Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6842 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6842 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 26341-20211, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nella qualità di rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, della RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rapp. e dif. (EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1378/16/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che l’ RAGIONE_SOCIALE notificò alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese concernenti I.V.A. indebitamente rimborsata alla contribuente relativamente all’anno di imposta 2011 ;
che la RAGIONE_SOCIALE impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza n. 1960/2018 rigettò il ricorso; che la contribuente propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio, la quale, con sentenza n. 1378/16/21, depositata il 10/03/2021 rigettò il gravame, richiamandosi integralmente al contenuto della sentenza n. 6423 del 2020 di questa Corte e, dunque, ritenendo non rimborsabile l’I.V.A. assolta dalla contribuente, svolgente attività di tour operator, per i servizi di autonoleggio acquistati in Italia, sulla base dell’applicazione del primo periodo dell’art. 55 del d.l. n. 69 del 2013, di interpretazione autentica (e, perciò, applicabile all’odierno giudizio) dell’art. 74 -ter , comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed adottato in conformità dell’art. 26, comma 4, della VI Direttiva I.V.A. e della giurisprudenza della C.G.U.E. formatasi al riguardo, previa disapplicazione del secondo periodo del medesimo art. 55. I medesimi giudici di appello, inoltre, per effetto di quanto chiarito da questa Corte con la richiamata decisione n. 6423, ritennero infondate tanto la prospettata questione di legittimità costituzionale, quanto la formulata richiesta di rinvio pregiudiziale della normativa;
che avverso tale decisione la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , nella qualità di
rappresentante fiscale ai fini dell’I.V.A., ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, della RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che con il primo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992…omessa pronuncia in relazione al motivo di appello relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212…nonché violazione del principio euro -unitario del legittimo affidamento. Inesigibilità del tributo in ipotesi di affidamento del contribuente in precise determinazioni dell’Amministrazione Finanziaria… ‘ (cfr. ricorso, p. 10), per non avere la C.T.R. esaminato il motivo di doglianza, proposto in prime cure e riproposto in appello, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, avendo motivato per relationem, sul punto, ‘ ad una precedente sentenza emessa dalla Sezione tributaria di codesta Ecc.ma Corte, ove però quest’ultima…ha rinviato alla On.le Commissione Tributaria regionale del Lazio l’esame della questione relativa alla sussistenza del legittimo affidamento…’ (cfr. ivi, p. 13); che il motivo è fondato;
che è sufficiente osservare come la sentenza impugnata effettivamente ha fatto riferimento, con tecnica redazionale di relatio perfecta, alla precedente decisione di questa Corte Suprema, n. 6423 del 2020, trascrivendone, alle pp. 4-10 della propria motivazione, i passaggi rilevanti per la risoluzione del caso sottoposto al proprio vaglio: sennonché, non v’è chi non
veda come, proprio il capo di quella decisione (il § 1.8, per intendersi) che trattava la questione del legittimo affidamento (in questa sede, a ben vedere, non rileva il quomodo ) non risulta trascritto né riprodotto nella sentenza in questa sede impugnata (dal § 1.6 di passa direttamente al § 2);
che, dunque, la relatio al precedente di legittimità di cui si è detto, per effetto dell’espressa omissione in questione, non include il passaggio motivazionale sul legittimo affidamento: il che implica, in ultima analisi, che, effettivamente, nella specie si versi, come lamentato dalla difesa di parte ricorrente, in una ipotesi di omissione di pronunzia, con necessità di cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per l’esame della questione;
che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ nullità della sentenza per motivazione apparente e conseguente violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 ‘ (cfr. ricorso, p. 17), per avere la RAGIONE_SOCIALE.T.R. una motivazione ‘ apparente perché manifestamente illogica: in termini più semplici (o logici), la RAGIONE_SOCIALE, pur riconoscendo la qualifica di tour operator, allo stesso tempo rigetta il motivo de quo, così come se la Società agisse quale rivenditrice in Italia di singoli servizi di autonoleggio, con l’effetto di addebitare alla Società medesima, non l’assenza dei presupposti per fruire del rimborso di imposta come sopra visto, ma la fattispecie di omessa fatturazione di operazioni imponibili in Italia ‘ (cfr. ivi, p. 19);
che il motivo è inammissibile;
che esso non si confronta, infatti, con la complessiva motivazione della decisione impugnata, per la quale si versa in presenza
dell’acquisto, in Italia, ad opera di tour operator non stabilito nel territorio dell’Unione, di servizi di autonoleggio che, benché siano erogati in Italia (la circostanza non è contestata), vengono successivamente ceduti all’estero in favore dei propri clienti (circostanza ugualmente non contestata) -cfr. la motivazione della sentenza impugnata, pp. 2 ss., sub § 4, non oggetto di impugnazione;
che è, dunque, la combinazione di tali elementi (e non solo l’esser la RAGIONE_SOCIALE un tour operator ) a determinare, per la C.T.R., l’applicazione dell’art. 74 -ter , comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972;
Ritenuto, in conclusione, che il primo motivo di ricorso debba essere accolto, con declaratoria di inammissibilità del secondo e la conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia in relazione al motivo accolto e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversa limitatamente al motivo accolto e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione