Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 2002-2024 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv ocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 5653/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 12/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio da Cass. n. 25876/2022, accoglieva l’appello avverso la sentenza n.
, liquidando le spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di legittimità.
Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 384 e 112 c.p.c., dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia e delle Tabelle 1-2 dei Parametri ad esso allegate, dell’ art. 15 d.lgs. 546/1992, dell’ art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per avere i Giudici d’appello : a) violato il principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 25876/2022, che prevedeva l’applicazione del DM 55/2014 e la liquidazione delle spese secondo lo scaglione di valore tra Euro 5.201 e Euro 26.000; b) in ogni caso, liquidato le spese per il primo giudizio di legittimità inferiore a quella già operata nel primo giudizio di rinvio, mai contestata dal ricorrente e «deciso su una domanda non proposta dal ricorrente (liquidazione delle spese del primo giudizio di legittimità)», operando «una liquidazione inferiore rispetto a quanto richiesto e non conforme ai parametri normativi».
1.2. Le doglianze circa la liquidazione delle spese di lite del primo giudizio di legittimità da parte dei Giudici d’appello, pur in difetto di impugnazione della pronuncia della Commissione tributaria regionale sul punto, sono fondate, trattandosi di questione che non era stata oggetto della seconda pronuncia di rinvio della Corte di cassazione.
1.3. Il giudizio di rinvio costituisce, invero, un processo chiuso, nel quale non soltanto i presupposti di fatto, ma anche l’attività assertiva e
probatoria delle parti, e le questioni correlativamente dibattute, costituiscono ormai punti fermi, quali antecedenti logici e giuridici di una pronuncia che sostituisca quella cassata, sulla base dei motivi di appello già proposti ed alla stregua dei principi di diritto enunciati nella pronuncia di annullamento (cfr. Cass. nn. 24357 del 2023, 636 del 2019).
1.4. La censura circa la violazione dei poteri del giudice di rinvio è dunque fondata poiché il giudice a quo ha modificato d’ufficio la liquidazione delle spese di lite relative al primo giudizio di legittimità in violazione del consolidato principio secondo il quale il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno.
2.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 10 e 384 c.p.c., e del DM 55/2014 per avere i Giudici d’appello erroneamente applicato il DM 140/2012 per il primo e secondo grado di giudizio, anziché il DM 55/2014, come stabilito dalla Cassazione, e liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari previsti per il valore della controversia anche con riguardo alle spese del primo giudizio di rinvio e del secondo giudizio di legittimità.
2.2. Le doglianze vanno accolte nei limiti di seguito indicati.
2.3. Va preliminarmente evidenziato che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite in tema di spese processuali i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (cfr. Cass.
Sez. U, n. 17405 del 2012; Cass. n. 27233 del 2018; Cass. n. 17577 del 2018).
2.6. È stato dunque affermato il principio secondo cui, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del nuovo d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. n. 31884 del 2018).
2.7. Ciò posto, i Giudici d’appello hanno affermato quanto segue :«…Per quanto riguarda il giudizio di primo grado definito con sentenza della C.T.P. di ROMA n. 314/35/2012 pubblicata il 7/11/2012 valgono i seguenti criteri di liquidazione. Contrariamente a quanto invocato dal contribuente si applica il D.M. n. 140/2012 -medio tempore vigentepoiché l’attività difensiva si colloca entro il limite temporale del 07/11/2012 (data di pubblicazione della sentenza), in conformità all’orientamento nomofilattico (Cass. civ., sez. II, 30/09/2021, n. 26568; Cass. civ., SS.UU., 12/10/2012, n. 17406 e 17405) … Per quanto riguarda il giudizio appello definito con sentenza della C.T.R. LAZIO n. 539/01/2014 pubblicata il 31/01/2014 sub R.G.A. 7236/2012 valgono i seguenti criteri di liquidazione. Contrariamente a quanto invocato dal contribuente si applica il D.M. n. 140/2012 -medio tempore vigentepoiché l’attività difensiva si colloca entro il limite temporale del 31/01/2014 (data di pubblicazione della sentenza), in conformità all’orientamento nomofilattico (Cass. civ., sez. II, 30/09/2021, n. 26568; Cass. civ., SS.UU., 12/10/2012, n. 17406 e 17405) … Per quanto riguarda il giudizio di legittimità definito con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20347/2019 pubblicata il 26/07/2019 sub R.G. 19589/2019 valgono i seguenti criteri di liquidazione. Si applica il D.M. n. 55/2014 -medio tempore vigentepoiché l’attività difensiva si colloca
