Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33111 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/11/2023
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 5234/2016 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, n. 3407/2015, depositata in data 17 luglio 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 4028 del 28 aprile 2014, aveva rigettato il ricorso proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del AVV_NOTAIO, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale era stato contestato l’utilizzo nell’anno di imposta 2004 di fatture per operazioni inesistenti, sul rilievo che « al momento della notifica dell’avviso di accertamento, l’unico soggetto legittimato a proporre il ricorso era il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE che ha formalmente comunicato la volontà della procedura di non impugnare … né poteva farlo all’epoca l’ex AVV_NOTAIO che in quanto ex non aveva più alcuna rappresentanza formale della società. Da ciò ne discende l’impossibilità dell’odierno AVV_NOTAIO di riassumere il presente giudizio, instaurato da parte non legittimata ».
La Commissione tributaria regionale, adita dal RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’appello, ritenendo l’ iter motivazionale dei giudici di primo grado esente da errori di fatto e da vizi logico-giuridici, laddove avevano affermato la legittimazione processuale del RAGIONE_SOCIALE, non avendo il AVV_NOTAIO né legittimazione processuale, né interesse ad agire, anche perché il primo AVV_NOTAIO non era stato né negligente, né omissivo.
I giudici di secondo grado, inoltre, hanno precisato che una volta dichiarato il secondo RAGIONE_SOCIALE, a seguito della revoca del primo, peraltro, preceduto dall’ammissione al concordato fallimentare (con la
nomina di un commissario, che aveva sostituito il AVV_NOTAIO ancor prima del AVV_NOTAIO), il secondo AVV_NOTAIO non aveva il potere di proseguire ritualmente un’azione incoata da un soggetto privo di legittimazione processuale e sostanziale e di interesse ad agire, data anche la peculiare valutazione che della vicenda era stata data nell’ambito della prima procedura concorsuale ;
-) che era il fallito e non l’ex AVV_NOTAIO che poteva agire per suo conto e con i propri mezzi, nonostante la perdita della capacità processuale, in caso di inerzia del AVV_NOTAIO;
-) nella specie, il AVV_NOTAIO aveva formalmente e tempestivamente comunicato al fallito, che si era acquietato, mentre era insorto l’ex AVV_NOTAIO, pur privo di legittimazione e interesse.
La Curatela del RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La Curatela del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ. e dell’art. 2487 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale escluso che il AVV_NOTAIO volontario della società, poi dichiarata fallita, potesse legittimamente rappresentare la società stessa in ipotesi di azione esercitata in caso di inerzia del AVV_NOTAIO. I giudici di secondo grado, come quelli di primo grado, avevano mostrato di non avere bene inteso che, posta una società in liquidazione e nominato il AVV_NOTAIO, era quest’ultimo il legale rappresentante della società stessa ed era quest’ultimo che aveva la legittimazione processuale ad agire in giudizio, non potendosi in alcun modo, sotto il profilo giuridico, porre una sorta di dicotomia tra AVV_NOTAIO della
società e legale rappresentante della medesima. I giudici di secondo grado avevano errato nell’affermare che il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME non aveva né legittimazione processuale né interesse ad agire, nella sua qualità di AVV_NOTAIO, per essere cessato dalla carica una volta dichiarato il primo RAGIONE_SOCIALE ed, ancora, laddove avevano ritenuto che era il fallito, non di certo l’ex AVV_NOTAIO, a poter agire.
2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 legge fall., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale escluso la legittimazione del fallito ad impugnare un avviso di accertamento, pur a fronte della mancata impugnazione da parte del AVV_NOTAIO, perché l’inerzia era conseguenza RAGIONE_SOCIALE valutazioni dallo stesso operate e per avere, comunque, rilevato d’ufficio il difetto di capacità processuale del fallito. I giudici di secondo grado avevano errato nell’escludere la legittimazione processuale della società fallita, anche perché il primo AVV_NOTAIO non era stato né negligente né omissivo, in quanto il fallito, nell’inerzia degli organi fallimentari, era eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell’interpretazione sistematica del combinato disposto dell’art. 43 legge fall. e dell’art. 16 del d.P.R. n. 636/72, conforme ai principi costituzionalmente garantiti (art. 24 Cost.) del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. Era evidente, dunque, la scorrettezza della consequenziale e finale proposizione contenuta nelle decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva affermato che il secondo AVV_NOTAIO non aveva il potere di proseguire ritualmente un’azione incoata da un soggetto privo di legittimazione processual-sostanziale e di interesse, emergendo che la società in liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO, prima, ed il RAGIONE_SOCIALE, poi, avevano, rispettivamente, dato ingresso e proseguito una impugnazione avverso l’avviso di accertamento notificato dall’RAGIONE_SOCIALE del tutto legittima e rituale.
