Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6732 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6732 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME e domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione ;
Oggetto: Irpef 1999 – Disciplina delle spese di lite.
-intimata – avverso
la sentenza n. 5699, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l’11.9.2019, e pubblicata l’11.10.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE, cui è succeduta L’Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava a COGNOME cartella di pagamento con riferimento all’anno 1999, in conseguenza di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva pronunciato sull’impugnazione del presupposto avviso di accertamento.
Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP respingeva il ricorso del contribuente.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR riteneva fondate le rinnovate contestazioni proposte dal ricorrente, in particolare in relazione al vizio di motivazione dell’atto impugnato, che non aveva tenuto conto degli intervenuti piani di rateizzo del debito e dei versamenti operati dal contribuente, in conseguenza riformava la decisione dei primi giudici ed annullava la cartella esattoriale, liquidando le spese di lite in favore del contribuente vittorioso, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame il contribuente, affidandosi ad uno strumento di impugnazione e contestando la liquidazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il procuratore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. n. 546 del 19923, degli artt. 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 13 del Dl n. 132 del 2014, ‘finanche del D.M. 55/2014’ (ric., p. 5) come mod., degli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., degli artt. 21 e 47 della CDFUE, nonché degli artt. 6, 13 e 24 della CEDU, ‘parametrati con l’art. 117 della Costituzione, per difetto motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti al giudizio di appello’ ( ibidem ).
In sostanza il contribuente lamenta l’omessa motivazione della CTR in materia di liquidazione delle spese di lite, peraltro quantificate in misura ritenuta inferiore ai minimi tariffari.
2.1. La CTR in motivazione si è limitata a scrivere che ‘alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo’ (sent. CTR p. III). Nel dispositivo si legge ‘spese liquidate in complessivi € 3.000,00, di cui € 1.000 per il primo grado, ed € 2.000 per l’odierno grado di appello, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali’ ( ibidem ).
2.2. Occorre premettere che la parte allega di avere prodotto specifica nota spese. Deve quindi operarsi riferimento al condivisibile orientamento interpretativo proposto da questa Corte regolatrice secondo cui ‘in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata’, Cass. sez. VI -II, 30.3.2011, n. 7293.
Il ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
2.3. Occorre però aggiungere che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formula vigente ratione temporis , in materia tributaria ‘… Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato …’, e la regola trova applicazione, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, anche nell’ipotesi in cui la parte sia difesa da un Avvocato.
2.4. Inoltre, il contribuente sostiene che ‘non v’è dubbio alcuno in merito al fatto che la liquidazione delle spese di lite sarebbe dovuta avvenire, invece, nella misura dei medi tariffari di cui al
D.M. 55/2014′ (ric., p. 10). Diversamente questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che ‘in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo’, Cass. sez. III, 7.1.2021, n. 89.
3. In definitiva il ricorso deve essere accolto negli indicati limiti di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M .
accoglie il ricorso proposto da COGNOME negli indicati limiti di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 6.3.2025.