Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32026 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 282/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE MARCHE n. 668/02/22 depositata il 09/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 668/02/22 del 09/06/2022, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche (di seguito CTR) acco glieva l’appello
proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1207/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso gli avvisi di accertamento per IVA relativi agli anni di imposta 2011 e 2012.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con gli avvisi di accertamento sopra citati AE contestava al RAGIONE_SOCIALE di avere effettuato operazioni passive a beneficio dei consorziati con addebito di IVA (fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE), ribaltando i costi ai consorziati senza addebito di imposta.
1.2. La CTR, accogliendo l’appello di NOME, affermava che: a) non poteva sostenersi che il RAGIONE_SOCIALE fosse stato indotto a maturare il ragionevole convincimento della correttezza della fatturazione operata; b) il RAGIONE_SOCIALE aveva agito, in sede di ricevimento di fattura, quale titolare di un rapporto di mandato senza rappresentanza e al momento della fatturazione alle consorziate, come un mandatario con rappresentanza; c) risultava, pertanto, legittimo «il recupero impositivo ai sensi dell’art. 54, DPR n. 633/1972, dato che il RAGIONE_SOCIALE, che dichiarato l’IVA a credito derivante dalle fatture della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto inserire come IVA a debito quella derivante dalla fatture di riaddebito alle consorziate, laddove attuato solo comportamenti finalizzati ad ottenere un credito IVA assolutamente non spettante»; d) la superiore costruzione escludeva che non ci fosse stato danno erariale, come erroneamente sostenuto dalla CTP.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che la trattazione dei singoli motivi seguirà un ordine di priorità logico, diverso da quello indicato in ricorso.
Con il sesto motivo di ricorso, il RAGIONE_SOCIALE lamenta la sussistenza di un contrasto di giudicati in relazione al giudicato esterno costituito dalla sentenza della CTR n. 1246/04/22, che avrebbe riconosciuto il buon diritto del ricorrente con riferimento agli anni d’imposta 2009 e 2010; il contrasto dovrebbe risolversi favorevolmente al contribuente essendo la pronuncia richiamata successiva a quella impugnata.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In primo luogo, la sentenza prodotta da parte ricorrente non risulta passata in giudicato, non essendo stata prodotta una copia della stessa con la relativa attestazione e risultando tale decisione impugnata davanti a questa stessa Corte nel procedimento R.G. n. 9185 del 2024.
2.3. Secondariamente, la menzionata sentenza riguarda differenti anni d’imposta e, quindi, differenti prestazioni di servizi rispetto a quelle concernenti gli anni 2009 e 2010.
2.4. In ultimo, vale la pena di evidenziare che la sentenza richiamata risolve la questione sotto il profilo del legittimo affidamento del contribuente in ordine all’operato dell’Amministrazione finanziaria, addirittura escludendo nel merito la legittimità della esistenza di un’esenzione IVA nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 3, 15 e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 1723 cod. civ., della Risoluzione del Ministero
RAGIONE_SOCIALE finanze 11 giugno 1981, n. 382237, della Risoluzione del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze 5 gennaio 1985, n. 399932; della Circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE finanze 17 dicembre 1987 n. 79/542058, nonché violazione e/o falsa applicazione del contenuto dell’atto costitutivo del RAGIONE_SOCIALE del 27 gennaio 2006 e dell’art 4 dello Statuto consortile allegato: la ripartizione pro-quota – nei confronti dei singoli consorziati – RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dal consorzio in nome e per conto degli stessi, non sarebbe soggetta ad IVA.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « Ai fini dell’imposizione IVA e per determinare se un consorzio agisce, nei rapporti con i terzi, in rappresentanza o meno dei consorziati, il giudice deve innanzitutto verificare se l’atto costitutivo e lo statuto prevedono la spendita del nome dei consorziati, i quali, in tal caso, rivestono la qualifica di soggetti passivi dell’imposta ai sensi degli artt. 3 e 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972; nel silenzio di atto costitutivo e statuto, invece, occorre prendere in esame i singoli negozi a cui ha partecipato il consorzio allo scopo di individuare i poteri concretamente esercitati, in base ad un complessivo apprezzamento degli interessi perseguiti e tenendo conto del comportamento del consorzio e dei consorziati anche sui piani civilistico e fiscale » (Cass. n. 24703 del 17/08/2023).
