Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6156 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6156 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 962/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
Oggetto: Iva -istanza di rimborso -decadenza ex art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 -legittimazione passiva nel giudizio di cassazione
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 953/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 23/10/2019.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, con due distinti ricorsi, gli atti con i quali l’RAGIONE_SOCIALE aveva respinto, per ritenuta tardività rispetto ai termini di cui all’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, due istanze di rimborso di Iva erroneamente non detratta in relazione ad acquisti di ‘ ticket restaurant ‘ effettuati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2011.
Il Giudice di prime cure respinse i ricorsi con due distinte sentenze.
La Commissione tributaria regionale del Veneto, investita degli appelli della contribuente, poi riuniti, li accolse entrambi, ritenendo che, in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte nella pronuncia n. 13378/2016, il contribuente potesse sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria, e che il credito vantato dalla contribuente trovava sufficiente riscontro nella documentazione da essa depositata in giudizio, che poteva essere
considerata attendibile poiché l’ Ufficio non aveva assolto il proprio onere di esaminarla.
Avverso tale pronuncia l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui l’intimato NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, 2 d.P.R. n. 322 del 1988, e 21 d.lgs. n. 546 del 1992 poiché la sentenza impugnata ha deciso l’appello richiamando un principio -elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per l’ipotesi di impugnazione di un provvedimento impositivo in cui il contribuente fa valere in sede contenziosa un errore dichiarativo -del tutto inconferente rispetto al caso controverso, riguardante un’istanza di rimborso di un’eccedenza Iva, per la cui proposizione è ex lege previsto uno specifico termine di decadenza.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c. poiché la sentenza impugnata, nel considerare la documentazione fornita dalla contribuente idonea a provare il credito Iva, aveva dato rilievo al mancato assolvimento da parte dell’Uff icio del suo onere di esaminare detta documentazione, mentre invece l’amministrazione non aveva alcun onere di esaminare documenti a supporto di un’istanza tardiva.
A prescindere dall’esame dei singoli motivi come dianzi riassunti, il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare formulata nel controricorso, concernente la carenza di prova della legittimazione passiva di NOME COGNOME, cui il ricorso è stato notificato.
Va in proposito osservato che, nella specie, il giudizio di appello, come quello di primo grado, si è svolto tra la RAGIONE_SOCIALE, quale
appellante
, e l’RAGIONE_SOCIALE, quale appellata, mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato proposto nei confronti di NOME COGNOME -e a questo notificato -soggetto che, con tutta evidenza, non è stato parte nel giudizio dinanzi alla Corte regionale. Rimarcato, quindi, che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti di un soggetto che non era parte nel giudizio d ‘ appello e che NOME COGNOME si è costituito in giudizio per eccepire siffatta irrituale situazione processuale, si rileva che sulla questione in esame questa Corte ha statuito, in linea generale, che colui che propone ricorso per cassazione (e specularmente chi lo contraddice) senza essere stato parte nel precedente giudizio di merito, deve non solo dedurre esplicitamente (o, quanto meno, implicitamente) di averne acquisito la legittimazione sulla base d ‘ una sopravvenuta situazione giuridica idonea a fondarla, ma ha anche l ‘ onere di fornire la prova della situazione stessa, posto che ogni qualvolta si faccia valere una posizione giuridica soggettiva attiva -nella specie un potere o comunque un diritto potestativo di natura processuale -si ha correlativamente l ‘ onere di dare la prova del fatto che la costituisce, in base al generale principio di cui all ‘ art. 2697 c.c. Onde, al fine dell ‘ ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legittimatio ad causam e fornire la dimostrazione di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa; dimostrazione consentita anche in sede di legittimità, a norma dell ‘ art. 372 c.p.c., e da fornirsi mediante deposito, e comunicazione alla parte avversaria, di copia, ad esempio, degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione (v. Cass. n. 22584/2008; Cass. n. 6348/2009; Cass. n. 23880/2016; più recentemente v. anche Cass. n. 33135/2024).
La medesima conclusione -anche per quanto concerne le conseguenze probatorie -non può che trarsi nell ‘ ipotesi specularmente distinta di ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto che non sia stato parte nel giudizio di merito, sicché, in assenza di prove, resta
ingiustificata la legittimazione a contraddire nel giudizio svoltosi nei riguardi di altro soggetto della cui rappresentanza sostanziale e processuale non è stato dedotto e/o provato il rituale conferimento: legittimazione la cui mancanza è rilevabile anche di ufficio siccome attinente alla regolare costituzione del contraddittorio con specifico riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 3299/2000; v. anche, più di recente, Cass., sez. un., n. 24172/2025).
In relazione a tale peculiare profilo va poi aggiunto che la costituzione nel giudizio di legittimità del soggetto ‘ non parte ‘ nel giudizio di merito non può avere efficacia sanante della nullità dell ‘ impugnazione in quanto la contestazione del difetto di legittimazione passiva, così come nella specie espressamente formulata dal soggetto irritualmente intimato, impedisce di attribuire al comportamento di detto ‘soggetto -terzo nel processo ‘ la valenza della fictia confessio e/o della non contestazione, con la conseguenza che la costituzione dell ‘ intimato non può certo rivestire l ‘ effetto sanante riconosciuto alla costituzione del convenuto (e dell ‘ appellato) nel giudizio di merito, considerato che la ricorrente non ha comunque adempiuto agli oneri probatori summenzionati.
6. In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, spese da
distrarsi in favore dei difensori antistatari, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME