Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21883 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 21883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto:
rinvio pregiudiziale rimborso addizionale RAGIONE_SOCIALE accise energia elettrica legittimazione passiva
SENTENZA
sui rinvii pregiudiziali iscritti ai n. 16910/2023 – 16915/2023 R.G. disposti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanze n. 60/2/2023 – 61/2/2023, depositate il 9 agosto 2023, nei procedimenti n. 40-41/2023
tra
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO COGNOME e dall’AVV_NOTAIO;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
Provincia di Piacenza, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
con l’intervento nei giudizi avanti a questa Corte di:
Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO con domicilio presso l’avvocatura RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
Città metropolitana di Bologna, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale EMAIL e EMAIL;
Città metropolitana di Firenze, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
Città metropolitana di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
Province di Arezzo, Brindisi, Cremona, Lecco, Viterbo e Città metropolitana di Torino, in persona dei presidenti e del sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL;
Provincia di Como, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL;
Provincia di Modena, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL;
Provincia di Ravenna, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso come da memoria scritta in data 12 giug 2024;
uditi gli AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con le epigrafate ordinanze la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza ha disposto, ex art. 363 bis, cod. proc. civ., il rinvio pregiudiziale degli atti a questa Corte per la risoluzione RAGIONE_SOCIALE seguenti questioni di diritto:
-« Voglia l’AVV_NOTAIO. Corte adita chiarire se sia conforme all’ordinamento nazionale ed eurounitario l’interpretazione secondo cui la specialità RAGIONE_SOCIALEa materia tributaria consenta, in deroga ai principi civilistici in tema di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito, che l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘accisa vada sottoposta sempre e comunque all’Amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ancorchè le somme oggetto di ripetizione siano state versate a suo tempo direttamente all’RAGIONE_SOCIALE locale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘abrogato art. 6, d.l. 511/1988 »;
-« Voglia l’AVV_NOTAIO. Corte adita chiarire se sia conforme all’ordinamento nazionale ed eurounitario l’interpretazione secondo cui il combinato
disposto degli artt. 1 e 14 d.lgs. 504/1995 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 63, d.lgs. 300/1999, anche alla luce di quanto disposto da C. Cost. 52/2013, varrebbe ad attrarre l’istituto del rimborso RAGIONE_SOCIALE‘accisa alla competenza esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione centrale RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con aggravio procedimentale per il privato istante e con conseguente ritardo nel rimborso »;
-« Voglia l’On. Corte adita chiarire se sia conforme all’ordinamento nazionale ed eurounitario l’interpretazione secondo cui la specialità RAGIONE_SOCIALEa materia tributaria consenta, in deroga ai principi di cui alla L. 241/1990, che l’RAGIONE_SOCIALE locale destinatario RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘accisa non provveda ad acquisire, in sede istruttoria, tutte le informazioni agevolmente richiedibili al privato istante e/o alle altre amministrazioni che ne siano in possesso, determinando con il proprio rigetto la competenza RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione centrale »;
-« Voglia l’AVV_NOTAIO. Corte adita chiarire se sia conforme all’ordinamento nazionale ed eurounitario l’interpretazione secondo cui la specialità RAGIONE_SOCIALEa materia tributaria consenta che il privato non possa invocare gli effetti favorevoli conseguenti al giudicato civile, e segnatamente quelli derivanti dall’efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ancorchè resa in un procedimento nel quale non fosse parte l’Amministrazione, laddove l’istanza nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione assuma come proprio presupposto proprio l’autorità di quel giudicato »;
-In ogni caso, « Voglia conclusivamente l’AVV_NOTAIO. Corte adita chiarire se sia la Provincia ovvero l’RAGIONE_SOCIALE ad essere legittimata passiva rispetto alla richiesta del venditorefornitore di energia elettrica di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme restituite al consumatore ed indebitamente versate a titolo di addizionale RAGIONE_SOCIALE sulle accise, istituita con l’art. 6 D.L. n. 511 del 28.11.1988 convertito con L. n. 20 del 27.01.1989, con riferimento alle forniture di potenza non superiore a 200kw ».
Osserva in particolare la Corte rimettente:
-che i contenziosi a quibus vertevano su ricorsi di RAGIONE_SOCIALE contro i dinieghi, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Piacenza, di rimborso di versamenti RAGIONE_SOCIALE‘ addizionale RAGIONE_SOCIALE per le accise sull’energia elettrica;
-che sussisteva un contrasto nella giurisprudenza di merito circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, essendone controversa la qualità di soggetto obbligato alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘indebito oggettivo in questione;
-che, pur ritenendo di dover propendere per la tesi affermativa, tuttavia risultava opportuno l’intervento interpretativo di questa Corte, sussistendo i presupposti di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disposizione processuale evocata, tra cui la “serialità” del contenzioso sulle questioni devolute.
