Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14338 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
Oggetto: Tributi
Intimazione di pagamento
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5014 del ruolo generale dell’anno 20 23, proposto
Da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende;
-ricorrente –
NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di ex soci di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME in qualità di ex liquidatore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione- società cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME e dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del primo difensore (PEC): EMAIL;
-controricorrenti – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5531/2022, depositata 21.7.2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che: 1) l’Agenzia delle entrate aveva notificato a COGNOME NOME, nella qualità di ex liquidatore di RAGIONE_SOCIALE -società a ristretta base azionaria, cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 -nonché a COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di ex soci, intimazione di pagamento TF91PRN00486/2019, a seguito di sentenza n. 4903/02/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con la quale veniva confermata la legittimità del presupposto avviso di accertamento emesso ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2012 , e notificato ai suddetti contribuenti, nella rispettiva qualità, successivamente all’estinzione della società medesima; 2) avverso la suddetta intimazione di pagamento COGNOME NOME, nella qualità di ex liquidatore e COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di ex soci, avevano proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, con sentenza n. 949/08/2021, previa riunione, li rigettava.
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5531/2022, depositata 21.7.2022, accoglieva l’appello dei suddetti contribuenti, nella qualità , annullando l’intimazione di pagamento.
3 . Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resistono, con controricorso, COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di ex liquidatore, e COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di ex soci di RAGIONE_SOCIALE
In data 21 febbraio 2025, i controricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale di assoluzione n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dibattimentale, in data 24.2.2021 nell’ambito di procedimento penale a carico di COGNOME NOME ‘perché il fatto non sussiste’, con attestazione di irrevocabilità della sentenza medesima dal 9 luglio 2021.
In data 26.2.2025, i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Occorre preliminarmente esaminare la questione della legittimazione passiva in capo agli attuali controricorrenti qualificatisi in giudizio come ex soci e ex liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, profilo che riguarda la valutazione delle conseguenze derivanti dall’estinzione della società, che è suscettibile d’esame d’ufficio da parte del giudice ( ex multis, Cass. 15/05/2018, n. 11744).
1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge che: 1) il presupposto avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2012, era stato notificato, dopo la cancellazione della società – avvenuta in data 30.9.2015 – a COGNOME NOME, quale ex liquidatore, e a COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali ex soci, e gli stessi avevano proposto, nelle rispettive qualità, i ricorsi originari nel 2017, e l’appello principale nel 2018, deciso a sfavore dei contribuenti, con sentenza n. 4903/02/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno; 2) a seguito della sentenza n. 4903/02/2019, veniva notificato l’atto di intimazione di pagamento
TF91PRN00486/2019 ai suddetti contribuenti, nella rispettiva qualità, successivamente all’estinzione della società medesima; 3) gli ex soci e l’ex liquidatore avevano impugnato il suddetto atto di intimazione dinanzi alla CTP di Salerno che, con sentenza n. 949/2021, aveva rigettato i ricorsi riuniti, decisione riformata in appello dalla CTR della Campania, con la sentenza n. 5531/2022, depositata 21.7.2022.
1.2. Posto quanto sopra, va osservato che, nella vicenda in esame, al momento della notifica via pec in data 21 febbraio 2023 del ricorso per cassazione, era venuta meno la fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese. Trova pertanto applicazione il seguente principio di diritto: ‘ Il venire meno della fictio iuris di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, della sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese, comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali ‘ (Cass., sez.5, n. 10429 del 2025). Ne consegue il difetto di legittimazione passiva in capo a NOME COGNOME in qualità di ex liquidatore, essendo, per effetto del consolidamento del fenomeno di tipo successorio, unici legittimati passivi NOME COGNOME e NOME COGNOME in qualità di ex soci di RAGIONE_SOCIALE
2.Il difetto di legittimazione passiva in capo all’ex liquidatore rende priva di rilievo, in relazione a quest ‘ ultimo , la richiesta di applicazione dell’art. 21bis del d.lgs. 74/2000.
2.1. L’operatività dell’art. 21bis cit. è invece da escludere (in relazione a gli ex soci) in quanto premesso che l’art. 21bis cit. postula che la sentenza irrevocabile di assoluzione sia ‘pronunciata … sugli stessi fatti materiali’ oggetto del giudizio tributario – nella specie: 1) la mera allegazione che la sentenza
penale n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, aveva assolto NOME COGNOME (‘perché il fatto non sussiste’) e che essa riguardava i medesimi fatti oggetto del giudizio tributario non può considerarsi sufficiente, essendo necessario che siano indicati gli specifici fatti ed elementi – oggetto di puntuale accertamento nella sentenza penale -rispetto ai quali viene ravvisata l’identità e per i quali, dunque, viene invocato il giudicato; 2) in ogni caso, difetta una identità di fatti materiali laddove nella sentenza penale, riferita genericamente a ‘varie annualità’ si fa riferimento a ‘dichiarazioni infedeli’ ‘ attesa la discrasia tra gli esigui redditi dichiarati dai coniugi COGNOME/ COGNOME e la ingente disponibilità di denaro contante pari a euro 426.215,00, rivenuto presso il domicilio/abitazione del Cuomo nonché sede amministrativa della società RAGIONE_SOCIALE (v. capo di imputazione) mentre la controversia (concernente l’impugnativa del presupposto avviso di accertamento ) involgeva la contestazione circa la indeducibilità ai fini delle imposte dirette e/o indetraibilità ai fini Iva da parte della società, a ristretta base azionaria, di costi sostenuti per attività di ristrutturazione svolte dai soci su beni personali nonché la contestazione circa la indetraibilità ai fini Iva di costi di sponsorizzazione. Questa mancanza di identità tra i fatti materiali nei due giudizi osta ab origine all’applicabilità dell’art. 21bis cit. senza nella fattispecie in esame rilevi la questione rimessa alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 5714 del 2025.
