Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6865 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6865 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29306/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), COGNOME FRANCA (c.f. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1278/2017, depositata il 18/5/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME riceveva una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 -bis D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini IRPEF e IVA, relativ a all’anno d’imposta 2008.
Con la sentenza n. 534/2012 la CTP di Cosenza accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che la cartella non fosse motivata perché non teneva conto del piano di rateizzazione in corso di pagamento e perché l’importo richiesto era superiore a quello indicato nell’avviso bonario.
Avverso la decisione proponeva appello l’Agente per la riscossione deducendo che la motivazione rispettava le prescrizioni del d.m. 28 giugno 1999, che la cartella teneva conto dei pagamenti effettuati con il piano di rateizzazione e che tuttavia il contribuente aveva pagato solo 6 RAGIONE_SOCIALE 48 rate previste. L’importo era diverso da quello indicato nell’avviso bonario perché erano state applicate ult eriori sanzioni. Con la sentenza n. 1278/17 la CTR della Calabria riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso del contribuente. Il giudice di appello riteneva assorbente la considerazione che la contestazione non riguardasse l’operato del l’Agente della riscossione. La cartella opposta conteneva una sufficiente motivazione perché faceva riferimento al controllo automatizzato del Mod. Unico/2009, alla comunicazione consegnata il 20 dicembre 2012, al ruolo e alla data della sua esecutività, al responsabile del procedimento e alle somme da pagare con indicazione RAGIONE_SOCIALE causali. Non era l’agente per la ri scossione legittimato passivo a contraddire rispetto alla mancata considerazione della rateizzazione e agli importi riportati in cartella, tenuto conto che la rateizzazione non atteneva al suo operato e che la cartella era stata formata sulla base dell’estratto del ruolo inviato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi , a cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., in quanto il concessionario era legittimato passivo rispetto alla cartella di pagamento, sia per vizi propri dell’atto opposto sia per il merito della pretesa. Il giudice di appello doveva accertare se la rateizzazione fosse stata regolare, fatta salva la facoltà d’intervento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Lo stesso Agente per la riscossione aveva chiesto la chiamata in causa dell’ent e impositore ma il giudice di primo grado aveva respinto la richiesta per la sua tardività. L’Agente per la riscossione avrebbe allora dovuto provare la legittimità della pretesa, acquisendo le necessarie informazioni.
2. Il motivo è fondato.
Il giudice di secondo grado non poteva esimersi dall’esaminare le contestazioni del contribuente sull ‘ adeguata motivazione della cartella, tenuto conto che la parte che l’ aveva impugnata sosteneva che la stessa non tenesse conto di un piano di pagamento rateale del debito tributario. L’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999 stabilisce: «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde RAGIONE_SOCIALE conseguenze della lite». Se l’azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa; se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito. In ogni caso, l’aver il contribuente individuato nell’uno o nell’altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore nell’ipotesi di azione svolta avverso il
concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass., Sez. U., 16412/2007, Cass. 10528/2017, Cass. 3955/2020 e Cass. 30792/2024). Il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l’ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio sicché non è a tal fine necessaria un’ autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria (Cass. 16685/2019). La norma non contempla una fattispecie processuale riconducibile all’art. 106 c.p.c., bensì un ‘ ipotesi di semplice denuncia della lite, come confermato dal fatto che l’omessa chiamata in causa dell’ente creditore determina conseguenze solo sul piano meramente sostanziale (obbligo di risarcimento del danno), senza incidere sul rapporto processuale già instaurato tra contribuente ed agente della riscossione. Dalla natura meramente sostanziale della litis denuntiatio consegue che la chiamata in causa dell’ente creditore può avvenire con qualunque modalità (raccomandata a.r.; notifica tramite ufficiale giudiziario, ecc.), liberamente scelta dall’agente della riscossione (Cass. 9250/2019). Il mancato assolvimento da parte dell’ente della riscossione, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell’onere di chiamata in causa dell’ente impositore non impedisce a quest’ultimo d ‘ intervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti al rapporto tributario controverso. L’intervento soggiace alle decadenze e preclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l’interveniente accettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite le mere difese, nel limite dei motivi di impugnazione (Cass. 14445/2025).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 , c.p.c., per insufficiente motivazione della cartella di pagamento giacché il
contribuente avrebbe potuto comprendere il contenuto della cartella solo qualora non vi fosse stata una rateizzazione. La cartella non spiega le ragioni per cui non si sia considerato un piano di rateizzazione regolarmente in corso.
Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 -bis legge n. 462 del 1997 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, c.p.c., per il mancato esame di un fatto decisivo, essendo stato emesso il ruolo e avviata la riscossione in presenza di regolare pagamento RAGIONE_SOCIALE somme chieste con l’avviso bonario.
Entrambi i motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, non avendo il giudice di merito ritenuto di esaminare le relative questioni, muovendo dall’erroneo presupposto della carenza di legittimazione passiva dell’Agente per la riscossione . Il giudice del rinvio dovrà anche tener conto che, data la funzione della chiamata disciplinata dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, l’agente della riscossione non necessitava di un’ autorizzazione da parte del giudice per chiamare in causa l’ente creditore.
Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, il 17/2/2026
il Presidente
NOME COGNOME