Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7251 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7251 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
Oggetto:
IRBA – difetto
di legittimazione passiva
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15581 -20 23 R.G. proposto da: REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO COGNOME dell’Avvocatura Regionale (pec: EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) ed
elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2390/01/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA, depositata in data 17/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto il diniego di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione corrisposta negli anni dal 2016 al 2020.
Avverso tale statuizione la Regione Campania proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicava la società contribuente con controricorso.
Formulata in data 13/06/2025 proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380bis c.p.c., in considerazione del rilevato difetto di legittimazione passiva della Regione, entrambe le parti hanno formulato richiesta di decisione del ricorso e, quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis.1 c.p.c. è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità dell’istanza di decisione avanzata art. 380bis c.p.c. dalla controricorrente che, essendo rimasta complessivamente vittoriosa in secondo grado, tanto
da non aver proposto ricorso incidentale, è all’evidenza priva di interesse ad opporsi ad una proposta ad essa favorevole.
Ancora preliminarmente va rilevato, in conformità alla proposta di definizione accelerata del ricorso, che il Collegio condivide, il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, alla stregua del recente orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. n. 3098 del 2025; conf. Cass. nn. 3101, 3109, 3111, 3768, 3771, 3773, 3774, 3777, 3779, 3783, 3786, 6616, 6617, 6618, 6619, 6621 del 2025) secondo cui «la legittimazione passiva esclusiva dell’RAGIONE_SOCIALE nell’azione di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione incassata dalle Regioni, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali».
Al riguardo vanno fatte le seguenti considerazioni.
3.1. La prima è che la domanda di rimborso non poteva essere avanzata alla Regione sicché, indipendentemente dal motivo di diniego opposto dall’RAGIONE_SOCIALE regionale, la sua impugnazione andava disattesa per difetto di legittimazione passiva della Regione.
Sul punto deve osservarsi che la controricorrente nella memoria in atti (al cui deposito era facoltizzata ai sensi dell’art. 380 -bis.1 , primo comma, c.p.c.) espone argomentazioni sulla questione della legittimazione dell’RAGIONE_SOCIALE regionale che sono state ampiamente esaminate e correttamente risolte nelle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate, in particolare ai par. 5.7, 5.8 e 5.9 della sentenza n. 3098/2025.
Con riferimento, poi, alla Convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e Regione Calabria, di cui si fa menzione nel par. 5.9 della pronuncia appena sopra citata e a cui ha fatto riferimento anche la controricorrente nella propria memoria, è appena il caso di osservare che nel primo ‘Considerato’ di detta convenzione si afferma espressamente che «gli Uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE effettuano l’accertamento
e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte» e, nel secondo, che «l’attività di accertamento e di liquidazione dell’imposta, la riscossione coattiva e la gestione del contenzioso sono di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE».
Quanto fin qui detto esclude, con tutta evidenza, la sussistenza sub specie di qualsiasi profilo di legittimo affidamento, pure addotto dalla controricorrente, alla quale, peraltro, nulla impediva di promuovere il giudizio tributario anche nei confronti dell’agenzia doganale.
3.2. La seconda considerazione è che, a fronte di una statuizione d’appello di conferma di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE regionale ad effettuare il rimborso richiesto dalla parte contribuente, legittimamente la Regione soccombente ha proposto ricorso per cassazione.
3.3. La questione del difetto di legittimazione – nella specie, passiva della Regione, come correttamente precisato nella proposta avversata -è rilevabile d’ufficio, ostandovi solo la formazione di un giudicato esplicito, nella specie insussistente non essendo stata oggetto di pronuncia da parte dei giudici di merito, e ciò sul rilievo che «la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta» (Cass. Sez. U. n. 26019/2008 e n. 1912/2012; Cass. n. 29505/2020).
Tale principio è confermato dalla più recente pronuncia nomofilattica (Cass., Sez. U, n. 24172/2025), in base alla quale, alla regola secondo cui, «In tema di giudicato implicito, la parte che ha
interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso – tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio», «si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo», come è appunto la legittimatio ad causam , «e quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una “ragione più liquida”, inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata».
3.4. Un’ultima considerazione attiene ai motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente, di cui, proprio in ragione di quanto detto sopra in ordine al difetto di legittimazione passiva della Regione ricorrente, è del tutto superfluo riferire.
Pertanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata con una pronuncia sul ricorso, non potendo l’originario ricorso della società contribuente essere proposto nei confronti dell’odierna ricorrente, sicché, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto del l’originario ricorso .
Atteso l’esito del giudizio e l’evoluzione degli orientamenti della giurisprudenza, formatisi successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, vanno integralmente compensate le spese dell’intero giudizio.
6. Non sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che è misura che si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica ( ex multis , Cass. n. 23175/2015, n. 34025/2023).
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio .
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026 e a seguito di riconvocazione il 26 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME