Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1162 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32184/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME – controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale CAMPANIA n. 4126/2021 depositata il 10/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. 293/2014 la RAGIONE_SOCIALE, quale concessionaria del Comune di RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento e la riscossione
RAGIONE_SOCIALE entrate relative alla pubblicità, ingiungeva alla società contribuente RAGIONE_SOCIALE il pagamento della somma di euro 26.073,48, oltre interessi e sanzioni, a titolo di differenza tra quanto corrisposto dalla contribuente e quanto dalla stessa dovuto per tributi pubblicitari 2014 in base alle relative tariffe vigenti approvate dal Comune di RAGIONE_SOCIALE.
2. La adita CTP di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 7365/2019, rigettava il ricorso della RAGIONE_SOCIALE averso detto avviso, compensando le spese di lite; i giudici di primo grado rilevavano, in particolare, che: era fondata ‘ l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da NOME, unico soggetto chiamato in causa, non essendo stato citato il Comune di RAGIONE_SOCIALE‘. RAGIONE_SOCIALE è infatti società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali spettanti al Comune di RAGIONE_SOCIALE. La domanda proposta dalla ricorrente riguarda, non la ricorrenza di eventuali profili di illegittimità dell’atto impugnato, che siano in qualche modo riconducibili al soggetto esattore che lo ha emesso, bensì – a monte dell’atto impugnato – la consistenza stessa RAGIONE_SOCIALE tariffe applicate, come determinate dall’amministrazione comunale. Elemento, questo, non imputabile ad RAGIONE_SOCIALE, chiamata semplicemente ad effettuare la riscossione proprio in applicazione RAGIONE_SOCIALE tariffe stabilite a mone dal comune di RAGIONE_SOCIALE ‘ precisando che ‘ In ogni caso….. parte ricorrente non ha dimostrato, con l’allegazione di idonea documentazione, le affermazioni, peraltro generiche, contenute nel ricorso riguardo all’asserito diritto al rimborso. Ne consegue che, in assenza di prova, non è possibile alcun riscontro contabile il quale sarebbe stato onere della parte dimostrare, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa. Del resto, se è consentito anche al giudice tributario disapplicare una deliberazione comunale, concernente l’entità o le modalità di determinazione RAGIONE_SOCIALE tariffe relative a tributi locali, è pure vero che tale disapplicazione può conseguire esclusivamente alla prova certa circa l’esistenza di evidenti illegittimità della delibera stessa (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). In questo senso non è sufficiente la mera e generica contestazione circa la validità dei criteri
seguiti dal Comune nel conformare le tariffe stesse (così Cass. V, n. 13848 del 23.7.2004). Sarebbe stato quindi più appropriato proporre i pretesi profili di legittimità del regolamento tariffario dinanzi ad altra giurisdizione, in particolare, quella amministrativa, trattandosi di materia attinente alla legittimità di atti amministrativi generali, non rientrante nella giurisdizione del giudice tributario ‘.
La CTR, con la pronunzia in questa sede impugnata n. 4126/2021, nell’osservare che andava affermata la giurisdizione del giudice tributario e che era infondata l’eccezione di mancanza di legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE, osservava che nel caso in esame, avendo l’avviso di accertamento impugnato ad oggetto il “canone sostitutivo dell’imposta di pubblicità”, appariva fondata la tesi della contribuente nel senso del contenimento della pretesa, comunque, entro il limite di aumento del 25%’. 2. Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La società RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e successiva memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di jus postulandi per essere la società ricorrente difesa da un legale del libero foro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza dello jus postulandi essendo parte ricorrente difesa da un legale del libero foro, atteso che la parte controricorrente richiama una normativa applicabile esclusivamente ad RAGIONE_SOCIALE e, quindi, non pertinente rispetto alla fattispecie in esame riguardante la attività del soggetto concessionario incaricato dal Comune della riscossione dei tributi locali ai sensi dell’ art. 52 del d.lgs. n. 446 de l 1997.
Osserva, quindi, il Collegio che con il primo motivo la ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullit à della sentenza e del procedimento per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c., avendo la CTR affermato la sussistenza della legittimazione passiva della società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (questione non riproposta in appello in seno alle proprie controdeduzioni) nonostante la contribuente RAGIONE_SOCIALE non avesse impugnato la statuizione della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata carenza di tale legittimazione in capo alla concessionaria.
2.1. Tale motivo va accolto, dovendosi ritenere fondata l’eccezione di parte ricorrente secondo cui i giudici di appello, incorrendo nel vizio di extra petizione, hanno trascurato di considerare che si era formato il giudicato in ordine alla carenza di legittimazione della RAGIONE_SOCIALE, statuizione di cui alla sentenza di primo grado non censurata dalla società contribuente con il proposto atto di appello, come chiaramente desumibile dal tenore dello stesso.
2.2. In particolare la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza di primo grado per presunta carenza di motivazione, lamentando il mancato esame – da parte della CTP – RAGIONE_SOCIALE proprie argomentazioni difensive e riproponendo quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, senza, in alcun modo, censurare la statuizione della pronunzia in primo grado in forza della quale era stata rilevata la carenza di legittimazione passiva della società concessionaria.
Né peraltro -contrariamente a quanto affermato dalla CTR all’ultimo cpv. di pag. 1 della sentenza impugnata l’odierna ricorrente, nelle proprie controdeduzioni di appello, aveva mai eccepito la propria carenza di legittimazione passiva (come, invece, fatto nelle controdeduzioni di primo grado).
2.3. Ne discende che, essendosi formato il giudicato circa la carenza della legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, tale profilo non poteva essere nuovamente preso in esame dal giudice di appello con conseguente nullità della statuizione in forza della quale la CTR, incorrendo nel vizio di extra petizione, ha affermato la legittimazione passiva nell’odierno giudizio della società concessionaria.
Per effetto dell’accoglimento rimangono assorbiti:
il secondo motivo in forza del quale parte ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alle proprie deduzioni in ordine alla mancata entrata in vigore del Canone per l ‘ Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) nel territorio del comune di RAGIONE_SOCIALE;
-il terzo motivo con cui ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all ‘ art. 62 del d.lgs. 446/97, avendo erroneamente la RAGIONE_SOCIALE ritenuto applicabile la suddetta norma ad un tributo diverso dal canone per installazione dei mezzi pubblicitari;
-il quarto motivo con il quale è stata denunziata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulle eccezioni di carenza di giurisdizione del giudice tributario e di inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, sollevate dall’odierna ricorrente in entrambi i gradi di merito del giudizio;
il quinto motivo con cui è stata dedotta , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, con riferimento ad omessa motivazione circa la sussistenza – implicitamente ritenuta dalla CTR -di una eccedenza di imposta in misura superiore al limite del 25% di cui al d.lgs. 446/1997 della tariffa del tributo portato nell’avviso di accertamento impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto a quella dell’ultima impost a comunale sulla pubblicità (ICP) adottata dal Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e decidendosi la causa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti, va rilevato il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE
4.1. Le spese del giudizio di appello nonché quelle dell’odierno giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla carenza di legittimazione passiva in capo alla RAGIONE_SOCIALE. Condanna la società RAGIONE_SOCIALE a pagare in favore della RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di appello che liquida in euro 2.400,00 oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, nonché le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di euro 2.000,00, per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME