Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15294 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME , nella qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Enna con studio in Nicosia, INDIRIZZO, che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO con studio in Catania alla INDIRIZZO, che ha indicato recapito Pec;
-controricorrente –
–
OGGETTO:
Cartella
di
pagamento
–
Modalità
di
calcolo
degli
interessi
Legittimazione.
avverso
la sentenza n. 1664/2017, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Sezione 7, il 3.4.2017, e pubblicata l’8.5.2017;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
NOME COGNOME impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Nicosia due avvisi di accertamento emessi dall’RAGIONE_SOCIALE dirette nel 1984, con i quali veniva accertata una maggiore IRPEF per gli anni d’imposta 1975 e 1976.
L’RAGIONE_SOCIALE appellava la decisione di primo grado favorevole al contribuente; la Commissione Tributaria di secondo grado di Enna accoglieva il gravame.
Il contribuente impugnava la decisione sfavorevole innanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Palermo, che, con ordinanze nn. 286 e 287 depositare il 17.5.2011, dichiarava estinti i giudizi per mancata presentazione dell’istanza di trattazione ex art. 75, comma 2, D.lgs. n. 546 del 1992.
1.1. L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria iscriveva a ruolo le imposte e gli interessi dovuti dal contribuente, nelle more deceduto. La RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, notificava agli aventi causa la cartella di pagamento n. 294 2012 0003977551.
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME impugnavano la cartella di pagamento loro notificata, in qualità di eredi di COGNOME NOME, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Enna, e contestavano l’inesistenza e la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE ordinanze di estinzione pronunciate dalla CTC . Con riguardo alla cartella di pagamento, criticavano la mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze di estinzione, la
nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche per omessa identificazione del messo, il mancato invio dell’avviso bonario, il difetto di sottoscrizione e l’intervenuta prescrizione del credito.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio affermando la regolarità RAGIONE_SOCIALE propria attività e, con riferimento agli asseriti vizi RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento, ne rilevava l’opponibilità all’RAGIONE_SOCIALE.
Questa si costituiva in giudizio affermando la legittimità RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale di Enna, con sentenza n. 600 del 7 novembre 2013, accoglieva il ricorso dei contribuenti ed annullava il provvedimento impugnato.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la sentenza sfavorevole conseguita dalla CTP di Enna, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo. L’RAGIONE_SOCIALE finanziaria censurava il proprio difetto di legittimazione passiva e la carente ed erronea motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. I contribuenti resistevano criticando, innanzitutto, la carenza di interesse a proporre appello da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Formulavano, inoltre, appello incidentale con il quale contestavano, tra l’altro, l’omessa indicazione nella cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE data di notificazione RAGIONE_SOCIALE ordinanze di estinzione dei giudizi emesse dalla CTC di Palermo, il mancato invio dell’avviso bonario e la prescrizione del credito.
La Commissione Tributaria Regionale di Palermo respingeva i ricorsi RAGIONE_SOCIALE parti e confermava integralmente la decisione del giudice di primo grado.
Avverso la sentenza del giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE adducendo due motivi di impugnazione. Hanno resistono mediante controricorso i citati COGNOME NOME e NOME, nonché COGNOME NOME, nella su richiamata qualità di eredi di COGNOME NOME .
4.1. Questa Corte, con ordinanza 6.11.2024, n. 28537, rinviava la causa a nuovo ruolo richiedendo di integrare il contradittorio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, già parte del giudizio d’appello. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva con AVV_NOTAIO del libero Foro depositando controricorso, con il quale chiedeva il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo.
I contribuenti hanno anche depositato una memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria contesta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».
L’Ente impositore critica la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, in particolare, a causa RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, lamentando che i giudici d’appello non hanno tenuto in debita considerazione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che la controversia verte su asseriti vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale opponibili esclusivamente al RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo mezzo di impugnazione, l’Ente impositore censura la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del DPR. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.».
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, a causa, in particolare, RAGIONE_SOCIALE contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE pronuncia nella parte in cui la CTR ha, da un lato, affermato che il contribuente deve essere messo in grado di
verificare la correttezza del calcolo degli interessi, e, dall’altro, ha poi condiviso le opposte affermazioni RAGIONE_SOCIALE CTP.
Preliminarmente occorre osservare che, nel suo controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE ha affermato che la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio è stata interamente sgravata. I contribuenti, nella loro memoria, hanno dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere. Deve, però, rilevarsi che l’RAGIONE_SOCIALE non ha prodotto copia del provvedimento di sgravio, e gli stessi controricorrenti non hanno neppure allegato di esserne venuti a conoscenza.
Occorre, pertanto, procedere ad esaminare il merito del ricorso.
Con il primo mezzo d’impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE si duole -come già detto – RAGIONE_SOCIALE mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR. Il difetto di motivazione, nella prospettazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente si estrinseca ‘in argomentazioni non idonee a rilevare la ratio decidendi ‘. L’Ente impositore oppone che ‘i giudici dell’appello, infatti, non hanno tenuto in debita considerazione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dall’RAGIONE_SOCIALE dal momento che la controversia verte su asseriti vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale ed opponibili, pertanto, esclusivamente nei confronti dell’Ente concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto disposto dall’art. 19 del d. lgs. n. 546/1992′ (ricorso pp. 10 e 11).