3.3. Nel caso di specie, la CTR ha dedotto di avere preso in esame le previsioni statutarie e ha ritenuto, pur a fronte di esse, che di fatto i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati siano sussumibili nell’ambito del mandato senza rappresentanza, con ciò compiendo un accertamento in fatto di propria esclusiva competenza (cfr. Cass. n. 22571 del 09/08/2024). In definitiva, il RAGIONE_SOCIALE ha acquisito i servizi forniti da RAGIONE_SOCIALE non in proprio, nell’esercizio di un’autonoma attività
imprenditoriale, ma per conto dei consorziati, ai quali ha a sua volta fatturato i servizi da loro ricevuti direttamente dalla società fornitrice.
3.4. Orbene, ai sensi dell’art. 3, terzo comma, ultima proposizione, del decreto IVA, «Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario», sicché le fatture emesse dal mandatario nei confronti del mandante sono imponibili e non esenti, al pari di quelle emesse dal fornitore nei confronti del mandatario.
3.5. Correttamente, pertanto, la CTR ha ritenuto che le fatture emesse dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei consorziati non siano esenti, ma imponibili IVA.
3.6. La ricorrente contesta la ricostruzione fornita dalla sentenza impugnata, ritenendo che il RAGIONE_SOCIALE spendesse il nome dei consorziati. Tuttavia, il motivo non intercetta la ratio decidendi , posto che la CTR ha dato conto del contenuto dell’art. 4 dello statuto e, quindi, della previsione di conferimento al RAGIONE_SOCIALE di mandato con rappresentanza, ma ha verificato che la condotta, in concreto, non si era attenuta a quelle previsioni: si legge difatti in sentenza che « Tuttavia, pur a fronte di siffatte esplicite previsioni statutarie, di fatto il RAGIONE_SOCIALE ha agito come mandatario senza rappresentanza e, quindi, illegittimamente le fatture RAGIONE_SOCIALE prestazioni eseguite dalla RAGIONE_SOCIALE non sono state intestate alle consorziate direttamente, con la conseguenza che il successivo addebito alle stesse RAGIONE_SOCIALE rispettive somme dovute costituivano operazioni rilevanti agli effetti dell’IVA ».
Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione del decreto IVA, per avere la CTR erroneamente ritenuto la sussistenza del danno erariale escluso dalla CTP; invero, il
RAGIONE_SOCIALE ha sì usufruito della facoltà di richiedere il rimborso del credito IVA, ma tale facoltà -sotto forma di compensazione IVA a credito/iva a debito e/o compensazione con tributi a debito -l’avrebbero esercitata anche i singoli consorziati, ove il RAGIONE_SOCIALE avesse emesso fattura nei loro confronti con applicazione dell’IVA.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Basterà evidenziare che il mancato assoggettamento ad IVA RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio tra RAGIONE_SOCIALE e consorziati ha comportato un mancato incasso da parte dell’Amministrazione finanziaria nei tempi dettagliatamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 656 del 15/01/2014; Cass. n. 2477 del 06/02/2006), con conseguente sicuro danno erariale.
Con il primo motivo di ricorso si contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, costituiti dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, prodotto in atti, e dalla comunicazione di AE del 15/04/2011, prot. NUMERO_DOCUMENTO, allegata al ricorso, dai quali si evincerebbe che AE avrebbe riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso IVA, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art . 10, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 10 , comma 1, della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente ritenuto che non trovi applicazione la superiore disposizione di legge senza considerare la condotta tenuta dall’Ufficio, il quale ha regolarmente erogato al RAGIONE_SOCIALE i rimborsi IVA richiesti dopo aver comunicato di aver eseguito tutti i controlli, così inducendo il RAGIONE_SOCIALE a ritenere corretta la procedura di
riaddebito dei costi senza applicazione IVA e quindi legittima la propria richiesta di rimborso IVA a credito per gli anni d’imposta contestati.
