Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2024
Oggetto: legittimaz. socio ex legale rappresentante -curatore fallimentare -principio di diritto
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24963/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, in proprio e per conto della società RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO (P.E.C. EMAIL);
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 475/13/19, depositata il 4.2.2019 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, venivano rigettati gli appelli riuniti proposti da ll’ RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 23263/14/2016.
I ricorsi introduttivi avevano ad oggetto due distinti atti: in primo luogo l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo al l’anno 2011 notificato in data 5.8.2013 ed emesso ai fini IRES ed IRAP per costi derivanti da acquisti effettuati da paesi inseriti nella “black list” pari ad euro 1.410.444 accertando maggiori imposte pari rispettivamente ad euro 387.872 ed euro 67.983 con irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste per l’infedeltà dichiarativa dagli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997 e 32, comma 2, d.lgs. n. 446/1997; ai fini IVA l’Amministrazione finanziaria irrogava le sanzioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 6, d.lgs. n. 471/1997 per infedele dichiarazione e indebita detrazione dell’imposta poiché l’imposta indebitamente detratta, pari ad euro 13.595.109, era stata già inserita nella dichiarazione integrativa presentata in data 22.10.2012 da NOME COGNOME NOME, custode giudiziale ed amministratore unico della società, mediante rettifica del valore dell’IVA detraibile in adesione al rilievo contenuto nel Pvc.
In secondo luogo, la cartella di pagamento n. 09720140022876580, notificata in data 2.10.2014 ed emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. 633/72 della suddetta dichiarazione integrativa, recante l’iscrizione a ruolo dell’imposta dichiarata pari ad euro 13.595.109 e non versata.
Gli atti venivano impugnati con tre ricorsi da NOME COGNOME, due proposti contro l’avviso di accertamento rispettivamente «in proprio quale amministratore unico, nell’anno d’imposta di cui trattasi (2011) della RAGIONE_SOCIALE nonché quale socio al 100% e creditore della stessa» e per conto della «società RAGIONE_SOCIALE in fallimento in persona del rappresentante legale sig. COGNOME NOME», ed uno proposto contro la cartella per conto della «società RAGIONE_SOCIALE in fallimento in persona del rappresentante legale sig. COGNOME NOME». Le riprese traevano origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento penale il giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. RAGIONE_SOCIALE quote del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava NOME COGNOME custode giudiziario e amministratore unico della società. Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cui emergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di ‘frode carosello’ ai fini IVA, e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette.
Nel frattempo, la società RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava un curatore fallimentare.
L’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO veniva notificato in data 5.8.2013 alla società in persona del curatore della società, come pure in data 2.10.2014 la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
Il giudice di prime cure in via preliminare rigettava l’eccezione preliminare di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sussistente la legittimazione processuale del fallito constatata l’inerzia della curatela. Nel merito, annullava il recupero dei costi c.d. black list , ritenendo adeguatamente provato l’effettivo svolgimento
di attività commerciale da parte dei fornitori esteri e, quindi, riconosciuta la deducibilità dei costi ex art. 110, comma 11, TUIR. Con riferimento al recupero dell’lVA indebitamente detratta poiché afferente ad operazioni inesistenti, annullava la cartella di pagamento contenente l’iscrizione a ruolo dell’imposta ritenendo la dichiarazione integrativa, la cui liquidazione automatizzata aveva evidenziato l’omesso versamento, inidonea ad impegnare la RAGIONE_SOCIALE in quanto presentata dal custode giudiziario senza la prescritta autorizzazione dell’autorità giudiziaria necessitata dalla natura di straordinaria amministrazione dell’atto. Per il resto, il giudice confermava la legittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento ritenendo sussistente la frode attuata mediante utilizzo di fatture inesistenti sulla base degli elementi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE e non confutati adeguatamente dal ricorrente. La decisione veniva integralmente confermata in appello.
Avverso tale sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre censure, cui replica NOME COGNOME con controricorso; egli ha inoltre proposto ricorso successivo, da qualificarsi ricorso incidentale, per due motivi cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con atto per mero errore materiale è denominato ‘ricorso’ e va qualificato come controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per difetto di legittimazione in capo a NOME COGNOME.
Con il secondo motivo la ricorrente principale impugna la sentenza, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 110, comma 11, del d.P.R. 22.12.1986 e 2697 cod. civ.. Il terzo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt. 1, comma 4, e 2, comma 8, del d.P.R. 22.7.1998 n. 322 e 51, comma 2, del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 con violazione consequenziale dell’art.
54-bis del d.p.r. 22.10.1972 n. 633 in relazione all’art. 360, comma 3, cod. proc. civ..
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME prospetta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull’eccezione relativa all’illegittima sanzione IVA contenuta nell’avviso di accertamento impugnato in violazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 472 del 1997.
Con il secondo motivo del ricorso successivo si deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per la mancata esposizione di effettive motivazioni in fatto ed in diritto.
La controversia dev’essere rinviata alla pubblica udienza ex art.375 cod. proc. civ., sia in considerazione della rilevanza della questione attinente alla legittimazione ordinaria/straordinaria dell’ex legale rappresentante di società di capitali in presenza di avviso di accertamento e di cartella di pagamento notificata al curatore fallimentare, sia per trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le parti, in cui è controversa la rilevante questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ RAGIONE_SOCIALE partecipazioni di una societ à̀ di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario l’atto impositivo notificato alla società.
P.Q.M.
la Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso il 3.7.2024