTR della Sicilia condannava l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siracusa al rimborso del 90% delle imposte IRPEF ed ILOR pagate da NOME negli anni 1990-1991-1992, vale a dire la somma di € 5.054,35, oltre interessi legali dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. La contribuente lamentava che l’Agenzia delle Entrate, nonostante un atto di messa in mora, aveva versato solo una parte di quanto dovuto.
La CTR della Sicilia, adita in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso della contribuente e, per l’effetto, ordinava all’Agenzia delle Entrate l’esecuzione integrale del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, affermando che non assumeva rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, la invocata normativa di cui all’art. 16 octies della legge 3 agosto 2017 n. 123, che non poteva trovare accoglimento la richiesta della Agenzia di riconoscimento del diritto al rimborso entro i limiti della spesa autorizzata e che il giudice dell’ottemperanza deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell’art. 16 -octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), e del provvedimento n. 1 95405/2017, emanato il 26 settembre 2017 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare piena esecuzione alla decisione del giudice di merito, ivi compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Liquidava in favore della ricorrente vittoriosa l’importo di euro 200,00 a tito lo di spese processuali, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME sulla base di due motivi, illustrati da memoria. L’Agenzia delle Entrate
si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione . In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ovvero la totale mancanza di motivazione in punto di quantificazione delle spese di lite liquidate, per essere il giudice dell’ottemperanza pervenuto, in modo globale, forfettario ed acritico, ad una liquidazione di tenore manifestamente irrisorio, senza spiegare il motivo per cui ha totalmente disatteso la dettagliata nota spese prodotta da lei in giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e 111 Cost., la violazione dell’art. 2233 c.c., nonché del D.M. n. 147/2022, per avere il giudice dell’ottemperanza liquidato a titolo di spese di lite una somma irrisoria, lesiva del decoro professionale e che si pone in palese violazione rispetto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.
Preliminarmente, va evidenziato che contro le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie nel giudizio di ottemperanza al giudicato è proponibile ricorso per cassazione, oltre che per inosservanza delle norme di quel procedimento (art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), per violazione di legge, in applicazione dell’art. 111 Cost., e quindi anche per la radicale mancanza di motivazione, la quale costituisce un requisito essenziale della sentenza prescritto anche per le decisioni di ottemperanza al giudicato tributario (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 23/04/2004; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4596 del 03/03/2005, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4796 del 28/02/2011).
Parimenti, in via preliminare è opportuno rilevare che il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 27/04/2016).
3.1. Ciò debitamente premesso, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25083 del 18/09/2024).
In ogni caso, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall’art. 24 della l. n. 794 del 1942 (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017).
Tuttavia, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta l’art. 24 della l. n. 794 del 1942 (Sez. 3, Sentenza n. 20604 del 14/10/2015; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 8824 del 05/04/2017).
In quest’ottica, quando la sentenza di primo grado sia censurata con riguardo alle spese di giudizio, sotto il profilo della violazione dei minimi della tariffa professionale, l’onere dell’appellante di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso
dovuto al professionista, indicando specificamente importi e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, può essere assolto anche con nota allegata all’atto di appello, e in questo richiamata (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21791 del 27/10/2015; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2339 del 31/01/2017).
Orbene, non è revocabile in dubbio che, applicando le tabelle n. 6 (atto di messa in mora / precetto) e n. 24 (giudizio ottemperanza) del d.m. 147/2022, in relazione ad un valore della causa pari ad € 2.222,76 (scaglione di riferimento da € 1.100,01 a € 5. 200,00), la liquidazione contenuta al minimo sarebbe stata pari complessivamente ad € 2.020,00, di cui € 135,00 per atto di messa in mora ex art. 70 d.lgs. n. 568/1992 (equivalente ad un atto di precetto); € 605,00 per fase studio (Esame sentenza oggetto di ottemperanza, consultazioni con il cliente); € 405,00 per fase introduttiva (Redazione ricorso in ottemperanza, deposito ricorso, redazione nota spese giudiziale); € 875,00 per fase decisoria (Discussione orale in udienza, esame sentenza di ottemperanza) , vale a dire senz’altro superiore a quanto liquidato nella sentenza qui impugnata.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di liquidare in favore della contribuente, per il giudizio di secondo grado, la somma complessiva di € 2.020,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in favore della contribuente, per il giudizio di secondo grado, la somma complessiva di € 2.02 0,00 ed € 200,00 per spese, oltre rimborso
forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME;
condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.875,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.7.2025.