Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10208 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10208 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO che ha indicato recapito EMAIL, avendo la contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore ;
– resistente –
avverso
la sentenza n. 1218, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14.1.2020, e pubblicata il 3.3.2020;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2007/2008 -Omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione dei redditi – Spese per investimenti – Citazione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE – Conseguenze.
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, nata in Russia e coniugata con cittadino italiano, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, gli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO aventi ad oggetto, ai fini Irpef, il reddito riscontrato e non assoggettato ad imposizione negli anni 2007 e 2008. La contribuente aveva acquistato un immobile, onorando l’imposta di registro, e sosteneva di disporre di adeguata provvista, avendo alienato tre immobili senza conseguire plusvalenza, ed avendo anche contratto mutuo bancario.
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale riteneva infondate le sue difese, e rigettava il ricorso.
COGNOME NOME, spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
La contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il RAGIONE_SOCIALE non si è costituito tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale discussione pubblica del ricorso. La contribuente ha quindi pure depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il suo motivo di ricorso, da intendersi proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente contesta la incomprensibilità e contraddittorietà, e la conseguente mera apparenza, RAGIONE_SOCIALEa motivazione proposta dalla CTR che, pur avendo riconosciuto che disponeva di ampia provvista, ha
ugualmente ritenuto fondati gli avvisi di accertamento che le sono stati notificati.
Il motivo di ricorso proposto dalla ricorrente neppure indica le norme di legge che ritiene di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria contestazione.
Ancor prima deve però rilevarsi che la contribuente ha notificato il ricorso, evocandolo in giudizio, al solo RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire, in proposito, che ‘nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al RAGIONE_SOCIALE, perché il RAGIONE_SOCIALE non rappresenta né l’RAGIONE_SOCIALE, né l’eventuale ufficio periferico RAGIONE_SOCIALEa stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che impedisce l’inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l’art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 353 del 1991′, Cass. sez. V, 31.10.2024, n. 28187, e, nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE non si è affatto costituita. Già in precedenza, del resto, non si era mancato di statuire che ‘in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 57, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al RAGIONE_SOCIALE, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività RAGIONE_SOCIALEe Agenzie fiscali in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l’RAGIONE_SOCIALE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del RAGIONE_SOCIALE‘, Cass. sez. V, 28.1.2015, n. 1550.
Il ricorso introdotto da NOME COGNOME risulta pertanto inammissibile.
Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo il RAGIONE_SOCIALE proposto difese nel giudizio di legittimità.
4.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14.4.2025.