Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2365 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
SPESE DI LITE – LIQUIDAZIONE FORFETTARIA PIÙ GRADI GIUDIZIO –
sul ricorso iscritto al n. 28115/2022 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Campobasso, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO.
– RICORRENTE –
CONTRO
il COMUNE DI SAN MASSIMO (CB) (codice fiscale persona del Sindaco pro tempore, con sede alla INDIRIZZO.
), in
per la cassazione della sentenza n. 134/1/2022 della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata il 15 aprile 2022, non notificata;
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2023;
RILEVATO CHE:
1. con ordinanza n. 25910 depositata il 14 ottobre 2019 questa Corte accoglieva il ricorso proposto da ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza n. 1556/1/2017 della Commissione tributaria regionale del Molise e cassava detta pronuncia, con rinvio al Giudice regionale, stabilendo che la Commissione doveva regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio, giacchè il dispositivo della citata pronuncia (« nulla sulle spese »), motivato valorizzando unicamente il fatto che l’appellato non si era costituito, si basava su di una circostanza irrilevante ai fini della disciplina delle spese di lite, mentre « Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019, Rv. 652795 – 01) » (così nella citata ordinanza);
2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Molise, pronunciando in sede di rinvio, condannava « il Comune appellato al pagamento delle spese di lite dei gradi di giudizio di merito e del giudizio di cassazione, che liquida in complessive € 4.000.00 €, oltre accessori di legge se dovuti» ;
avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE notificava al Comune RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione in data 15 novembre 2022, formulando un unico motivo di impugnazione;
il Comune di San NOME è restato intimato;
CONSIDERATO CHE:
con il citato motivo di impugnazione la società ha lamentato, in relazione al paradigma censorio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. ( recte: cod. proc. civ.) , del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, del D.Lg.s. 546 del 1992, art. 15 » (così a pagina n. 10 del ricorso), assumendo che la Commissione, nonostante la presentazione di analitici conteggi da parte della ricorrente, si era limitata ad effettuare una liquidazione globale ed omnicomprensiva dei quattro gradi di giudizio, senza distinguere tra somme dovute a titolo di compensi e quelle spettanti a titolo di spese nei diversi gradi del procedimento e senza motivare in alcun modo la riduzione effettuata rispetto alle note specifiche presentate dalla ricorrente (di ammontare complessivo pari a 14.856,25 €);
2. il ricorso è fondato;
come osservato dalla difesa della ricorrente, questa Corte ha chiarito e ribadito che:
« in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese» (Cass., Sez. 6-5, n. 20935 del 07/09/2017; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19623; Cass. sez. lav. 25 novembre 2011, n. 24890) »;
« in tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della
contro
parte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l’ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020; Sez. 3, n. 18905 del 28/07/2017) »;
« la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass.,Sez. 6 – L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018)» (così Cass., Sez. VI/V, 16 maggio 2022, n. 15533)»;
deve aggiungersi che, in presenza di specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di offrire fornire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55), tenuto conto del valore della controversa determinato a mente dell’art. 5 del citato d.m. ed eliminando o riducendo le voci e le misure proposte dal difensore ove non coerenti con i citati parametri, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (cfr., su tali principi, da ultimo, Cass., Sez. II, 27 luglio 2023, n. 22762, ai cui più ampi contenuti si rinvia anche in relazione alla misura dell’obbligo motivazionale);
l’operata unica liquidazione, forfettaria ed onnicomprensiva per il triplice grado del giudizio di merito e quello di legittimità, risulta, dunque, contraria ai principi di diritto sopra riepilogati, il che induce a dover accogliere il ricorso ed a cassare la sentenza impugnata con un nuovo rinvio alla Corte di giustizia tributaria di
secondo grado del Molise, affinchè provveda alla liquidazione, in modo distinto, delle documentate spese vive e delle competenze in relazione a ciascun grado di giudizio svolto (di merito e di legittimità), nonché a quello del presente procedimento;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre