Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33333 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33333 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28058/2015 R.G. proposto da:
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO COGNOME del RAGIONE_SOCIALE, presso il cui studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;
– parte ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dall’AVV_NOTAIO COGNOME del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;
– parte controricorrente e ricorrente incidentale- avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 487/15 del 6.3.2015, depositata in segreteria il 23.4.2015, non notificata;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; Uditi i difensori delle parti;
Fatti rilevanti.
§ 1. Il Comune di RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza indicata in epigrafe, per mezzo della quale la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello principale del Comune e accolto parzialmente quello incidentale proposto dalla contribuente avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento dell’originario ricorso proposto dall’odierna parte controricorrente, aveva annullato l’avviso di accertamento (n. 25/2009 del 12 dicembre 2009) con cui il Comune, a seguito della sentenza 3829/2009 di questa Corte, assoggettava a tassazione TARSU per l’annualità 2004 le superfici acquee destinate all’ormeggio delle imbarcazioni nel porto dato in concessione demaniale marittima alla RAGIONE_SOCIALE.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che:
-in primo grado la commissione tributaria provinciale aveva respinto le doglianze di carattere formale sollevate dal contribuente avverso l’avviso di accertamento (decadenza dal potere impositivo per decorrenza del termine; carenza di legittimazione passiva della concessionaria; vizio di motivazione), annullando l’avviso per violazione del legittimo affidamento sancito dell’art. 10 comma 1 l. 212/2000, dal momento che
in precedenza il Comune aveva assoggettato a tassazione, per il medesimo anno di imposta, con differenti provvedimenti, la superficie delle banchine antistanti i posti barca, escludendo lo specchio acqueo, assorbita la questione della determinazione della misura delle superfici acquee sottoponibili a tassazione;
-bene aveva fatto il giudice di prime cure a respingere i motivi di impugnazione legati a profili formali, e riconosciuta la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al contribuente, l’avviso di accertamento andava annullato in quanto ‘ non è certamente corretto applicare sanzioni e interessi sulle eventuali somme ‘, perché il contribuente si era conformato – puntualmente adempiendo – alle richieste di pagamento mosse dal Comune prima del citato arresto giurisprudenziale;
-erroneo era stato il calcolo delle superfici nell’avviso di accertamento impugnato; pertanto, veniva enunciato il principio secondo cui le aree da sottoporre a Tarsu presenti in un porto sono esclusivamente le superfici dei posti barca, senza considerare le strade di accesso, i moli e le banchine, ovviamente oltre agli spazi coperti, eventualmente esistenti, a vario uso adibiti, al quale attenersi nel procedere ad imposizione.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE la quale formula anche ricorso incidentale, articolato su due motivi.
Le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione.
§ 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale il Comune lamenta -ex art. 360, comma 1^ n.4, c.p.c. e 132, comma 2^, n. 4 c.p.c. -la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, intrinsecamente contraddittoria. In particolare, parte ricorrente si duole della inconciliabilità tra l’affermazione della ctr di condividere il complessivo annullamento dell’avviso operato dalla ctp (comprensivo di interessi, sanzioni e maggiore imposta) e la susseguente affermazione, contenuta nel medesimo periodo, secondo cui <>, che al contrario sembra affermare la debenza del tributo. Verso quest’ultima soluzione militerebbe anche il riconoscimento di un erroneo calcolo delle superfici e l’esternazione dei criteri dettati da questa Corte per la determinazione delle superfici tassabili, inutile nel caso in cui si fosse ritenuta la non debenza del tributo. Tuttavia, il dispositivo respinge l’appello principale e conferma la sentenza impugnata, perpetuando la contraddizione.
§ 2.2 Il motivo è infondato. A seguito della riforma del 2012 dell’art. 360 co. 1^ n.5 c.p.c., il vaglio della motivazione delle sentenze di merito è esercitabile dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 co. 1^ n. 4 c.p.c., oltre nel caso in cui risulti graficamente omessa, qualora si sostanzi in affermazioni insanabilmente contraddittorie, tali da rendere obiettivamente incomprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice. Ciò non si è verificato nel caso di specie, in quanto risulta sufficientemente univoca la portata precettiva dell’impugnata decisione. Nel solo apparente contrasto tra parte motiva e dispositivo, preminente rilievo deve qui darsi alla prima, dalla quale senza difficoltà si intende che la commissione tributaria regionale abbia inteso limitare l’annullamento ai soli accessori, senza escludere la debenza del maggior tributo. Volendo intendere diversamente, non si spiegherebbero infatti (come riconosciuto anche dallo stesso Comune) le ragioni in base alle quali si sia proceduto a rideterminare le superfici sulle quali calcolare la tassa, passaggio che assume preminente rilievo esegetico; e nemmeno si giustificherebbe, sul piano logicogiuridico, l’affermazione secondo cui <>, di per sé inequivoca nel ritenere invece dovuta la somma per tributo, discutendosi unicamente delle <> rispetto a questo.
Non si verte, in definitiva, in quell’ipotesi di contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo tale da integrare la nullità della sentenza per
oggettiva ed insuperabile impossibilità di esattamente individuare il decisum .
