Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4852 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4852  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14990/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, con l’avvocato NOME AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente- avverso  la  Sentenza  della  Commissione  Tributaria  regionale  del Lazio n. 3738/2020 depositata il 26/11/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 23.12.2016, relativo a Ires e Iva -Anno 2011, l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di p.v.c. redatto dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE in data 07.07.2016, contestava l’emissione nell’anno 2011 di fatture per un imponibile complessivo di euro 898.000,00 ed Iva per euro 179.600,00, riferite ad operazioni inesistenti, con le conseguenze ai fini RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte accertate.
Avverso il suddetto avviso la società proponeva ricorso, che la CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva, ritenendo che la società ricorrente avesse
fornito  documentazione  atta  a  provare  l’effettiva  consistenza  e sussistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate e contestate.
 La  CTR  del  Lazio,  con  la  sentenza  n.  3738,  depositata  il 26/11/2020, accoglieva i motivi di appello formulati dall’Amministrazione, afferenti al merito della controversia, e confermava l’avviso di accertamento.
Avverso la predetta sentenza, dando atto che la società, in data 20.12.2019, è stata cancellata d’ufficio dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese , ricorre  NOME  COGNOME,  nella  sua  qualità  di  ex  socio,  con unico motivo.
R esiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
 Il  pubblico  ministero,  in  persona  del  AVV_NOTAIO,  ha  depositato  requisitoria  scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce la « Nullità della  sentenza  per  motivazione  apparente  e  per  omesso  esame circa fatti controversi e decisivi per il giudizio (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, c.p.c.)».
 Preliminarmente,  va  accolta l’eccezione  di  inammissibilità  del ricorso perché proposto, nella qualità di socio della RAGIONE_SOCIALE, destinataria dell’atto impositivo, da NOME COGNOME, del quale l’Amministrazione resistente ed il pubblico ministero -contestano la legittimazione attiva.
1.1.  Si  rileva  infatti  che,  come  da  visura  in  data  20.12.2019 versata in atti, la società RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata d’ufficio dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
1.2.  A  tale  riguardo,  questa  Corte  ha  affermato  che  «In  tema  di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, il differimento quinquennale  degli  effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma  4,  del  d.lgs.  n.  175  del  2014  –  disposizione  di  natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione
finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso».
3.  In  conclusione,  il  ricorso  deve  essere  dichiarato  inammissibile, per carenza di legittimazione sostanziale e processuale del socio in vigenza  del  differimento  quinquennale  degli  effetti  dell’estinzione della società, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00  per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da parte  del  ricorrente,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 04/02/2025.