Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ Avv.to NOME COGNOME che ha indicato recapito PEC, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanza , in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore ;
– resistente –
avverso
la sentenza n. 1218, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14.1.2020, e pubblicata il 3.3.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2007/2008 -Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Spese per investimenti – Citazione in giudizio del Ministero delle Finanze – Conseguenze.
L’Agenzia delle Entrate notificava a Novotorginova NOME nata in Russia e coniugata con cittadino italiano, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, gli avvisi di accertamento n. TK3018201738/2014 e n. TK3018204640/2014 aventi ad oggetto, ai fini Irpef, il reddito riscontrato e non assoggettato ad imposizione negli anni 2007 e 2008. La contribuente aveva acquistato un immobile, onorando l’imposta di registro, e sosteneva di disporre di adeguata provvista, avendo alienato tre immobili senza conseguire plusvalenza, ed avendo anche contratto mutuo bancario.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale riteneva infondate le sue difese, e rigettava il ricorso.
Novotorginova NOME spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
La contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si è costituito tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione pubblica del ricorso. La contribuente ha quindi pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, da intendersi proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la incomprensibilità e contraddittorietà, e la conseguente mera apparenza, della motivazione proposta dalla CTR che, pur avendo riconosciuto che disponeva di ampia provvista, ha
ugualmente ritenuto fondati gli avvisi di accertamento che le sono stati notificati.
Il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente neppure indica le norme di legge che ritiene di porre a fondamento della propria contestazione.
Ancor prima deve però rilevarsi che la contribuente ha notificato il ricorso, evocandolo in giudizio, al solo Ministero dell’Economia e delle Finanza.
Questa Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire, in proposito, che ‘nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l’Agenzia delle Entrate, né l’eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell’Agenzia delle Entrate, che impedisce l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l’art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall’art. 9 della l. n. 353 del 1991’, Cass. sez. V, 31.10.2024, n. 28187, e, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non si è affatto costituita. Già in precedenza, del resto, non si era mancato di statuire che ‘in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell’art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze’, Cass. sez. V, 28.1.2015, n. 1550.
Il ricorso introdotto da NOME COGNOME risulta pertanto inammissibile.
Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo il Ministero proposto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.