Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1262 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1262 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13568/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che la rappresenta e difende.
– Ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 1679/2015, depositata il 18/02/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni del AVV_NOTAIO il quale ha chiesto che, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza sia cassata con rinvio, e si è opposto al rinvio chiesto dalla difesa del controricorrente.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE.
Udito l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dalla narrativa della sentenza qui impugn ata risulta che l’ufficio ha contestato a RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) un’operazione elusiva di leveraged cash out , così riassumibile nei suoi tratti essenziali: (a) i soci di RAGIONE_SOCIALE (‘DCN’) (NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME) cedevano alla (neocostituita) DH le loro partecipazioni in DCN, con atto di vendita e non con atto di conferimento di beni in natura (partecipazioni), al fine di non sottostare alla tassazione dei dividendi distribuiti da DCN ai soci medesimi, la cui retrocessione a favore degli stessi soci cedenti (o meglio conferenti) veniva mascherata sotto forma di ripianamento del debito contratto da NOME per l’acquisto dell’intera partecipazione nella DCN; (b) in dettaglio, sulla premessa della natura elusiva della complessa operazione, coll’accertamento oggetto del giudizio si contesta a NOME di avere omesso di eseguire le ritenute a titolo di imposta del 12,5 per cento sul complessivo importo distribuito, (per quanto qui rileva) nell’anno 2006, ai soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, a titolo di dividendi sotto la forma apparente di pagamento del prezzo per l’acquisto della partecipazione in DCN.
2. DH ha im pugnato l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Napoli, la quale ha accolto il ricorso con sentenza (n. 207/13) che è stata confermata dalla C.T.R. della Campania che, a sua volta, ha rigettato l’appello dell’ufficio sulla base RAGIONE_SOCIALE seguenti consi derazioni: (i) la sentenza di primo grado ha negato che la cessione a NOME RAGIONE_SOCIALE partecipazioni dei soci di DCN possa essere qualificata come conferimento poiché, nell’accertamento con adesione che ha riguardato uno dei soci cedenti, NOME COGNOME, per l’anno 2004, era stata riconosciuta la natura di ‘cessione’ (o vendita) RAGIONE_SOCIALE azioni,
sicché successivamente l’ufficio non avrebbe potuto mutare tale qualificazione, essendo vincolato a quanto in precedenza convenuto e accettato; (ii) trattandosi di un’unica fat tispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE pretese a carico dei soci della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, si potrebbe configurare un’ipotesi di litisconsorzio necessario relativo ai giudizi promossi da tutti i soggetti accertati e sarebbe stato opportuno che i soci della RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE fos sero parti di un unico procedimento; (iii) d’altronde, l’accertamento con adesione per un’annualità nei confronti di NOME COGNOME (socia della RAGIONE_SOCIALE) nel presente giudizio è assimilabile ad un giudicato esterno, per essere identiche le questioni di fatto e diritto sottese all’accertamento con adesione e all’accertamento impugnato in questa sede; (iv) il comportamento dell’ufficio è contraddittorio sia sul piano logico che rispetto al principio di buona fede (art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212) perché l’acc ertamento fiscale, benché ampiamente motivato in relazione all’abuso del diritto, si fonda (cfr. pag. 5 della decisione) su «una situazione di fatto e di diritto non certa, ma opinabile».
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con sei motivi, per la cassazion e della sentenza di appello; la società contribuente resiste con controricorso.
La causa è rinviata a nuovo ruolo come richiesto dalla difesa della contribuente, al fine di consentirle di valutare se avvalersi della definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2023.