Il terzo mezzo deduce la violazione degli artt. 75, comma 3, 182 e 299 ss. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Commissione tributaria regionale escluso l’effetto sanante della costituzione del legittimato. I giudici di secondo grado erano incorsi in violazione di legge, in quanto la circostanza che il ricorso avverso l’avviso di accertamento fosse stato proposto dal AVV_NOTAIO ritenuto dai giudici di secondo grado privo di legittimazione processuale e sostanziale e di interesse ad agire non aveva alcun rilievo, poiché tale supposto vizio era da intendersi, comunque, sanato, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della «spontanea» costituzione del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza, nella specie il «secondo» AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE a seguito della nuova declaratoria di RAGIONE_SOCIALE della società disposta con sentenza del Tribunale di Milano del 25 luglio 2013.
3.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono fondati.
3.2 Devono richiamarsi, al riguardo, le Sezioni Unite Civili, che decidendo su questione di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi « In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo lo può impugnare, ex art. 43 l. fall., a condizione che il AVV_NOTAIO si sia astenuto dall’impugnazione e che, cioè, quest’ultimo abbia assunto un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato. L ‘ insussistenza di uno stato di inerzia del AVV_NOTAIO, come sopra definito, comporta il difetto della capacità processuale del fallito in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo e va conseguentemente rilevato, anche d’ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del processo » (Cass., Sez. U., 28 aprile 2023, n. 11287).
3.3 In particolare, con riferimento al primo principio di diritto, riguardante la definizione della fattispecie legittimante dell’inerzia, le Sezioni Unite hanno precisato che il fallito è legittimato ad agire in giudizio per il solo fatto, obiettivamente rilevato, che il AVV_NOTAIO si astenga dal farlo e che la capacità processuale del fallito discende da una condizione di inerzia pura e semplice del AVV_NOTAIO, senza necessità di indagarne le cause, le giustificazioni o gli scopi. In questa ottica, l’inattività del AVV_NOTAIO costituisce elemento necessario e sufficiente a che la tutela giudiziaria venga esperita direttamente e personalmente dal fallito, con il solo limite che si tratti di inattività originaria, ovvero che il AVV_NOTAIO, pur prestando acquiescenza, non si sia tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio. Dunque, l’art. 43 legge fall., con una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 24 Cost., ammette il contribuente fallito ad impugnare «in proprio» l’atto impositivo ritenuto illegittimo nel caso in cui a tanto non provveda, per qualsiasi ragione, il AVV_NOTAIO.
3.4 Con riguardo al secondo principio di diritto, concernente il regime di rilevabilità del difetto di capacità processuale del fallito, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, trattandosi di questione che non attiene alla titolarità del diritto ma ad una carenza di capacità o legittimazione attinente ai presupposti processuali ed il cui verificarsi è subordinato alla attivazione del AVV_NOTAIO, il relativo vizio ha carattere assoluto, così da potere e dover essere rilevato anche d’ufficio dal giudice ogniqualvolta emerga dagli atti di causa l’interesse della curatela per il rapporto deAVV_NOTAIOo in lite. In presenza di questo palesato interesse (vale a dire, del difetto di un’inerzia obiettivamente intesa ) il rapporto litigioso deve ritenersi ex lege acquisito al RAGIONE_SOCIALE, così da rendere « inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra RAGIONE_SOCIALE e fallito » ed il difetto di capacità processuale di quest’ultimo non rientra più nella sola disponibilità del AVV_NOTAIO, assumendo piuttosto uno spessore ordinamentale, cioè assoluto.