5.2. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’ art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per avere la CTR reso una motivazione contraddittoria, escludendo l’applicabilità dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 sulla base di un orientamento della S.C. che, invece, ne evidenzia l’applicabilità e compensando le spese in ragione dell’estrema opinabilità e novità della materia trattata.
I tre motivi di ricorso, tutti concernenti l’applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, esclusa dalla CTR, possono essere unitariamente esaminati, vertendo sulla medesima questione, esaminata sotto i tre diversi profili del vizio di motivazione, del vizio di violazione di legge e dell’ error in procedendo .
6.1. In buona sostanza, il RAGIONE_SOCIALE si duole della violazione del dovere di leale collaborazione e buona fede sancito dall’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000. Il comportamento censurato è quello tenuto dall’Amministrazione finanziaria la quale, prima provvede ad eseguire il rimborso IVA in ragione di controlli eseguiti dalla Guardia di finanza e, successivamente, emette l’atto impositivo per il recupero di quanto indebitamente rimborsato in ragione di una erronea fatturazione con esenzione IVA da parte della società contribuente; la quale avrebbe, invece, confidato in buona fede nella correttezza del proprio operato.
6.2. Orbene, secondo un nutrito orientamento di questa Corte, la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000 (nella versione applicabile
ratione temporis ), costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinamento dell’Unione europea; ne consegue che una situazione in cui l’errore del contribuente sia stato determinato da condizioni di incertezza interpretativa dovute a comportamenti imputabili all’Amministrazione finanziaria non influisce sulla debenza dell’imposta , ma deve essere valutata unicamente ai fini dell’esclusione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni (così Cass. n. 370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all’esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni, si vedano ancora Cass. n. 10499 del 03/05/2018; Cass. n. 12635 del 08/02/2017; Cass. n. 5934 del 25/03/2015; Cass. n. 16692 del 03/07/2013; Cass. n. 21070 del 13/10/2011; Cass. n. 19479 del 10/09/2009).
6.2.1. Peraltro, è stato anche di recente evidenziato che « In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata: a) da un’apparente legittimità e coerenza dell’attività dell’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b) dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsiasi violazione del dovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei due presupposti che precedono. La relativa tutela -pur tipizzata in talune ricorrenti ipotesi (come l’art. 10, comma 2, l.n. 212 cit.) -non è ancorata a schemi precostituiti ed al modello formale della validità/invalidità dell’atto, ma richiede una valutazione in concreto in relazione alla diversità RAGIONE_SOCIALE fattispecie e RAGIONE_SOCIALE situazioni » (Cass. n.
12372 del 11/05/2021; Cass. n. 7576 del 10/10/2002; Cass. n. 21513 del 06/10/2006; Cass. n. 537 del 14/01/2015).
6.2.2. Quest’ultimo principio è stato, altresì, fatto proprio da Cass. S.U. n. 30051 del 21/11/2024, le quali hanno precisato che l’affidamento del contribuente non può fondarsi sulla mera illegittimità di un atto emesso dall’Amministrazione finanziaria e nemmeno su di una valutazione erronea di quest’ultima, risolvendosi altrimenti nella pretesa di un vantaggio ingiusto.
6.2.3. Sempre secondo le Sezioni Unite, la situazione tutelabile deve, dunque, essere caratterizzata da elementi concreti e puntuali che portino a ritenere, da un lato, che l’originaria pretesa o l’originario comportamento siano apparentemente corretti e, dall’altro, che la conseguente condotta del contribuente sia stata scevra da violazioni dei doveri di correttezza. In questa prospettiva, assumono eventualmente rilievo l’esistenza di pregresse specifiche erronee indicazioni fornite al contribuente ovvero il compimento da parte dell’RAGIONE_SOCIALE fiscale di attività, anteriori all’adozione dell’atto illegittimo, intrinsecamente contraddittorie rispetto alla pretesa, mentre il solo decorso del tempo e il comportamento meramente passivo dell’Amministrazione finanziaria non sono idonei a produrre nel contribuente un affidamento tutelabile (Cass. S.U. n. 21765 e 21766 del 2/07/2021).