Trattasi di questione di puro diritto su cui questa Corte regolatrice è comunque tenuta a pronunciare.
4.1. Occorre allora ricordare che l’art. 10 del D.lgs. 546 del 1992 dispone che ‘ sono parti nel processo dinnanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE … l’agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE … ‘. Detta norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 39 del D.lgs. n. 112 del 1999, il quale prevede che ‘ Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente
la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde RAGIONE_SOCIALE conseguenze RAGIONE_SOCIALE lite ‘.
La disposizione si occupa del caso in cui l’Ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possa autonomamente avere legittimazione passiva, non anche, invece, di negare la legittimazione passiva dell’Ente creditore. Le norme in esame, in altri termini, non escludono la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Ente impositore, ma giustificano, in alcuni casi, quella dell’Ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Ciò è dovuto alla natura dell’Incaricato alla RAGIONE_SOCIALE quale adiectus solutionis causa , ossia quale soggetto incaricato di ricevere il pagamento dal contribuente.
A conferma può richiamarsi il principio espresso da questa Corte (Sez. VI-V, 16.2.2022, n. 5062) secondo cui in tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella di pagamento emessa dal RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, per motivi che non attengono a vizi RAGIONE_SOCIALE cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il RAGIONE_SOCIALE un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento (negli stessi termini, cfr., in precedenza, già Cass., Sez. V, 15.04.2011, n. 8613).
4.2. La ricorrente RAGIONE_SOCIALE contesta il difetto di motivazione in quanto dalle argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza non emerge la ratio decidendi . Questa Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire che la motivazione apparente così come denunciata dal ricorrente deve riferirsi a motivazioni sviluppate con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro (Cass., V sez.,
15 marzo 2002, n. 3868). Il giudice di secondo grado afferma che ‘con il primo motivo di appello l’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria eccepisce la mancata pronuncia da parte del Giudice sulla dedotta richiesta di legittimazione passiva, rilevando che già in primo grado gli appellanti avrebbero eccepito vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella impugnata con la conseguente opponibilità di tali vizi soltanto al concessionario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La censura introdotta dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria è infondata.
Dalla documentazione versata in atti del fascicolo di primo grado, infatti, è agevole evincere che già nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i contribuenti avevano formulato una serie di eccezioni riguardanti direttamente la condotta ed i provvedimenti posti in essere dall’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria (sentenza CTR p. 2 s.). Appaiono di tutta evidenza l’ iter logico e la ratio decidendi del giudice che, appunto, si riferiscono all’oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione, peraltro facendo proprio il costante orientamento di questa Corte.
Il primo motivo di ricorso risulta, pertanto, infondato.
Con il secondo strumento di impugnazione l’Ente impositore eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del Dpr n. 602 del 1973, che ‘non prevede infatti alcuna indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi’ (ric., p. 14), nonché la contraddittorietà e la illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
5.1. Il secondo motivo di ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria trae origine da una lettura non condivisibile RAGIONE_SOCIALE decisione del giudice dell’appello.
La CTR, infatti, ha motivato che ‘con il quinto motivo di appello incidentale viene eccepito’ dai contribuenti, ‘la omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi’. Quindi la CTR ripercorre le ragioni per le quali ritiene che la contestazione non sia meritevole di accoglimento, ed alfine scrive che ‘parimenti infondato risulta anche l’appello incidentale proposto dalla parte contribuente che va
rigettato’ (sent. CTR, p. 4). In conseguenza l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria non aveva nulla di cui lamentarsi sul punto, essendo stata la sua prospettazione condivisa dal giudicante, difettava di interesse, ed il suo secondo motivo di ricorso risulta perciò inammissibile.
5.2. Il motivo è, comunque, pure infondato.
Non coglie nel segno la censura di contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione proposta dall’RAGIONE_SOCIALE finanziaria. Il giudice dell’appello rigetta il motivo del ricorso incidentale perché ‘nessuna norma dispone che venga analiticamente indicato il metodo di calcolo degli interessi risultando sufficiente che venga indicato in modo astratto l’indicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni di riferimento o i relativi criteri per il calcolo in parola, così come rilevato anche dai giudici di prime cure e che questo collegio ritiene di dover condividere’ non contraddice l’esigenza di consentire al contribuente di ‘verificare la correttezza del calcolo degli interessi’. La motivazione risulta coerente con l’orientamento di questa Corte che, pronunziando a Sezioni Unite, ha statuito che ‘la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica RAGIONE_SOCIALE tipologia e RAGIONE_SOCIALE natura degli interessi oggetto RAGIONE_SOCIALE pretesa ovvero del tipo di tributo a cui
questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (Cass. SS. UU., 14.7.2022, n. 22281).
D’altronde, se è annullata la pretesa impositiva, viene meno anche la pretesa relativa alla corresponsione degli interessi.
Il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE risulta in definitiva infondato, e deve perciò essere respinto. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio RAGIONE_SOCIALE soccombenza (con attribuzione al difensore antistatario) , nei rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE ed i contribuenti e sono liquidate in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE pronuncia emessa e del valore del giudizio. Nei rapporti tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, invece, le spese di lite possono essere interamente compensate.
6.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere RAGIONE_SOCIALE pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dei contribuenti, e le liquida in complessivi Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% per le spese generali, Euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Spese compensate tra l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 16.4.2025.