Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16923 Anno 2025
Oggetto: Tributi
art. 8, comma 1, lett. c)
del d.P.R. n. 633/1972
Art. 53 del d.lgs. n. 546
del 1992
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16923 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 29596 del ruolo generale dell’anno 20 19, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
Il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del curatore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv.to NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso, in forza di autorizzazione del G.D. al fallimento del
14.10.2019, elettivamente domiciliata presso l o studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n. 1403/19/2019, depositata in data 12 marzo 2019, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva rigettato l’appello principale proposto nei confronti di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in fallimento, nonché quello incidentale di quest’ultima avverso la sentenza n. 158/04/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che, previa riunione, aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla suddetta società, esercente attività di commercio all’ingrosso e dettaglio di bevande e prodotti similari, avverso tre avvisi di accertamento con i quali, previo p.v.c. della Direzione provinciale di Frosinone dell’Agenzia, l’Amministrazione aveva contestato, in relazione alle annualità 2011-2013, l’utilizzo di false lettere d’intento rilasciate da società cessionarie prive del requisito di esportatori abituali e l’emissione da parte della contribuente nei confronti di queste ultime di fatture in sospensione d’imposta ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972 in assenza dei presupposti di legge, con maturazione di ingenti indebiti crediti Iva, richiesti poi a rimborso.
2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – confermando la sentenza di prime cureha osservato che: 1) andava disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi di gravame considerato che, in primo luogo, in conformità con la sentenza
della S.C., a sezioni unite, n. 27199/2017, il giudizio di appello costituiva una revisio prioris instantae , volto a provocare il riesame della causa di merito, non necessariamente limitato da vizi specifici, involgendo tutti i punti già dibattuti in prima istanza e, comunque, che, con l’atto di appello l’Ufficio aveva censurato l’impugnata sentenza sotto il profilo specifico della insufficiente valutazione degli elementi di prova addotti ; 2) nel merito- come osservato condivisibilmente dalla decisione di primo grado- gli elementi indiziari posti a fondamento dell’operato accertativo non assumevano una significatività dirimente in merito ad univoche intenzioni elusive del venditore avendo questi effettuato i doverosi controlli sulla genuinità delle dichiarazioni di intento dei nuovi acquirenti senza per ciò solo potere presumere che la scelta commerciale fosse ab origine fraudolenta; soltanto in relazione ad alcune società clienti, in sospensione di imposta, si poteva ritenere raggiunta la prova di una conoscibilità della falsità delle dichiarazioni di intento e della carenza della qualità di esportatore abituale in capo ad esse; pertanto andava confermato l’annullamento degli avvisi limitatamente ai recuperi a tassazione in relazione alle vendite effettuate dalla contribuente nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della Ditta individuale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. 3.Resiste il Fallimento di RAGIONE_SOCIALE COGNOME, in persona del curatore pro tempore , spiegando ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 nonché dei principi indicati dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 27 settembre 2007, Teleos, e del 18 dicembre 2014, RAGIONE_SOCIALE , nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CTR annullato gli avvisi impugnati con riguardo alle vendite effettuate dalla contribuente nei confronti di alcune società cessionarie (RAGIONE_SOCIALE e Ditta individuale RAGIONE_SOCIALE distribuzione di Donnarumma Salvatore) in relazione alle quali non poteva ritenersi – a detta del giudice di appello – raggiunta la prova della conoscibilità da parte della società verificata della falsità delle utilizzate
dichiarazioni di intento e, dunque, della mancanza della qualità di esportatori abituali in capo alle client i; ciò, ad avviso dell’Agenzia, senza che il giudice di appello avesse valutato effettivamente i molteplici elementi indiziari, emersi in sede di verifica, circa il carattere di c.d. cartiere delle società cessionarie e la assenza in capo alle stesse della qualifica di esportatori abituali (mancanza di una struttura commerciale e di una effettiva organizzazione aziendale; gestione formale delle stesse a mezzo prestanomi; divergenza tra il luogo di scarico effettivo della merce rispetto a quello indicato sui documenti dalle società; mancato rinvenimento nel luogo di scarico delle merci di strutture idonee allo scarico e stoccaggio delle merci; cessioni sottocosto dei prodotti acquistati; mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte; mancata abilitazione alle operazioni intracomunitarie) dai quali poteva evincersi, unitamente ad ulteriori elementi (pagamenti anticipati da parte dei cessionari; protrazione delle operazioni di ingente valore per anni; stretti collegamenti, anche personali, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per le quali ultime era stata confermata legittimità dei rilievi) anche la consapevolezza della frode in capo alla società verificata.
