Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10202 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2945/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-ricorrenti- contro
COGNOME NOMECOGNOME con gli avv.ti NOME COGNOME ) NOME COGNOME (EMAIL e NOME COGNOME (Pec: EMAIL
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 2929/2022 depositata il 11/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che :
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ( hinc : CTR), con la sentenza n. 2929/2022 depositata in data 11/07/2022, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione contro la sentenza n. 641/2021, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Milano, in data 19/01/2021, aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME annullando la cartella di pagamento relativa all’IVA per l’anno 2017.
1.2. La CTR ha, inoltre, respinto l’appello incidentale proposto da NOME COGNOME.
La CTR, dato atto che la cartella era intestata alla società Prato RAGIONE_SOCIALE ed è stata notificata a COGNOME in qualità di liquidatore e ultimo legale rappresentante della società cancellata dal registro delle imprese, ha evidenziato che, sebbene le indicazioni permettessero di individuare come destinataria della notificazione della cartella impugnata la società e non il suo legale rappresentante, risultava, comunque, che la cartella non contenesse l’indicazione della Prato Nevoso «in persona» del suo legale rappresentante, ma la duplice indicazione, oltretutto aggiunta a penna, della società e della persona fisica del liquidatore. Tale indicazione avrebbe, quindi, potuto ingenerare un minimo di confusione nel destinatario COGNOME. In ogni caso l’aggiunta a penna del suo nome confermava la legittimazione del liquidatore a impugnare, dato che poteva sorgere il dubbio che destinatari della cartella fossero sia la società che il suo legale
rappresentante. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: « In ogni caso, l’indicazione aggiunta a penna del nome del liquidatore sig. COGNOME a parere del Collegio, conferma la legittimazione ad impugnare in capo a quest’ultimo, potendo far sorgere un minimo dubbio che i destinatari dell’atto impugnato fossero sia la società che il suo legale rappresentante ».
2.1. La CTR ha, quindi, richiamato, e fatte proprie, le motivazioni della sentenza di primo grado in ordine al difetto dei presupposti per la responsabilità in proprio di NOME COGNOME rispetto alle quali l’Agenzia non ha sollevato argomentazioni contrarie.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate-Riscossione (hinc: ADER) e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso in cassazione con due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso depositato in data 17/07/2023, con la conseguenza che la costituzione è avvenuta una volta spirato il quinquennio ex art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014.
4.2. Il controricorrente ha dichiarato di aver impugnato la cartella di pagamento « esclusivamente quale destinatario della cartella di pagamento e pertanto né in proprio né in quanto ex socio (non lo era mai stato) e tanto meno nella sua evocata (ma in effetti, insussistente) qualità di ‘ultimo legale rappresentante’ dell’estinta RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ». A corredo del controricorso NOME COGNOME ha altresì depositato memoria.
…
Considerato che:
In via preliminare occorre rilevare che la società RAGIONE_SOCIALE risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 06/02/2018, facendo seguito alla richiesta depositata in data 26/01/2018 (sulla rilevanza della richiesta v. Cass., n. 6743 del
2015; Cass., n. 4536 del 2020, n. 9560 del 2024 e n. 10385 del 2024), mentre il ricorso in cassazione è stato notificato in data 05/02/2018 a mezzo pec trasmessa al difensore.
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: « Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese. »
Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit.
3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a:
quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit. evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025);
quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. U, n. 29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014).
…
rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 11/03/2025.