Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21757 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16738/2022 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sede di ROMA n. 2060/2022 depositata il 06/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, illustrato da successive memorie, COGNOME ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 097 2010 9046955360 per
un importo di € 130,34, notificatole in data 23.3.2010, per la parte relativa ai crediti di natura tributaria elencati nel dettaglio degli addebiti del provvedimento impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale, con la decisione n. 274/28/12 del 21/6/2012, ha accolto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese.
È stato indi proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, la quale, con sentenza n. 400/14/13 depositata in data 29/05/2013, ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, l’odierna ricorrente ha formulato ricorso per Cassazione, e la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3038/2016 pubblicata in data 17.2.2016, ha accolto il ricorso, cassando la decisione impugnata e rinviando alla CTR del Lazio, che avrebbe provveduto anche sulle spese di lite del grado di legittimità.
La ricorrente, ha riassunto la causa innanzi alla CTR del Lazio, la quale, con sentenza n. 5419/2017 del 9.5.2017 depositata in data 21/9/ 2017, pur accogliendo l’appello, ha liquidato, in favore del difensore antistatario avv. COGNOME, € 700,00 per le spese dei tre gradi di giudizio innanzi la Commissione Tributaria, ed € 700,00 per le spese di giudizio in Cassazione in favore dell’avv. COGNOME.
Avverso la seconda sentenza della Commissione Tributaria Regionale capitolina, l’odierna ricorrente ha interposto nuovo ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12840/2019, depositata in data 14/5/2019, ha accolto, cassando con rinvio, anche tale ricorso, rilevando che, in tema di spese giudiziali, il giudice è tenuto a liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, perché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali siano state eventualmente ridotte
le richieste presentate nelle note spese, ed è altresì tenuto ad indicare l’importo delle spese vive rimborsate.
Riassunta la causa la causa innanzi alla CTR del Lazio, la Commissione Tributaria Regionale di Roma, con sentenza n. 2060/2022 depositata in data 6/5/ 2022 ha accolto l’appello, determinando la rifusione delle spese in favore della contribuente.
Avverso la suddetta sentenza di gravame, parte contribuente ha proposto l’odierno ricorso per cassazione, il terzo, affidato a n. 2 motivi.
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la motivo di ricorso. violazione o falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 75 disp. att. c.p.c., art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. La CTR ha quantificato le spettanze per le spese di lite nei valori minimi, così liquidando le spese:
-del primo grado di giudizio, secondo i valori minimi applicati in considerazione della complessità del procedimento e del valore della controversia ( euro 130,34) , in euro 280,00;
-del secondo grado di giudizio, secondo i valori minimi applicati in considerazione della complessità del procedimento e del valore della controversia, in euro 290,00;
-del giudizio di rinvio, secondo i valori minimi applicati in considerazione della complessità del procedimento, e del valore della controversia, in euro 290,00;
a cui ha aggiunto il rimborso spese forfettarie IVA e CA come previste dalla legge.
Quanto alle spese per il giudizio di legittimità (come statuito con l’ordinanza della Corte Cassazione n.12840/19), le ha liquidate in euro 290,00.
Quanto al giudizio di rinvio concluso con la statuizione oggetto della presente impugnazione, in euro 280,00, oltre rimborso spese forfettarie IVA e CA come per legge.
1.2. Parte ricorrente si duole, in primo luogo, del fatto che, con riferimento alla richiesta di liquidazione delle spese vive (che la ricorrente richiede nella misura indicata per ciascun grado di giudizio nella nota spese), la CTR ha omesso di adottare qualsivoglia pronuncia.
1.3. Tale censura è fondata e merita accoglimento.
1.4. La Corte ha omesso di pronunciarsi sulla quantificazione delle spese vive, che dovevano invece essere oggetto di quantificazione e liquidazione, in misura non superiore a quella indicata in nota spese.
1.5. In secondo luogo, con riferimento alla richiesta di liquidazione dei compensi, il ricorrente la rilevato che solo con riferimento al solo primo grado, secondo grado e primo grado di rinvio la CTR capitolina ha motivato sulla liquidazione dei ‘secondo i val ori minimi applicati in considerazione della complessità del procedimento e del valore della controversia’, mentre con riferimento al secondo grado di legittimità ed al secondo grado di rinvio, il discostamento dalla nota spese risulta privo di supporto motivazionale.
1.6. Anche tale censura è fondata e merita accoglimento, la Corte doveva esprimersi su tale aspetto.
1.7. Infine, ha dedotto che la motivazione sarebbe sostanzialmente apparente, in quanto si sostanzia nel richiamo ai parametri generali ma non è estesa anche all’individuazione dei fatti e/o dei motivi che, ancorché implicitamente desumibili dal contesto motivazionale, rapportati ai parametri generali richiamati, avrebbero portato all’aumento o alla riduzione dei valori richiesti.
1.8. Tale ultima contestazione va invece disattesa, in quanto, come lo stesso ricorrente riconosce, le ragioni della riduzione al minimo sono implicitamente desumibili dal contesto motivazionale, in rapporto a cui va letta la statuizione.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 15 d.lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c
2.1. Si deduce, in particolare, la violazione dei parametri sia medi che minimi previsti dal DM 55/2014 (tabelle 1-2) entrato in vigore in data 3/4/2014, con riferimento al secondo giudizio di legittimità ed al secondo grado di rinvio.
2.2. La CTR ha disposto una liquidazione complessiva di € 290 per il secondo grado di legittimità e di € 280,00 per il secondo grado di giudizio, sul valore della controversia pari ad € 130,34 .
2.3. Anche tale motivo è fondato, avendo il giudice del gravame violato i parametri minimi tabellari richiesti e avendo omesso di liquidare le spese vive sostenute.
2.4. Si ritiene dunque sussiste anche la violazione di legge dedotta con il secondo motivo di ricorso.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa, non necessitando di accertamenti, può essere decisa nel merito.
In base ai criteri previsti dalle tariffe, spettano al ricorrente le spese del giudizio di primo grado nella misura di euro 319,00 oltre spese vive, come quantificate in nota spese, comprensive di contributo unificato, oltre agli accessori di legge.
4.1. Quanto al triplo giudizio di gravame, l’importo spettante per ciascuno dei tre giudizi risulta invece pari ad euro 328,00, oltre spese vive, come quantificate in nota spese, contributo unificato e accessori di legge.
4.2. Infine, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le stesse vanno liquidate per ciascuno dei tre giudizi in euro 268,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Il ricorso va quindi accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con decisione nel merito e conseguente condanna della parte intimata al pagamento delle spese del giudizio, che vengono liquidate nei sensi sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna parte intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado nella misura di euro 319,00 oltre spese vive, contributo unificato e accessori di legge; per ciascun giudizio di gravame nella misura di euro 328,00, oltre spese vive, contributo unificato e accessori di legge; per ciascun giudizio di legittimità in euro 268,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 11/04/2025.