3.Il ricorso va deciso, pertanto, nei confronti degli ex soci, unici legittimati passivi.
4 .Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per avere la CTR, con una motivazione apparente, accolto l’appello dei contribuenti, limitandosi apoditticamente a richiamare una precedente pronuncia senza neanche indicarne gli estremi, e considerando, peraltro, la sola posizione del l’ (ex) liquidatore, COGNOME Domenico, senza avvedersi che nel giudizio erano parti anche COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME quali ex soci di RAGIONE_SOCIALE
5.Con il secondo motivo, si denuncia, in subordine (‘ nella denegata ipotesi in cui la sentenza impugnata non sia ritenuta nulla per motivazione apparente ‘), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR annullato l’intimazione di pagamento -notificata, ai sensi dell’art. 68 del d.P.R. n. 546/92, in base al quale è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio del tributo, con i relativi interessi e sanzioni- sebbene i contribuenti avessero impugnato l’intimazione al solo scopo di rimettere in discussione l’avviso di accertamento prodromico già oggetto di giudizio, senza dedurre vizi proprio dell’atto medesimo ai sensi dell’art. 19, comma 3 , cit.
5.1.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.
5.2.Va precisato che costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), e cioè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata . Come precisato da questa Corte, «ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass. n. 9105 del 07/04/2017; Cass. 25456 del 2018; n. 26766 del 2020; Cass., sez. 5, n. 2392 del 2024). Nella sentenza impugnata, il giudice di appello si è limitato apoditticamente ad
affermare che: ‘ la CTR sezione 9 di Salerno si era già pronunciata, accogliendo gli appelli proposti dalla società RAGIONE_SOCIALE, e, per essa dai soci COGNOME NOME, NOME e NOME con riferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno 2010. In tale sentenza era stata riconosciuta non solo la correttezza delle operazioni svolte dalla società e dai soci sostenendo anche che l’avviso di accertamento notificato al solo socio COGNOME NOME, nella qualità di liquidatore della società, era illegittimo. Le stesse censure venivano, in questo caso, replicate per l’annualità successiva. Pertanto, è evidente che, pur dovendo disattendere l’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, lo stesso è comunque destituito di fondamento. La società cancellata era stata posta in liquidazione per motivi di natura successoria e il sig. COGNOME DomenicoCOGNOME allo stato, risulta privo di ogni potere e, pertanto, la notifica allo stesso degli atti di intimazione è assolutamente illegittima, così come assentito dalla citata sentenza della CTR, sezione 9 di Salerno alla quale questa sezione ritiene equo uniformarsi per continuità di giudicato ‘; con ciò, la CTR ha annullato l’intimazione di pagamento in oggetto -conseguente alla sentenza n. 4903/02/2019 della CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, con la quale veniva confermata la legittimità del presupposto avviso di accertamento emesso ai fini Ires, Irap e Iva, oltre sanzioni, per l’anno 2012, e notificato ai suddetti contribuenti, nella rispettiva quali tà, successivamente all’estinzione della società medesima- facendo riferimento ad una non meglio precisata sentenza della ‘CTR sez. 9 di Salerno’ di annullamento di altro avviso di accertamento relativo all’anno 2010 ‘impugnato dai soci COGNOME NOME e NOME‘; peraltro, il gi udice di appello ha preso in considerazione soltanto la posizione dell’ex liquidatore COGNOME NOME COGNOME‘ la società cancellata era stata posta in liquidazione per motivi di natura successoria e il signor COGNOME NOME allo stato risultava essere assolutamente privo di ogni potere e pertanto la notifica allo stesso degli atti di intimazione è assolutamente illegittima ‘) giungendo poi ad accogliere l’appello proposto oltre che dall’ex liquidatore anche dagli ex soci.
6.In conclusione, va dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva nei confronti di NOME COGNOME quale ex liquidatore, mentre nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali ex soci, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
P.Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva nei confronti di NOME COGNOME quale ex liquidatore; nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali ex soci, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione;
Così deciso, in Roma, in data 11 marzo 2025.