Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17406 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 4422-2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresenta ta e difesa dall’A vvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO , in persona del Presidente pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 4782/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 2/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto, in relazione alla compensazione delle spese di lite, l’appello della contribuente avverso la sentenza n.
la Regione è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 15, D.Lgs. n. 546/1992 , 75 disp. att. c.p.c., 4 Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, e delle Tabelle 1-2 con i parametri ad esso allegate, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente liquidato le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari ed omnicomprensiva;
1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’opposizione ad una cartella di pagamento, invalidamente notificata e conosciuta dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese;
1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;
1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio;
1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da