1.1. Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., palesandosi quest’ultimo autosufficiente in quanto sviluppa una sintesi chiara dell’intera vicenda processuale e mette in luce le ragioni a sostegno dello stesso, con espressa menzione degli atti processuali (p.v.c. della Direzione provinciale di Frosinone) su cui si fonda.
1.2. Va, altresì, disattesa l’eccezione d’inammissibilità che il Fallimento prospetta con riferimento al motivo di ricorso in esame in base alla considerazione che l’Agenzia tenderebbe ad ottenere la rivalutazione del merito; in realtà, la ricorrente non ha contestato la ricostruzione in fatto operata in sentenza, ma la violazione delle norme in tema di formazione del giudizio sulla prova presuntiva in materia di indebita fruizione del regime di sospensione di imposta ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633/72 attraverso l’utilizzo di false lettere d’intento.
1.3. Il motivo è fondato.
1.4. Come questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare (si veda, in particolare, Cass. 15 giugno 2018, n. 15835), la non imponibilità contemplata dall’art. 8, 1° co., lettera c), del d.P.R. n. 633/72 si differenzia dalle ipotesi previste dalle lettere a) e b) della medesima norma, le quali concernono la sussistenza del debito iva o, meglio, la sua insussistenza: con la lettera c) il legislatore ha scelto di configurare come non imponibili le operazioni ivi elencate che altrimenti lo sarebbero, sicché la non imponibilità in quel caso non riguarda la sussistenza del debito iva (né la relativa responsabilità, principale o solidale), bensì la esecutività di esso. E ciò in ragione della possibilità dell’estinzione satisfattiva di quel debito mediante compensazione con i crediti iva dell’esportatore abituale. Il legislatore considera quindi non imponibili -sebbene si tratti di merci o prestazioni di servizi destinate a entrare o ad essere eseguite nel territorio dell’Unione- le cessioni di beni (tranne i fabbricati e le aree edificabili) e le prestazioni di servizi fatte a soggetti che abbiano compiuto abitualmente cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, e chiedano al loro fornitore di non applicare l’imposta sull’operazione di acquisto e/o di importazione.
1.5. I soggetti che eseguano solo, o prevalentemente (esportatori abituali), operazioni di tal fatta finirebbero per trovarsi costantemente in credito con l’Erario, giacché l’esiguità delle operazioni imponibili compiute (a debito) non varrebbe a compensare quelle sugli acquisti (a credito). Al fine, dunque, di evitare che taluni operatori siano in permanente attesa del rimborso dell’eccedenza d’imposta, il legislatore consente loro di effettuare acquisti senza applicazione dell’iva, includendo tra le operazioni non imponibili anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi compiute nei loro confronti. In definitiva, il plafond disciplinato dall’art. 8, 1 comma, lett. c, rappresenta un semplice limite quantitativo monetario utilizzabile nell’anno successivo per procedere ad acquisti in sospensione d’imposta (Cass. 6 marzo 2015, n. 4556).
1.6.Esclusa la qualità di esportatore abituale, viene meno anche il limite di esecutività, proprio al fine di non arrecare danno all’erario, poiché non può
operare il meccanismo sopra descritto: ed è perciò che il 3° comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 471/97 stabilisce che qualora la dichiarazione d’intento «…sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, í committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa ».
1.7.Va, tuttavia, sottolineato che la lotta contro la frode, l’evasione fiscale ed eventuali abusi costituisce un obiettivo riconosciuto e incoraggiato dalla direttiva IVA (da ultimo, Corte giust. 8 maggio 2019, causa C-712/17, RAGIONE_SOCIALE, punto 31). E a fronte della partecipazione del cedente al meccanismo frodatorio o della consapevolezza di esso, permarrebbe il rischio di perdita di gettito dell’erario qualora i cessionari o committenti fossero soggetti inesistenti o del tutto incapienti (Cass., Sez. 5, 15 luglio 2020, n. 14979).
1.8.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, se la dichiarazione d’intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, questi disponga di elementi tali da sospettare l’esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere (Cass., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14979; Cass., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 9586; Cass., Sez. V, Sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19896). Principio, questo, conforme alla richiamata giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, RAGIONE_SOCIALE, C-495/17, punto 41, cit.), non diversamente dallo standard di diligenza richiesto comunque al contribuente al fine di non essere coinvolto in una frode IVA (Sez. 5, Ordinanza n. 22003 del 2022).