entro il limite temporale del 26/07/2019 (data di pubblicazione della sentenza), non come modificati dal D.M. n. 236/2022, ma come modificati dal D.M. n. 37/2018 in conformità a ll’orientamento nomofilattico (Cass. civ., SS.UU., 14/11/2022, n. 33482) … Per quanto riguarda il giudizio di rinvio definito con sentenza della C.T.R. LAZIO n. 2199/2020 pubblicata il 16/07/2020 sub R.G.A. 5883/2019 valgono i seguenti criteri di liquidazione. Si applica il D.M. n. 55/2014 -medio tempore vigente- poiché l’attività difensiva si colloca entro il limite temporale del 16/07/2020 (data di pubblicazione della sentenza), non come modificati dal D.M. n. 236/2022, ma come modificati dal D.M. n. 37/2018 in conformità all’orientamento nomofilattico (Cass. civ., SS.UU., 14/11/2022, n. 33482)… Per quanto riguarda il giudizio di legittimità definito con sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 25876/2022 pubblicata il 02/09/2022 sub R.G. 30695/2020 valgono i seguenti criteri di liquidazione. Si applica il D.M. n. 55/2014 -medio tempore vigentepoiché l’attività difensiva si colloca entro il limite temporale del 26/07/2019 (data di pubblicazione della sentenza), non come modificati dal D.M. n. 236/2022, ma come modificati dal D.M. n. 37/2018 in conformità all’orientamento nomofilattico (Cass. civ., SS.UU., 14/11/2022, n. 33482)… ».
2.8. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dunque erroneamente applicato i principi di diritto dianzi illustrati, in quanto, in qualità di giudice del rinvio, era tenuta a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello a seguito della cassazione, seppure parziale, della sentenza da parte della Corte di cassazione, in quanto l’annullamento si estende in ogni caso alla statuizione relativa alle spese processuali (cfr. Cass. n. 29056 del 2024), oltre che a provvedere alla regolamentazione delle spese di legittimità.
2.9. Ne consegue che i Giudici d’appello avrebbero dovuto applicare il diverso parametro tariffario vigente al momento della sentenza che concludeva il giudizio di rinvio, e non, come erroneamente effettuato, quello vigente alla data di emanazione delle sentenze di merito, oggetto di riforma da parte del Giudice di rinvio, o delle ordinanze di rinvio da parte della Corte di Cassazione.
2.10. Le doglianze sono fondate anche relativamente all’indicazione del valore della controversia, assunto dai Giudici d’appello alla base delle liquidazioni delle spese di lite dei vari gradi di giudizio, avendo la Corte di Cassazione, nell’ordinanza di rinvio n. 25876/2022, espressamente individuato «lo scaglione di valore proprio della controversia in oggetto …tra 5201,00 e 26.000,00 (Euro)… », ed avendo invece la Corte di giustizia tributaria di secondo grado indicati differenti scaglioni, in parte entro il limite di Euro 25.000,00 ed in parte compreso tra Euro 1.100,01 ad Euro 5.200,00.
2.11. È opportuno, peraltro, evidenziare che in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase; quando, tuttavia, il giudice del rinvio è chiamato solo al ricomputo delle spese processuali, non è dovuto al difensore il compenso spettante per la fase istruttoria, non ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, per assenza di una nuova trattazione (cfr. Cass. n. 34575/2021).
Quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
4.1 Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, avendo il ricorrente richiesto la liquidazione delle spese di lite con riferimento ai parametri tariffari di cui al DM n. 55/2014, vigenti in data anteriore alle modifiche apportate dal DM n. 140/2022, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con accoglimento dell’appello del ricorrente e liquidazione delle spese di lite nella misura di seguito indicata: primo grado di giudizio: Fase di studio: Euro 473, Fase introduttiva: Euro 270, Fase istruttoria/trattazione: Euro 329 , F ase decisoria: Euro 675; secondo grado di giudizio: Fase di studio: Euro 540 Fase introduttiva: Euro 303 Fase decisoria: Euro 675; primo grado di legittimità: Euro 2.000 (pari all’importo già liquidato nel primo giudizio di rinvio); primo giudizio di rinvio: Fase di studio: Euro 540 Fase introduttiva: Euro 303, Fase
decisoria: Euro 675; secondo grado di legittimità: Fase di studio: Euro 608 Fase introduttiva: Euro 540 Fase decisoria: Euro 320.
4.2. Va inoltre disposta la distrazione delle suddette spese di lite in favore dell’Avvocato NOME COGNOME a, ad eccezione delle spese relative al primo grado di giudizio, atteso che il ricorrente era stato difeso da altro difensore, come riportato nella sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’appello del ricorrente nei termini indicati in motivazione; condanna Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida e distrae in favore del difensore antistatario del ricorrente in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da