§ 3.1 Con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, l. 212/2000, in relazione all’art. 360, co. 1^, n. 3 c.p.c.. Riassumendo, la parte ricorda un certo filone giurisprudenziale secondo il quale sussisterebbe la necessità di indicazioni amministrative qualificate e specifiche favorevoli al contribuente, mancanti nel caso di specie, per poter riconoscere l’esistenza di un legittimo affidamento in suo capo, tale da escludere la debenza del tributo. In verità, la debenza del tributo non verrebbe esclusa in ragione della tutela di un pur qualificato affidamento del contribuente, in quanto verrebbe leso il principio di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolatività della funzione impositiva ed irrinunciabilità del diritto di imposta. In mancanza di qualsiasi indicazione comunale che abbia fatto sorgere un legittimo affidamento in capo al contribuente, legittima è la pretesa impositiva; ma, anche laddove si riconoscesse la sussistenza di atti del Comune che abbiano determinato un affidamento, l’unica conseguenza che se ne potrebbe trarre è la non debenza delle sole sanzioni ed interessi.
§ 3.2 Il motivo è infondato. La sentenza di secondo grado ha riconosciuto l’esistenza di atti amministrativi del Comune tali da far sorgere un legittimo affidamento in capo al contribuente, compiendo un accertamento di fatto che non può essere rimesso in discussione in questa sede, in quanto non correttamente censurato. Conseguentemente, ha escluso la debenza di interessi e sanzioni, facendo corretta applicazione della vigente normativa.
L’evoluzione seguita dalla giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la violazione del legittimo affidamento nutrito dal privato, non è mai ragione sufficiente per ritenere illegittima la richiesta del pagamento del tributo al contribuente, ma, come emerge in particolare dal testo dell’art. 10, comma 2, l. 212/2000, comporta la non debenza di sanzioni ed interessi qualora il
contribuente si sia conformato ad indicazioni fornite dall’amministrazione. Il disposto dell’art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, è regola AVV_NOTAIO che discende direttamente dai principi dettati dall’art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituisce concretizzazione in campo tributario dell’analoga regola di correttezza e buona fede che deve ispirare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione tutta, non rappresenta regola di validità dei provvedimenti amministrativi di imposizione, ma la sua violazione determina conseguenze di diversa natura, una delle quali è quella indicata dal comma seguente del medesimo articolo (Cass., 12372/21; 5934/2015; 21070/2011; 19479/2009).
Diverso è il caso in cui il contribuente, nel quadro di una procedura di deflazione del contenzioso tributario, quale può essere l’accertamento con adesione o la risposta ad interpello, sia addivenuto ad una concorde determinazione della misura del tributo o di un suo elemento costitutivo con l’ente impositore. In tal caso, infatti, qualsiasi successivo atto con cui l’ente impositore tentasse di variare in senso a sé favorevole gli elementi così definiti sarebbe nullo, non tanto perché in contrasto con un illegittimo accordo transattivo sul tributo, quanto piuttosto perché trattasi di procedura ritenuta dal legislatore idonea ad addivenire alla determinazione del giusto tributo, che non può essere rimessa in discussione per espressa scelta di legge (Cass., 12372/21 cit.). Tali accordi sono senza dubbio auspicabili anche in materia TARSU, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte: in quest’ambito, nondimeno, possono avere ad oggetto elementi materiali del tributo soggetti ad accertamenti e valutazioni tecnicodiscrezionali da parte dell’amministrazione, quali l’estensione della superficie soggetta a tassa, la qualità e quantità dei rifiuti prodotti mentre mai, per loro mezzo, si possono escludere dal calcolo del tributo superfici che per espressa scelta normativa sono assoggettate a tassazione, introducendo per così dire un’esenzione in concreto o ad personam (Cass. 21513/2006).
Tuttavia, la sentenza impugnata basa la propria ratio decidendi sulla fattispecie AVV_NOTAIO e non su questa particolare ipotesi da ultimo descritta, ravvisando nell’accordo del 2004 il presupposto per un oggettivo convincimento di non tassabilità delle superficie acquee, convincimento rafforzato dalla prassi costantemente seguita dal Comune nelle annualità immediatamente successive, e poi venuto meno solo nel 2009 per effetto del citato arresto di legittimità.
E siccome la Commissione Tributaria Regionale -secondo quanto si è già osservato nella disamina del motivo che precede -non ha affatto escluso il tributo in ragione dell’accordo in questione, ma i soli accessori, la presente doglianza si rivela infondata ex art. 10 co. 2^ l. 212/00.
§ 4.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione dell’art. 63 D. Lgs. 507/93 in relazione all’art. 360 co. 1^ n. 3 c.p.c. In particolare, si duole dell’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito laddove hanno disatteso l’eccezione di insussistenza della carenza di legittimazione passiva, in quanto non hanno accertato l’effettiva detenzione dei posti barca, nell’erronea convinzione che il concessionario di porti turistici fosse per ciò solo soggetto passivo Tarsu. A parere della contribuente, invece, non sarebbe soggetto passivo il concessionario che, come asserisce fare essa stessa, non svolga alcun servizio nei confronti dei diportisti, ai quali abbia trasferito la proprietà superficiaria temporanea dello specchio d’acqua necessario all’ormeggio, i quali sarebbero direttamente obbligati al pagamento della Tarsu, in quanto il concessionario non potrebbe qualificarsi né come detentore né quale occupante.