Con provvedimenti in data 2 ottobre 2023 la Prima Presidente, previa affermazione di ammissibilità dei rinvii pregiudiziali, ne ha decretato l’assegnazione alla Sezione tributaria per l’enunciazione del principio di diritto.
Nelle more del giudizio sono volontariamente intervenute, ed adesivamente alle conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Piacenza, nei due procedimenti le Province e le Città Metropolitane di cui in epigrafe.
Hanno depositato memorie la Provincia di Piacenza, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO nonchè gli Enti intervenuti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare i due procedimenti vanno riuniti, avendo lo stesso oggetto.
Sempre in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità degli interventi RAGIONE_SOCIALE Province e RAGIONE_SOCIALE Città metropolitane di cui in epigrafe.
Il Collegio ritiene di dover dare seguito al consolidato principio di diritto secondo il quale «Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di
prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione» (tra le molte, Sez. 1 – , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022, Rv. 664106 – 01).
Né d’altro canto vi è ragione per ritenere, come pure affermano le intervenute, che la speciale procedura di rinvio pregiudiziale debba essere a tal fine considerata diversamente, posto che nemmeno per essa vi è una previsione normativa che consenta l’intervento di terzi.
Quanto all’interesse degli Enti intervenuti al contenuto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia interpretativa emananda non può che essere qualificato che di mero fatto, non potendo avere il principio di diritto formulato in queste procedure effetto giuridico vincolante se non nei giudizi a quibus , ma non in altri. Ciò sia per l’espressa previsione di cui all’art. 363 bis, u.c., cod. proc. civ., sia secondo la valenza generale dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte, comunque non vincolante ab externo ed erga omnes , ma solo ab interno ex art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.
Ne deriva pianamente la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘affermazione che dall’accertata inammissibilità dei proposti interventi deriverebbe una lesione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24, Cost., degli Enti intervenuti negli analoghi contenziosi pendenti avanti ad altre Corti di giustizia tributaria.
Ancora in via preliminare deve dichiararsi l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa richiesta proposta dalla Provincia di Piacenza nella memoria ex art. 378, cod. proc. civ., di decisione sul meritum causae nel senso indicato dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea (sentenza RAGIONE_SOCIALE‘ 11 aprile 2024, C-316/22), come seguita ed applicata dai Tribunali
di Siena, Milano, Roma e dalla Corte di appello di Napoli, ossia RAGIONE_SOCIALEa inapplicabilià c.d. “orizzontale” RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/118/CE nelle controversie tra soggetti incisi dall’abrogata addizionale RAGIONE_SOCIALE di che si tratta agenti in sede civile e soggetti passivi RAGIONE_SOCIALE‘imposta de qua (fornitori di energia elettrica quali RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE) per il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘addizionale medesima.
Tale questione non è in alcun modo oggetto dei presenti, speciali, giudizi di rinvio pregiudiziale, quali esclusivamente perimetrati dalle ordinanze del giudice rimettente sulla, affatto diversa, peraltro pregiudiziale di rito, questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle liti tributarie di rimborso RAGIONE_SOCIALE somme per detto titolo restituite ai cessionari RAGIONE_SOCIALEa fonte energetica in forza di provvedimenti del giudice civile passate in giudicato.
Non può infatti darsi alcuna interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative processuali di cui all’art. 363 bis , cod. proc. civ., che appunto chiaramente delimitano l’oggetto del rinvio pregiudiziale a quanto configurato dal giudice di merito che lo ha disposto, essendo la formulazione del principio di diritto correlativo l’unica ratio e dunque l’unico, preciso, scopo del nuovo istituto processuale.
Venendo al merito RAGIONE_SOCIALE questioni interpretative in esame, la Corte ritiene di dover affermare la correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALE‘orientamento in base al quale va esclusa la titolarità passiva RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Piacenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione restitutoria azionata dalle ricorrenti nei giudizi di merito e conseguentemente RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione passiva nei giudizi medesimi.
Tale orientamento, prevalente nella giurisprudenza di merito, ha trovato conferma, pur meramente assertiva, nell’ordinanza di questa Corte n. 10691/2020.
Peraltro nessun argomento giuridico può trarsi dalle pronunce menzionate nei decreti presidenziali che hanno sancito l’ammissibilità dei rinvii pregiudiziali in esame, posto che nelle
stesse la questione non è stata minimamente affrontata, anche perchè del tutto assente nel contraddittorio di merito.
