Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35086 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35086 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto:
legittimatio ad
processum
del riscossore
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8306/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) in forza di procura speciale in atti;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (PEC: EMAIL);
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 8110/01/22 depositata in data 30/09/2022, non notificata;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza camerale del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 24/11/2023;
Rilevato che:
–COGNOME NOME ricorreva avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificata il 12 aprile 2016 ed il relativo ruolo con la quale RAGIONE_SOCIALE richiedeva il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € . 70.952,89 per imposte relative all’anno 2006, deducendone l’illegittimità sotto vari profili;
-la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali; COGNOME NOME proponeva appello avverso detta sentenza;
-con la pronuncia gravata in questa sede la CTR rigettava l’appello;
-ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a quattro motivi di ricorso illustrati da memorie; resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione art. 36 d.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la CTR mancato di fornire l’esplicitazione del percorso logico -giuridico che ha sorretto il suo convincimento, affermato in termini apodittici e senza alcun riferimento alle fattispecie concrete;
-il motivo è infondato;
-invero la CTR ha reso motivazione comprensibile e chiara, oltre che decisamente analitica con riguardo alle questioni poste, il cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. ‘minimo costituzionale’ (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014);
-il secondo motivo si incentra sulla violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 d. Lgs. n. 546 del 1992 e artt. 77, 81, 83, 101, 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ. per avere la CTR, in presenza di puntuale contestazione del difetto di legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avere omesso l’Agente RAGIONE_SOCIALE riscossione di produrre la procura notarile con la quale furono conferiti i poteri RAGIONE_SOCIALE rappresentanza processuale RAGIONE_SOCIALE società, mancato di esaminare l’eccezione proposta sul punto, in forza dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE quale avrebbe dovuto ritenere l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE costituzione nel primo giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, accogliendo il ricorso introduttivo;
-il motivo può trattarsi congiuntamente, stante la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE questioni che si pongono, con il terzo motivo di gravame; quest’ultimo si duole RAGIONE_SOCIALE violazione o falsa applicazione art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111, comma 6, Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per avere la commissione tributaria regionale omesso di motivare totalmente il difetto RAGIONE_SOCIALE legitimatio ad processum ex art. 77 c.p.c. del RAGIONE_SOCIALE nel primo giudizio;
-entrambi i motivi sono fondati;
-va ricordato che l’accertamento relativo alla legítimatio ad processum del rappresentante, attenendo alla verifica RAGIONE_SOCIALE regolare costituzione del rapporto processuale, può essere effettuato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto;
-il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di RAGIONE_SOCIALE può conferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo (Cass. Sez. U, Sentenza n.8681 dell’08/08/1995, Rv.493600; conf. Cass. Sez.U, Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.NUMERO_DOCUMENTO;
Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528 del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez. L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006, Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed anche Cass. Sez. 1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondo cui ‘…la rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l’art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l’invalidità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio’);
-l’inosservanza dell’art.77 c.p.c. comporta il difetto RAGIONE_SOCIALE legitimatio ad processum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf. Cass. Sez. U, Sentenza n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità RAGIONE_SOCIALE procura alle liti da costui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425; conf Cass. Sez. L., Sentenza n.821 del 27/01/1998, Rv.511987) ed il difetto di ius postulandi in capo al procuratore; difetto che se sussistente impedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata e preclude la liquidazione in ordine alle spese di lite che ne consegue a favore dell’altra parte che risulti vittoriosa;
-invero, la CTR in effetti, a fronte dell’eccezione sottopostale, ha mancato di accertare se il soggetto che ha conferito la procura ad litem (in assenza di produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE procura notarile, fatto non contestato dalla controricorrente che sostiene che i contenuti RAGIONE_SOCIALE stessa ‘sono pubblici e pubblicati anche nel Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese’) fosse o meno tra quelli indicati negli atti societari come titolari del potere di rappresentanza del riscossore;
-infatti, la persona fisica che ha conferito la procura alle liti non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità solo ove se l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale (Cass. 7.10.2015 n. 20164);
-sotto tali profili, le doglianze di parte ricorrente vanno quindi accolte e la sentenza impugnata cassata sul punto con rinvio al giudice dell’appello;
-il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione art. 39 d. Lgs. n. 112 del 1999, art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la CTR, in presenza di impugnazione dell’atto prodromico, ma in assenza di alcun elemento di prova RAGIONE_SOCIALE contestata formazione del ruolo e rituale notificazione, in mancanza RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio dell’Ente titolare del diritto del credito per colpevole inerzia dell’Ente riscossore, su cui incombe l’onere RAGIONE_SOCIALE chiamata in causa, mancato di ritenere e dichiarare che i vizi contestati dell’atto presupposto, producono la nullità dello stesso, che inficia di nullità derivata l’atto consequenziale successivo, ovvero la cartella di pagamento;
-il motivo è infondato;
-invero, nessuna norma prevede la notifica dell’ iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE quale ci si duole, dovendo portarsi a conoscenza del contribuente quella sola frazione del ruolo contenuta ed evidenziata nella cartella di pagamento che contiene, limitatamente a quel debitore al quale è destinata, il ruolo stesso;
-e la CTR ha, sul punto, chiaramente ritenuto perfezionata la notifica del solo atto al quale il contribuente aveva diritto, vale a dire la cartella di pagamento, accertando come ‘ questa Corte, conformemente a quanto già ritenuto dal primo giudice, condivide il predetto assunto e, pertanto, riguardo a tutte le questioni attinenti la notifica RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento è sufficiente
rilevare che la stessa ha raggiunto il suo scopo tanto che la cartella medesima è stata tempestivamente impugnata dall’odierno appellante con il ricorso oggetto del presente procedimento’;
-conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo di impugnazione; nel resto esso è rigettato;
p.q.m.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023, riconvocato il Collegio il 24