§ 4.2 Il motivo è infondato. Ai sensi del primo comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all’art. 62; da tale disposto si ricava che, salva, ovviamente, l’eventuale ricorrenza di una delle ipotesi di “esclusione”, previste dall’art. 62, il soggetto che occupa o detiene un’area scoperta (solida o anche liquida), quando produttrice, per presunzione di
legge, di rifiuti solidi urbani, è tenuto al pagamento della tassa per il solo fatto della detenzione od occupazione, indipendentemente dalla individuazione dell’effettivo produttore del rifiuto.
La società RAGIONE_SOCIALE senza dubbio può essere qualificata quale detentrice dello specchio d’acqua in ordine al quale è stato emanato l’avviso di accertamento Tarsu, per aver conseguito e mantenuto la detenzione dell’area portuale in forza del rapporto concessorio di cui è parte.
Né può ritenersi che la stipula di contratti con terzi, aventi ad oggetto l’utilizzazione di tali aree siano essi qualificabili quali contratti di ormeggio, di cessione di proprietà superficiaria (impregiudicata ogni questione relativa alla natura giuridica di tali negozi) o in qualsivoglia altro modo, a prescindere dai loro effetti reali od obbligatori – comporti di per sé l’estinzione di tale detenzione, la cui sussistenza è viceversa presupposta dalla possibilità riconosciuta al concessionario di consentire a terzi l’utilizzazione dell’area oggetto di concessione (in forza di rapporti comunque inopponibili all’Amministrazione concedente: Cass.nn. 7532/09, 20984/18 ed altre). Il contratto stipulato con il terzo ed avente ad oggetto il posto barca può comportare la costituzione di una situazione di subdetenzione a favore del terzo, senza tuttavia escludere la detenzione del concessionario. Nel caso di specie, il perdurante legame tra la posizione del terzo acquirente e del concessionario emerge con ancora maggiore chiarezza, in quanto i diritti ceduti sui singoli posti barca risultano temporalmente limitati alla durata dell’originaria concessione, alle cui vicende pubblicistiche sono dunque indissolubilmente legati (cfr. Cass. 21505/2023; 3798/2018; 3829/2009).
In proposito quanto stabilito da Cass.n. 3829/09 cit., secondo cui: <>, rileva pertanto non solo sul profilo oggettivo della tassabilità degli spazi portuali acquei, ma anche su quello soggettivo della legittimazione tributaria passiva in capo al concessionario.
Dalle considerazioni che precedono emergono le differenze con la figura dei gestori di multiproprietà e centri commerciali integrati, qualificati responsabili d’imposta dall’art. 63 comma 3 d.lgs. 507/93, norma che non trova applicazione nel caso di specie. Alla luce di ciò, inutile risulta ogni considerazione circa l’equiparazione dei servizi prestati da questi ultimi e dai concessionari di aree portuali.
Il concessionario resta, pertanto, soggetto passivo del tributo in esame, obbligato per un debito proprio e non mero responsabile d’imposta.
§ 5.1 Con il secondo motivo di ricorso incidentale viene dedotta l’assenza di motivazione -ex art. 360, comma 1^ n.4, c.p.c. e 132, comma 2^, n. 4 c.p.c. -in relazione al rigetto delle doglianze mosse in primo grado e richiamate nell’appello incidentale, in quanto la motivazione per relationem alla sentenza impugnata dovrebbe considerarsi inesistente, solamente apparente, in ogni caso non idonea a ritenere rispettato il dettato dell’art. 111 comma 6^ Cost..
§ 5.2 Il motivo è infondato. La parte, infatti, nel censurare la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, denuncia la mancata presa in carico delle doglianze esposte nei motivi di gravame, senza tuttavia indicare la differente formulazione, ammesso che esista, tra il ricorso introduttivo del primo grado e le contestazioni mosse nell’atto di appello incidentale. A fronte di una sentenza che afferma il mero richiamo dei
motivi già esposti dinnanzi alla ctp da parte del ricorso incidentale, lasciando intendere che non si confronti con le affermazioni del giudice di prime cure, il motivo è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità ai sensi dell’art. 366 comma 1^ n. 3 c.p.c., per insufficiente esposizione dei fatti di causa. E’ ben vero che la sentenza di secondo grado che motivi per relationem a quella impugnata debba dar <> (Cass., S.U., 5612/98), ma quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. È palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche (Cass., S.U., 7074/2017).
Sotto altro profilo, la motivazione per relationem della sentenza non concretizza in sé violazione di legge costituzionalmente rilevante, pertanto il motivo non merita accoglimento.
§ 6. In definitiva, vanno respinti tanto il ricorso principale quanto quello incidentale; dalla reciproca soccombenza scaturisce la compensazione delle spese di lite.
PQM
-rigetta il ricorso principale;
-rigetta il ricorso incidentale
-compensa le spese
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in