Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23302 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1978/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), in qualità di ex legali rappresentanti di RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale allegata al
Oggetto: tributi -comunicazione di irregolarità – fallimento – destinatario
contro
ricorso, con pec EMAIL, NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) con pec EMAIL, NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), con pec EMAIL, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 808/02/2022, depositata in data 7 novembre 2022 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE, già dichiarata fallita, ha impugnato -facendo valere la legittimazione straordinaria del fallito ad impugnare gli atti impositivi tributari – una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodi di imposta 2006.
La CTP di Cagliari ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva degli amministratori della società dichiarata fallita.
La CTR della Sardegna, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello della società contribuente. Preliminarmente, il giudice di appello ha ritenuto che gli amministratori della società fallita hanno la legittimazione straordinaria ad impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia della curatela fallimentare, inerzia accertata nel caso di specie. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto violato il contraddittorio, in considerazione del fatto che la cartella emessa aveva evidenziato incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, per cui occorreva l’inoltro della comunicazione di irregolarità la quale, essendo stata inviata al curatore, non aveva consentito il rispetto del diritto di
difesa dei contribuenti, con conseguente nullità della cartella impugnata.
Propongono ricorso per cassazione l’Ufficio e l’Agente della riscossione, affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resistono con controricorso gli amministratori della società fallita.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il giudice di appello rilevato la formazione di un giudicato interno nella parte in cui il il giudice di primo grado ha ritenuto che gli amministratori della società fallita non avessero più la rappresentanza sociale della società dichiarata fallita e non fossero legittimati ad impugnare la comunicazione di irregolarità perché non avevano alcuna legittimazione ad essere coinvolti nel procedimento. Il ricorrente, nel trascrivere il relativo passaggio della sentenza di primo grado, evidenzia che la CTP avesse ritenuto che l’Ufficio non sarebbe stato tenuto a coinvolgere chi aveva avuto « la rappresentanza legale della RAGIONE_SOCIALE fino al momento in cui era stata dichiarata fallita».
Con il secondo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall. per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli amministratori della società fallita hanno la legittimazione straordinaria ad impugnare la cartella, nonché nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’inerzia degli organi della procedura concorsuale liquidatoria, anziché verificare che -nella specie -vi fosse stata una precisa scelta degli organi della procedura.
Con il terzo motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 36 n. 4, d. lgs. n. 546/1992 e 132, n.4 cod. proc. civ., per essere la motivazione della sentenza lacunosa nella
parte in cui ha ritenuto che l’ex Presidente del Consiglio d’Amministrazione e l’ex Amministratore Delegato della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita, erano legittimati ad impugnare la cartella.
4. Con il quarto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per avere il giudice di appello trascurato che il giudice di prime cure non si era limitato alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso avverso la cartella esattoriale impugnata per il fatto che l’ex Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’ex Amministratore Delegato della RAGIONE_SOCIALE non fossero legittimati in tale veste ad agire in nome e nell’interesse della stessa, ma avesse ritenuto che la cartella fosse nulla per essere mancato l’inv io della comunicazione di irregolarità agli amministratori della società fallita anziché al curatore.
Con il quinto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, 36bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità per effetto dell’accertamento di una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione. Osserva parte ricorrente che la cartella è stata emessa per omessi o ritardati versamenti, per i quali non occorre la comunicazione di irregolarità, nonché per utilizzo di crediti di imposta inesistenti per omessa presentazione della dichiarazione IVA 2006 e per utilizzo di crediti di imposta di importo maggiore rispetto a quelli maturati, ciò a presupposto della rettifica della dichiarazione, circostanza estranea quest’ultima alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti.
Con il sesto motivo (non numerato) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., degli art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212 e 43 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la comunicazione di irregolarità dovesse essere inviata non solo al curatore del fallimento ma anche agli amministratori della società dichiarata fallita, tenuto conto che le dichiarazioni alle quali si riferivano le cartelle riguardavano dichiarazioni del periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, rispetto alla quale i contribuenti erano estranei , nonché in considerazione della irrilevanza dell’omessa notificazione al fallito della comunicazione di irregolarità.
Questo collegio ritiene che non sussistono i presupposti per decidere in adunanza camerale la presente controversia avuto riguardo al sesto motivo di ricorso, attesa -da un lato -l’ampiezza che può riconoscersi al ruolo del curatore di collettore delle informazioni che riguardano la massa dei creditori e che -in caso di inerzia degli organi della procedura -possono ridondare in danno del debitore dichiarato fallito (Cass., Sez. V, 28 luglio 2022, n. 23696) e, dall’altro, alle conseguenze che un atto autonomamente (anche se facoltativamente) impugnabile può avere, ove non notificato tempestivamente al soggetto legittimato all’impugnazione . Deve, pertanto, disporsi il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, in data 28 giugno 2024