Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1023 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5214 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione – già RAGIONE_SOCIALE -in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) EMAIL
A.A
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della CTR del Friuli Venezia-NOME n. 63/01/2020, depositata in data 3 luglio 2020, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
–RAGIONE_SOCIALE liquidazione – già RAGIONE_SOCIALE – propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale del Friuli Venezia-NOME aveva rigettato l’appello principale proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e accolto quello incidentale di quest’ultima avverso la sentenza n. 224/02/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Pordenone che aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di pagamento per indennità di mora e interessi, relativi agli anni 2007-2008 e gli atti di contestazione e irrogazione d sanzioni per gli anni 2010-2011 emessi sul presupposto che la contribuente avesse fruito indebitamente dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504/1995 (TUA), avendo la società acquistato energia elettrica da altri produttori rivendendola
successivamente e non rivestendo la veste di autoproduttore e autoconsumatore della stessa;
– la CTP, per quanto di interesse, aveva: 1) annullato l’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per il 2010 avendo l’Amministrazione finanziaria, fino al p.v.c. della G.d.F. del luglio 2011, ravvisato la n debenza da parte della società dell’RAGIONE_SOCIALE sull’energia elettrica (come rappresentato nella sentenza della CTP n. 322/02/2015 che aveva annullato gli avvisi di recupero del tributo per gli anni 2007-2008); 2 confermato l’atto di contestazione e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni relativo all’anno 2011, stante l’inapplicabilità dell’art. 10, comma 2, della legg n. 212/00 in presenza, nel luglio del 2011, di un mutamento interpretativo portato a conoscenza della contribuente;
-la CTR, per quanto di interesse, nel rigettare l’appello principale della contribuente in ordine all’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per i 2011, ha ritenuto insussistente alcun legittimo affidamento in capo a quest’ultima a seguito del p.v.c. della G.d.F. del luglio del 2011 nel quale si era portato a conoscenza della stessa un mutamento interpretativo dell’Amministrazione e, nell’accogliere l’appello incidentale dell’Ufficio in ordine all’atto di contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzio per l’anno 2010, ha affermato che – tenuto conto della specificità del caso concreto, in cui, come dedotto dall’Ufficio, divenuta definitiva la pretesa erariale per gli anni 2009-2011, non poteva soccorrere quanto esposto nella sentenza n. 322/2015 (peraltro riformata in appello) relativa agli atti di recupero per il 2007-2008 e in cui la Direzion centrale dell’RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’istanza del gennaio 2014 della contribuente di riconoscimento del legittimo affidamento con inesigibilità della prestazione tributaria oltre che degli interess sanzioni, stante l’emerso utilizzo improprio da parte della società del concetto di autoproduttore – non ricorrevano “né una
incolpevole/errata interpretazione della normativa di riferimento né una non fornita da parte dell’Amministrazione corretta interpretazione del dato normativo (circostanza comunque valevole non oltre la conoscenza della sentenza Cass. n. 23523/2008)”, con conseguente insussistenza dei presupposti per riconoscere il legittimo affidamento;
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti del legittimo affidamento in capo alla contribuente, con riferimento alle sanzioni irrogate per il 2011, sulla base di un mero atto istruttorio di parte, il p.v.c. redatto dalla G.d. nel 2011 e con riferimento alle sanzioni irrogate per il 2010, valorizzando, quali elementi impeditivi della sussistenza del legittimo impedimento, gli esiti della successiva verifica fiscale del 2011 e la pronuncia della Corte di cassazione n. 23523/2008, ancorché in più occasioni l’RAGIONE_SOCIALE avesse confermato che la RAGIONE_SOCIALE era un’impresa di autoproduzione e che l’energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e consumata dai propri consorziati, era esente dall’imposta erariale di consumo e dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che «In tema di accise, qualora la società consortile costituita per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ceda, a titolo oneroso, parte di essa alle proprie consorziate, non può godere dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma 3, lett. b) d.lgs. n. 504 de
1992, per la quale occorre che l’autoproduttore coincida con colui che consuma l’energia prodotta, essendo all’uopo irrilevante il richiamo all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 2009, in quanto, regolando il mercato interno dell’energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, è estraneo alla materia fiscale» (Cass. n. 18863 del 2020); ed ancora: «In tema di accise, le società consortili costituite per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come tutte le officin di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell’art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel test applicabile ratione temporis, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. m, d d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l’energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitRAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell’esenzione limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati» (Cass. n. 26142 del 2019; in senso conforme, in relazione a ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, Cass. nn. 19279, 19455, 19659 e 20055 del 2020; Cass., sez. 6-5, n. 6122/2022; n. 11871/2022). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Secondo la ormai prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuità, «la tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall’art. 10, commi 1 e 2, della L. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23 e 97 Cost. e, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell’ordinament dell’Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza
dell’imposta, GLYPH deve essere valutata ai fini dell’esclusione dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni» (così Cass. n.370 del 09/01/2019, con ampi riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; sempre con riferimento all’esclusione RAGIONE_SOCIALE sole sanzioni, si vedano ancora, Cass. n. 20055 del 2020; Cass. n.10499 de103/05/2018; Cass. n.12635 del 08/02/2017; Cass. n.5934 del 25/03/2015; Cass. n.16692 del 03/07/2013; Cass. n.21070 del 13/10/2011; Cass. n.19479 del 10/09/2009).