Ciò posto, va premesso in diritto che l’addizionale de qua è stata istituita dall’art. 6, decreto-legge 511/1988, al fine di sopperire alle esigenze finanziarie degli Enti territoriali ed è stata poi abrogata dall’art. 2, comma 6, d.lgs. 23/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, per le Regioni a statuto ordinario e dall’art. 4, comma 10, decreto-legge 16/2012, con decorrenza 1 aprile 2012, per le Regioni a statuto speciale.
Tali interventi normativi abrogativi sono stati adottati onde evitare la conclusione -verosimilmente sfavorevole- di una procedura di infrazione avviata dalla RAGIONE_SOCIALEissione europea per violazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/118/CE (armonizzatrice RAGIONE_SOCIALE accise sull’energia elettrica), poiché detta addizionale non aveva una “finalità specifica” (nel caso in esame, la riduzione dei costi ambientali connessi al consumo di energia elettrica o alla promozione RAGIONE_SOCIALEa coesione territoriale e sociale), ma solo quella di implementare le finanze degli Enti RAGIONE_SOCIALE e ciò appunto in contrasto con la previsione di cui all’art. 1, par. 2, RAGIONE_SOCIALEa citata direttiva.
Questa Corte ha peraltro consolidato un orientamento secondo il quale le addizionali corrisposte prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALEa norma istitutiva erano comunque illegittime, dovendosi disapplicare la norma medesima, appunto per il contrasto con detta direttiva comunitaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 15198/2019).
Con tali pronunce si è inoltre affermato che l’azione di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria spetta unicamente al soggetto passivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta ossia al fornitore RAGIONE_SOCIALE‘energia elettrica, non al soggetto cessionario RAGIONE_SOCIALEa stessa, inciso dal tributo, al quale spetta l’azione, civilistica, di restituzione di quanto a tal titolo versato esclusivamente nei confronti del cedente, salva la difficoltà eccessiva/impossibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione stessa, allora, in via di eccezione, legittimante attivamente il
cessionario nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria (tra le molte, v. Cass., Sez. 5, 14200/2019).
7. E’ pacifico che i giudizi a quibus sono stati attivati dai fornitori in quanto attinti da sentenze passate in giudicato che li hanno condannati a rimborsare a soggetti cessionari le somme liquidate a titolo di addizionale RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE‘accisa sull’energia elettrica). Quindi non è contestato il titolo azionato (salvo quanto, in questi giudizi inammissibilimente, ex post affermato dalla Provincia di Piacenza con detta memoria ex art. 378 cod. proc. civ.), quanto piuttosto è ab origine controverso a chi sia riferibile la titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione restitutoria in relazione alla fattispecie concreta di addizionale per forniture (imprenditoriali/professionali) di potenza non superiore a 200 kW (pacifica quella RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per le potenze superiori a tale soglia) e quindi la relativa legittimazione processuale passiva.
8. Plurime ragioni inducono ad affermare che il dubbio, al riguardo prospettato nelle ordinanze RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, debba essere sciolto nel senso RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva -esclusiva- RAGIONE_SOCIALE‘agenzia fiscale.
Anzitutto vi è il dato normativo generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lgs. 300/1999, che prevede la competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE «.. a svolgere i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso .. RAGIONE_SOCIALE accise sulla produzione e sui consumi » .
Non può peraltro aversi dubbio che l’accisa sull’energia elettrica sia un tributo statale, del quale l’addizionale de qua non è che una maggiorazione, secondo un modulo usuale per il legislatore fiscale italiano. Basti pensare alle comunissime addizionali IRPEF comunali e regionali.
Tale “supplemento impositivo” era stato introdotto con l’art. 6, decreto-legge 511/1988, al solo scopo di creare “finanza
aggiuntiva” ai Comuni ed alle Province italiane e proprio per tale ragione è stato ritenuto unionalmente non compatibile con la “direttiva accise”, in quanto non avente una finalità specifica.
Si trattava dunque di un mero trasferimento di risorse dallo RAGIONE_SOCIALE agli Enti territoriali, secondo la previsione di cui all’art. 119, secondo comma, ultima parte, Cost. Ed infatti la natura (esclusivamente) erariale RAGIONE_SOCIALE‘accisa sull’energia elettrica è stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2013. Il fatto che tale pronuncia sia stata resa nell’ambito di un conflitto di attribuzione tra lo RAGIONE_SOCIALE e la Regione Sardegna non incide minimamente sulla portata interpretativa RAGIONE_SOCIALEa stessa, che peraltro si colloca pienamente nel solco RAGIONE_SOCIALEa consolidata giurisprudenza del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi in relazione alle analoghe previsioni di tributi integralmente regolati dalla legge statale, ancorchè con intervento limitato degli Enti territoriali, ad esempio nella determinazione RAGIONE_SOCIALE aliquote (per tutte, v. Corte Cost. n. 296 del 2003 sull’IRAP).
