Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33158 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33158 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Oggetto: Tributi – Legittimo affidamento – Presupposti.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16241/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del proprio agente per l’Italia RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata a Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 285/02/19, depositata il 5 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 285/02/18 del 05/03/2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti della sentenza n. 2414/10/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di pagamento per le accise sul gasolio relativ o ad un rifornimento di carburante effettuato sulla nave TANIT erroneamente ritenuto esente.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di pagamento aveva fatto seguito all’annullamento in autotutela del provvedimento di autorizzazione al rifornimento in esenzione da accise concesso dall’autorità doganale di Genova e ritenuto erroneo in ragione della non appartenenza dell’imbarcazione rifornita ad una società registrata nella UE.
1.2. La CTR accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che il principio di tutela dell’affidamento doveva essere interpretato in maniera estensiva laddove, come nel caso di specie, l’affidamento era stato ingenerato da uno specifico provvedimento di autorizzazione da parte dell’Ufficio a ciò preposto, con consegue nte non debenza non solo RAGIONE_SOCIALE sanzioni e degli interessi, ma anche dell’imposta .
Avverso la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vanno disattese le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso proposte dalla controricorrente. In particolare: a) il ricorso di
RAGIONE_SOCIALE è pienamente autosufficiente in relazione alla questione sollevata, indicando specificamente la disposizione violata dalla CTR; b) per come subito si dirà, la sentenza della CTR non si pone affatto nel solco dei precedenti di questa Corte dettati in tema di legittimo affidamento del contribuente.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la disposizione menzionata consenta l’esenzione anche dal pagamento dell’imposta, oltre che da sanzioni ed interessi.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Ai sensi dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, «1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa».
2.3. Il principio del legittimo affidamento, declinato dalle superiori disposizioni, è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che lo stesso comporta « l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi » (Cass. n. 5934 del 25/03/2015; nel senso della esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni e degli accessori si vedano, ex multis , Cass. n. 10195 del 18/05/2016; Cass.
370 del 09/01/2019; Cass. n. 18618 del 11/07/2019; Cass. n. 20819 del 30/09/2020; Cass. n. 16691 del 24/05/2022).
2.4. La CTR non ha fatto buon governo dell’applicazione del superiore principio di diritto, propugnando un’interpretazione estensiva dell’art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000 che non risulta avvalorata nemmeno dal richiamato precedente di Cass. n. 1021 del 20/01/2016: una simile tutela è stata, infatti, riconosciuta da questa Corte solo quand o l’Amministrazione finanziaria abbia esaurito del tutto il proprio potere impositivo e non già, come nella specie, quando il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE accise sia c onseguenza di un’autorizzazione prima concessa e poi negata.
2.4.1. In tale ipotesi, infatti, l’atto autorizzatorio può dirsi manifestamente illegittimo e di tale contrarietà al diritto positivo la società contribuente avrebbe dovuto avvedersi.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma l’8 marzo 2023.