1.9.Nella specie, il giudice di appello si è limitato a statuire apoditticamente che ‘ era condivisibile l’impugnata sentenza nella parte in cui, per ciascuna annualità in accertamento e all’esito di una approfondita analisi dei dati riguardanti ciascuna società cessionaria e degli elementi di sospetto contestati dall’Ufficio, opera un distinguo tra i singoli acquirenti trading in sospensione di Iva,
arrivando a concludere, del tutto condivisibilmente, che solo in relazione ad alcuni di essi potesse ritenersi raggiunta la prova di una conoscenza o doverosa conoscibilità da parte della società verificata della falsità delle dichiarazioni di intento e/o della carenza della qualità di esportatore abituale ‘ ; con ciò senza effettivamente e compiutamente valutare -con riguardo ai recuperi annullati afferenti alle vendite effettuate dalla contribuente nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della Ditta individuale RAGIONE_SOCIALE distribuzione di Donnarumma Salvatore -se, in base al coacervo indiziario addotto dall’Ufficio ( ad es. quanto ai rapporti con il cliente RAGIONE_SOCIALE , ‘la divergenza tra il luogo di scarico effettivo della merce, rispetto a quello indicato sui documenti dalla stessa società’;il mancato riscontro all’indirizzo indicato quale sede legale e operativa della società di capannoni o altre strutture idonee allo scarico e deposito della merce; la diversità della tratta di trasporto eseguita rispetto a quella indicata nelle fatture; la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omissione dei versamenti d’imposta; la gestione formale a mezzo prestanome; la cessione sottocosto dei prodotti acquistati; i pagamenti sempre antecedenti o contestuali all’emissione delle fatture; la mancata abilitazione alle operazioni intracomunitarie; il mancato rinvenimento della cessionaria nella banca dati VIES; quanto ai rapporti con Sator , l’ appartenenza della cessionaria, quale mera cartiera, al medesimo circuito fraudolento di RAGIONE_SOCIALE; il mancato deposito dei bilanci di esercizio; il mancato rinvenimento nel luogo di destinazione della merce di strutture idonee allo scarico e stoccaggio della merce; con riguardo a RAGIONE_SOCIALE , il rinvenimento all’indirizzo della sede legale di u n complesso residenziale di palazzine inadeguato allo scarico e stoccaggio della merce; la mancata presentazione dei bilanci, i pagamenti anticipati della merce; gli stretti collegamenti anche personali, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per le quali ultime era stata confermata legittimità dei rilievi, v. stralci del p.v.c. riprodotti in ricorso pagg. 7-9), si sarebbe potuto dedurre, da parte di un avveduto operatore professionale, che le dichiarazioni di intento dei cessionari
fossero false e che la contribuente avesse avuto modo di sospettare dell’irregolarità della documentazione.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e/o in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 49 e 53 del DPR n. 546/92, 112 e 342 c.p.c. per avere la CTR rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale dell’Ufficio per difetto di specificità dei motivi di gravame sebbene gli stessi contenessero domande generiche e indeterminate. Peraltro, ad avviso del Fallimento, la CTR avrebbe solo f ormalmente qualificato l’appello come una revisio prioris instantiae , considerandolo sostanzialmente come un novum iudicium per non essere limitato a vizi specifici ed essendo finalizzato a pervenire ad una nuova decisione involgente i punti già dibattuti in prima istanza.
2.1.Il motivo è infondato.
2.2.In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema (v. da ultimo Cass., sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27784) nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso
alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707); e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci ‘ (Cass. sez.5, 1° agosto 2019, n. 20745; Cass, Sez. 5, 20/12/2018, n. 32954; Cass. n. 18211 del 2021);
2.3.Orbene, nel caso di specie, dall’atto di gravame allegato al controricorso, si evince chiaramente la volontà dell’Ufficio di contestare la decisione di primo grado in punto di ritenuta mancata fornitura da parte dell’Amministrazione di elementi indiziari denotanti una conoscibilità da parte della contribuente della falsità delle dichiarazioni di intento e della carenza della qualità di esportatore abituale in capo alle cessionarie ancora in contestazione (‘ l’ufficio non condivide l’assunto dei giudici provinciali in ordine alla presunta estensione generalizzata degli elementi indiziari e di sospetto a tutte le società contestate … deve essere disattesa la decisione dei giudici regionali in ordine all’esclusione dello stato di consapevolezza… appare, pertanto, infondata la decisione dei giudici provinciali nella parte in cui escludono attraverso un vaglio frazionato degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio lo stato di consapevolezza del cedente in relazione ai falsi esportatori abituali Commercial RAGIONE_SOCIALE.’pagg.13,17, 19 dell’appello ).
2.4.Ciò trova riscontro in quanto affermato nella sentenza impugnata circa la proposta censura, a mezzo dell’atto di gravame, della decisione di primo grado ‘ sotto il profilo specifico della insufficiente valutazione degli elementi di prova addotti ‘.
3.In conclusione, va accolto il ricorso principale, rigettato quello incidentale condizionato, con cassazione della sentenza impugnata – in relazione al ricorso principale accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata- in relazione al ricorso principale accolto- e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del soccombente ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 10 aprile 2025