Tale affermazione risulta altresì suffragata dalle previsioni normative di cui all’art. 18, d.lgs. 68/2011, che a “neutralizzazione finanziaria” degli effetti derivanti dall’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘addizionale RAGIONE_SOCIALE in esame, compensa, per un verso, la perdita di gettito con l’aumento RAGIONE_SOCIALE‘aliquota RAGIONE_SOCIALE‘accisa (comma 5), per altro verso, quella RAGIONE_SOCIALE‘ entrata “territoriale” con la compartecipazione RAGIONE_SOCIALE Province al gettito RAGIONE_SOCIALE‘IRPEF (comma 1), così evidentemente ribadendo, allo stesso tempo, la natura esclusivamente statale RAGIONE_SOCIALE‘accisa, anche sovradeterminata, e quella di mero trasferimento del relativo gettito (« 5. A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale RAGIONE_SOCIALE all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo RAGIONE_SOCIALE. A tal fine, con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze è rideterminato l’importo RAGIONE_SOCIALE‘accisa sull’energia elettrica in modo da assicurare l’equivalenza del gettito »; « 1. A decorrere dall’anno 2012 l’aliquota RAGIONE_SOCIALEa
compartecipazione RAGIONE_SOCIALE all’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d’intesa con la RAGIONE_SOCIALE, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti .. alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5 »).
Del resto, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘addizionale in questione, unica competenza attuativa RAGIONE_SOCIALE Province era quella di ricevere il pagamento per le forniture (non abitative) di energia elettrica per potenze inferiori ai 200 Kw. E’ quindi evidente che si trattava di una mera funzione di “tesoreria” nell’ambito di detto trasferimento di risorse, con una soglia discrezionalmente fissata dal legislatore fiscale statale.
Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa configurazione, strettamente, statale RAGIONE_SOCIALE‘imposta de qua e RAGIONE_SOCIALEa relativa competenza attuativa risulta dunque evidente che tale delimitata funzione RAGIONE_SOCIALE non può assurgere a titolo RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità obbligatoria passiva. E d’altro canto il riferimento del citato art. 63, d.lgs. 300/1999 alla competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in ordine ai « servizi » del « contenzioso » in materia di accise non può che evocarne sul piano processuale la legittimazione -attiva e passiva- generale nonché esclusiva.
Di contro non risultano affatto persuasivi gli argomenti contrari a tale ricostruzione evocati nelle ordinanze di rinvio pregiudiziale.
In particolare:
-non vi è alcuna particolare complicazione procedimentale per il soggetto richiedente il rimborso, posto che si tratta semplicemente di individuare il soggetto pubblico destinatario RAGIONE_SOCIALE‘istanza, mentre i rapporti tra soggetti pubblici, centrali e RAGIONE_SOCIALE, sono del tutto irrilevanti per quello privato, rimanendo confinati al piano dei
rapporti finanziari tra detti soggetti; il che elide anche l’argomento, in realtà di mero fatto, di elusione del giudicato civilistico, peraltro reso inter alios ;
-non è pertinente il richiamo alla legge 241/1990 ed in particolare alle facoltà istruttorie di cui all’art. 18, per la semplice e dirimente ragione che le norme evocate implicano quale presupposto la competenza all’istruttoria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che, come detto, stante la natura del prelievo in questione sicuramente non le spetta;
-non è dato comprendere quale violazione del diritto unionale sarebbe integrata dall’attribuzione, secondo le richiamate disposizioni legislative di diritto interno, all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa competenza -esclusiva- ad effettuare i rimborsi quali quelli in oggetto.
10. In virtù RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene di dover affermare il principio di diritto di cui al dispositivo.
PQM
La Corte enuncia il seguente principio di diritto:
«S petta in via esclusiva all’RAGIONE_SOCIALE la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente RAGIONE_SOCIALEa fonte energetica per il rimborso RAGIONE_SOCIALE‘addizionale RAGIONE_SOCIALE sulle accise, di cui all’ abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ».
Dispone la restituzione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza.
Cosi deciso in Roma 3 luglio 2024
Il presidente
Il consigliere est.