6.2.4. Si è, poi, ulteriormente precisato che le suddette specifiche erronee indicazioni in tanto assumono rilievo in quanto il compiuto versamento RAGIONE_SOCIALE somme richieste si accompagni al decorso di un rilevante lasso temporale, nonché alla definitività dell’atto (Cass. S.U. n. 30051 del 2024, cit .).
6.3. L’interpretazione di questa Corte, del resto, poggia sui principi elaborati dalla Corte di giustizia, secondo la quale il principio del legittimo affidamento tutela ogni operatore economico in capo al
quale un’autorità nazionale ha fatto sorgere aspettative fondate. Osserva, peraltro, la Corte di giustizia che «qualora un operatore economico prudente e accorto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento atto a ledere i suoi interessi, egli non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui tale provvedimento sia adottato. Inoltre, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale RAGIONE_SOCIALE autorità nazionali (v., in particolare, sentenza Plantanol, C 201/08, EU:C:2009:539, punto 53) » (così CGUE 10 dicembre 2015, causa C-427/14, RAGIONE_SOCIALE , punto 39).
6.3.1. Coerentemente, si è da ultimo ribadito che «Nessuno può invece invocare una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento in assenza di precise garanzie fornitegli dall’amministrazione, precisando che costituiscono un esempio di assicurazioni precise ai sensi della giurisprudenza citata al punto 78 della presente sentenza, idonee a far nascere fondate aspettative, a prescindere dalla forma in cui vengono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti che promanano da fonti autorizzate ed affidabili » (CGUE 1 agosto 2025, causa C-427/23, Határ Diszkont Kft , punto 84; ne fa applicazione, sempre da ultimo, Cass. n. 31012 del 26/11/2025 ); e senz’altro non risponde a tale definizione (il punto 78 della sentenza da ultimo indicata menziona le ‘assicurazioni precise’) la comunicazione di rimborso dell’Agenza concernente l’avvenuto espletamento dei controlli.
1.1. Nel caso di specie, la CTR, escludendo la sussistenza del legittimo affidamento in favore del RAGIONE_SOCIALE, non ha violato i principi sopra enunciati, atteso che: i) il RAGIONE_SOCIALE ha operato in modo diverso con riferimento alle fatture attive e alle fatture passive, il che induce chiaramente a ritenere la piena consapevolezza
dell’insussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione applicata; ii) l’Amministrazione finanziaria non può essere privata dei propri autonomi poteri di accertamento e valutazione con riferimento ad una condotta tenuta essenzialmente dall’organo verificatore e, cioè, dalla Guardia di finanza (vedi, al riguardo, le considerazioni spese da Cass. n. 23005 del 10/08/2025, pag. 8); iii) la condotta dell’Amministrazione finanziaria è stata coerente, avendo provveduto ad emettere gli avvisi di accertamento anche per le annualità immediatamente precedenti.
1.2. Da quanto sopra dedotto deriva l’infondatezza dei motivi di ricorso proposti. Il primo, perché le circostanze dedotte dal RAGIONE_SOCIALE non sono di per sé decisive ai fini del riconoscimento del legittimo affidamento; il secondo, perché il comportamento di NOME non è idoneo a determinare l’esistenza di un affidamento incolpevole del ricorrente , che avre bbe dovuto essere a conoscenza dell’ insussistenza dei presupposti per l’ esenzione; il terzo, perché la motivazione della CTR è corretta e niente affatto contraddittoria.
In conclusione, il ricorso va rigettato. Il ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 184.079,00.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2025.
La Presidente
(NOME COGNOME)