Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9531 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 07384/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore; – intimata –
avverso la sentenza n. 580/06/20 della Commissione tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 24.9.2020;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni rassegnate dall’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
Ritenuto in fatto
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE, società operante nel settore RAGIONE_SOCIALE energie rinnovabili, ricorreva avverso l’avviso di accertamento catastale con il quale l’Ufficio rideterminava il classamento dell’unità immobiliare sita in Carmagnola, rettificando i valori proposti con procedura DOCFA, in cui erano stati scorporati dal valore del suolo gli impianti su di esso insistenti finalizzati alla produzione di energia elettrica.
La Commissione tributaria Regionale del Piemonte (CTR), con sentenza n. 580/06/20, depositata il 24.9.2020, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’originario ricorso della contribuente rilevando il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima, non essendo titolare di alcun diritto reale sull’immobile oggetto di accertamento
Avverso tale sentenza ricorreva a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi.
La società contribuente rimaneva intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 18514 del 2022 la Sezione sesta tributaria rinviava la causa alla pubblica udienza.
Il Pubblico Ministero ha depositato memoria scritta.
Considerato in diritto
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dell’art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679 e dell’art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per avere, in sintesi, la CTR escluso la legittimazione della contribuente società, destinataria dell’atto impugnato, in quanto conduttrice del suolo e non proprietaria, quindi, del bene oggetto di classamento.
Con il secondo motivo viene censurata, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, del d.m. n. 28 del 1998, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, per avere la CTR erroneamente ritenuto, ai fini della soluzione della questione posta, di scorporare il suolo dall’impianto fotovoltaico, essendo questo parte integrante del bene.
Con il terzo motivo si deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 24, per avere la CTR erroneamente ritenuto non motivato l’atto impugnato, fondato su stima diretta del bene.
Il primo motivo non è fondato.
4.1 E’ circostanza incontroversa quella secondo cui la società ricorrente è affittuaria del suolo sul quale sono state collocate le opere finalizzate alla produzione di energia; suolo di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza CTR pag 2 e 4).
4.2 Il presente giudizio trae origine dall’avvio dalla rettifica alla proposta di modifica della rendita catastale avanzata dalla società contribuente mediante Docfa dell’unità immobiliare destinata ad impianto fotovoltaico sita nel Comune di Carmagnola; proposta con la quale si chiedeva lo scorporo del valore dei pannelli fotovoltaici e il costo del terreno.
La presentazione della Docfa era conseguenza dell’approvazione della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208, il cui art. 1, comma 21, prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, una nuova disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E. In particolare, dagli elementi da computare nel calcolo della rendita sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; rimangono, invece, soggetti al processo di valutazione catastale (attraverso stima diretta), il suolo, le costruzioni e i soli impianti a essi strutturalmente connessi che accrescono normalmente la qualità e utilità dell’unità immobiliare.
In buona sostanza, la contribuente si era avvalsa di tale nuova disciplina e, per l’effetto, aveva proposto la nuova rendita con lo scorporo sopra indicato.
4.3 Fatta tale premessa, ciò che in questa sede rileva è l’individuazione della soggettività passiva in materia catastale.
La caratteristica del catasto è quella di essere uno strumento con finalità prevalentemente fiscali di talché sulla base della dichiarazione posta a fondamento della docfa, l’Ufficio procede ad attribuire all’unità la rendita che rappresenta l’attitudine di quest’ultima a produrre un reddito economico. E sotto questo profilo,
la rendita diventa indice di capacità contributiva del soggetto che dell’unità immobiliare risulta essere l’intestatario in catasto.
L’attribuzione all’unità immobiliare della rendita non comporta di per sé l’instaurarsi di un concreto rapporto giuridico d’imposta, in relazione al quale il soggetto che ha presentato la dichiarazione diventa debitore di un’imposta. La rendita catastale, secondo l’ordinamento tributario, ha per lo più una funzione strumentale alla definizione del rapporto giuridico d’imposta nei termini in cui questo risulta regolato dalle norme RAGIONE_SOCIALE singole figure impositive. Così, la rendita catastale avrà una funzione strumentale immediata nella definizione della capacità contributiva del soggetto che risulta intestatario in catasto dell’unità immobiliare in tutte quelle figure impositive in cui la proprietà dell’unità o il diritto reale di godimento su essa vengono assunti a indice della predetta capacità. E ciò avviene, per esempio, nel caso della determinazione del reddito dei fabbricati da assumere ai fini dell’imposizione sui redditi (art. 37, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) o della definizione della base imponibile per l’imposta comunale sugli immobili (art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992).
La rendita catastale avrà, invece, una funzione mediata nella definizione della capacità contributiva in quelle altre figure impositive in cui la capacità è correlata al valore venale dell’immobile in comune commercio. In questi casi, la rendita delimita il potere accertativo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dovendo questa assumere il valore del bene da assoggettare a imposizione nell’ammontare corrispondente alla rendita moltiplicata per i coefficienti fissati dalle disposizioni di legge (cfr. art. 52, d.lgs. 26 aprile 1986, n. 131 ai fini dell’imposta di registro; artt. 14, 56 e 34 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai fini dell’imposta RAGIONE_SOCIALE successioni e donazioni).
In ragione di quanto sopra la soggettività passiva in materia catastale deve essere individuata in capo al soggetto cui il diritto civile assegna la titolarità del diritto reale, indipendentemente dalle risultanze della visura catastale, avendo questa Corte affermato che legittimato passivo ed attivo in materia catastale è solo l’intestatario della particella ( ex plurimis e da ultimo Cass. 31173 del 2023).
In particolare, con riferimento agli atti attributivi o modificativi RAGIONE_SOCIALE rendite catastali per terreni e fabbricati essi hanno rilievo giuridico nei soli confronti dei
soggetti intestatari della relativa partita, come desumibile dalla legge 21 novembre 2000 n. 342, art. 74, che prevede la notificazione dei summenzionati atti esclusivamente nei confronti di tali soggetti ai fini della decorrenza della relativa efficacia. Conseguentemente, la legittimazione all’impugnazione del provvedimento di attribuzione della rendita catastale ad un immobile spetta esclusivamente all’intestatario della partita.
Nè a diversa conclusione può condurre la considerazione che in determinate circostanze, espressamente previste dal D.lgs. 30 dicembre 1922 n. 504, art. 3, comma 2, l’intestatario non coincida con il soggetto passivo dell’imposta, atteso che quest’ultimo ha un interesse temporaneo e di mero fatto a contestare il classamento e l’attribuzione della rendita sulla cui base viene calcolata l’ICI.
4.4 Le conclusioni sopra riportate non risultano inficiate dal disposto di cui all’art. 8 della legge 1° ottobre 1969 n. 679 secondo cui « I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova (…), hanno l’obbligo di denunciare all’Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione ».
Per le motivazioni sopra esposte, infatti, la nozione di ‘possessori’ non vale ad indicare una categoria di soggetti diversa e ulteriore rispetto a quella degli intestatari dei beni censiti in catasto.
In ragione RAGIONE_SOCIALE motivazioni sopra riportate devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese, non avendo la società intimata svolto difese.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2024.