È stato altresì precisato che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove contribuente si sia conformato ad un’interpretazione erronea fornita dall’Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l’irrogazione RAGIONE_SOCIALE relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall’adempimento dell’obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell’affidamento, espressamente sancito dall’art. 10, comma 2, della I. n. 212 del 2000» (Cass. n.12635 del 19/05/2017; Cass. n.10195 del 18/05/2016; Cass. n.3757 del 09/03/2012; Cass. n.2133 del 14/02/2002).
Il principio trova origine nel fondamentale arresto RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, per il quale «la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l’ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l’interpretazione adottata. Ciò è tanto vero che si è posto il problema della eventuale tutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall’amministrazione e si è escluso che tale tutela sia possibile anche sotto il profilo dell’affidamento, stante la evidente collisione ch si determinerebbe con il principio – coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito ad un unico concetto – di inderogabilità RAGIONE_SOCIALE norme tributarie, di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, di vincolate
della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di impos Non si può, al riguardo, non concordare con quella dottrina secondo la quale ammettere che l’amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all’amministrazione stessa un potere normativo che, a tacer d’altro, è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codific dall’art. 23 Cost. Tutt’al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell’amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni e della richiesta degli interessi su somme dovute a titolo di imposta» (Cass. S. U. n.23031 del 02/11/2007, in motivazione).
7. Nella specie, il motivo non coglie la ratio decidendi avendo la CTR escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del legittimo affidamento in capo alla società contribuente, con riferimento all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per il 2011, in quanto, con il p.v della G.d.F. di luglio del 2011 era stato portato a conoscenza di quest’ultima un mutamento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria circa la non qualificabilità della stessa come impresa di autoproduzione e autoconsumazione e, con riferimento all’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per il 2010, in quanto, “tenuto conto della specificità del caso concreto” non ricorrevano “né una incolpevole/errata interpretazione della normativa di riferimento né una non fornita da parte dell’Amministrazione corretta interpretazione del dato normativo (circostanza comunque valevole non oltre la conoscenza della sentenza Cass. n. 23523/2008)”. In particolare, il giudice di appello ha escluso la configurabilità del legittimo affidamento in capo alla contribuente anche con riferimento all’anno 2010, in
quanto all’esito della verifica fiscale del 2011, di cui al richiamato p.v della G.d.F., era emerso che la RAGIONE_SOCIALE, difettava ab origine della qualifica di autoproduttore e autoconsumatore, per cui l’Amministrazione aveva riconosciuto l’esenzione dall’RAGIONE_SOCIALE sulla base di dichiarRAGIONE_SOCIALE non veritiere rese dalla contribuente (“All’esito di tale attività e sulla base della verifica fiscale era emerso che la società utilizzando in maniera impropria il concetto di autoproduttore … aveva ottenuto indebiti vantaggi fiscali non potendosi pertanto riconoscere il legittimo affidamento nemmeno per incertezze applicative della normativa di riferimento. E, in conclusione, che la stessa società avrebbe dovuto qualificarsi agli Uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come mero operatore di mercato e non quale autoproduttore di energia elettrica”).
8.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 22 novembre 2022