Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14990/2021 R.G. proposto da:
COGNOME con l’avvocato NOME COGNOMEricorrente- contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n. 3738/2020 depositata il 26/11/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. TK3036309331/2016, notificato in data 23.12.2016, relativo a Ires e Iva -Anno 2011, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma sulla base di p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza di Lecce in data 07.07.2016, contestava l’emissione nell’anno 2011 di fatture per un imponibile complessivo di euro 898.000,00 ed Iva per euro 179.600,00, riferite ad operazioni inesistenti, con le conseguenze ai fini delle maggiori imposte accertate.
Avverso il suddetto avviso la società proponeva ricorso, che la CTP di Roma accoglieva, ritenendo che la società ricorrente avesse
fornito documentazione atta a provare l’effettiva consistenza e sussistenza delle operazioni fatturate e contestate.
La CTR del Lazio, con la sentenza n. 3738, depositata il 26/11/2020, accoglieva i motivi di appello formulati dall’Amministrazione, afferenti al merito della controversia, e confermava l’avviso di accertamento.
Avverso la predetta sentenza, dando atto che la società, in data 20.12.2019, è stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese , ricorre NOME COGNOME nella sua qualità di ex socio, con unico motivo.
R esiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la « Nullità della sentenza per motivazione apparente e per omesso esame circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)».
Preliminarmente, va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto, nella qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, destinataria dell’atto impositivo, da NOME COGNOME, del quale l’Amministrazione resistente ed il pubblico ministero -contestano la legittimazione attiva.
1.1. Si rileva infatti che, come da visura in data 20.12.2019 versata in atti, la società RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese.
1.2. A tale riguardo, questa Corte ha affermato che «In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione
finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso».
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione sostanziale e processuale del socio in vigenza del differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025.