3.5 Ancor più di recente, questa Corte ha affermato che « Qualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, l’avviso di accertamento notificato nella fase di liquidazione antecedente alla declaratoria di RAGIONE_SOCIALE, in ipotesi di inerzia da parte del AVV_NOTAIO, è impugnabile, in base al principio affermato da Sez. U. n. 11287 del 2023, dalla società in persona del AVV_NOTAIO e non del suo precedente legale rappresentante » (Cass., 18 luglio 2023, n. 20913).
3.6 Tanto premesso, risolta la questione della cd. legittimazione straordinaria del fallito, nel senso che è sufficiente a fondare la legittimazione ad impugnare del fallito la mancata impugnazione, in sé e per sé, da parte del AVV_NOTAIO fallimentare, che in tal guisa manifesta un’oggettiva inerzia a reagire avverso la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, nel caso in esame è d’obbligo precisare che :
-) la società RAGIONE_SOCIALE è stata posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 17 dicembre 2005 e contestualmente è stato nominato AVV_NOTAIO il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, il quale aveva provveduto a depositare in data 4 agosto 2006 domanda di concordato preventivo avanti il Tribunale di Milano, regolarmente ammessa ed approvata dal ceto creditorio della Società con una maggioranza del 58,15%, ma respinta dal Tribunale di Milano; -) la società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in data 9 maggio 2007, aveva proposto una nuova domanda di concordato preventivo, ritenuta inammissibile dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 229/2007, depositata in data 31 maggio 2007, con la quale, d’ufficio, veniva dichiarato il RAGIONE_SOCIALE e nominato AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, l’ex commissario giudiziale AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO COGNOME;
-) in data 7 ottobre 2011, l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato al AVV_NOTAIO del AVV_NOTAIO l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale era stato contestato l’utilizzo nell’anno di imposta 2004 di fatture per operazioni inesistenti e, quindi,
l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi per euro 1.018.378,70 ed un’indebita detrazione IVA per euro 203.675,72;
-) il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 25 novembre 2011, aveva comunicato al AVV_NOTAIO della società AVV_NOTAIO. NOME COGNOME di non intendere « impugnare l’avviso di accertamento … preso atto della decisione del Liquidatore sociale di costituirsi in surroga al RAGIONE_SOCIALE secondo il costante orientamento della Cassazione »;
-) con ricorso del 5 dicembre 2011 la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. COGNOME, aveva impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO;
-) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15070 del 10 settembre 2012, aveva revocato il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, e il Tribunale di Milano, con sentenza n. 764 del 25 luglio 2013, aveva dichiarato nuovamente il RAGIONE_SOCIALE, nominando AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO;
-) con «memoria di riassunzione/costituzione» datata 19 novembre 2013, il RAGIONE_SOCIALE della società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, in persona del AVV_NOTAIO, si era costituito in giudizio, dando atto che la società, in liquidazione, nell’inerzia del AVV_NOTAIO vigente ratione temporis ed in surroga a questi, aveva impugnato l’avviso di accertamento per cui era causa e che, con provvedimento del 22 ottobre 2013, il giudice delegato aveva autorizzato il AVV_NOTAIO alla riassunzione del giudizio.
3.7 Ciò posto in punto di ricostruzione fattuale della vicenda in esame, la sentenza impugnata va cassata, dato che, alla luce dei principi statuiti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11287 del 2023, la legittimazione processuale a presentare il ricorso avverso l’avviso di accertamento oggetto de lla presente causa spettava alla società RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, nella persona del legale rappresentante, che era il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. COGNOME.
Ed invero, se è vero che al momento della notifica dell’avviso di accertamento, l’unico soggetto legittimato a proporre il ricorso era il AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, questi aveva formalmente comunicato alla società, nella persona del AVV_NOTAIO, la volontà della procedura di non impugnare, circostanza che per ciò solo legittimava il AVV_NOTAIO a presentare il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. E difatti, nella fase di liquidazione antecedente al RAGIONE_SOCIALE, la legale rappresentanza della società si concentrava in capo al AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 2310 cod. civ., a termini del quale « dall’iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori». La sentenza impugnata, dunque, laddove ha affermato la perdita della legittimazione processuale in capo al AVV_NOTAIO e l’inconfigurabilità straordinaria del fallito, in quanto la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento non era frutto di una mera inerzia e/o negligenza del primo AVV_NOTAIO, ma di una precisa volontà della procedura, non è conforme ai principi suesposti.
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 9 novembre 2023.