Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
Oggetto: legittimaz. socio ex legale rappresentante -custode giudiziario -debitore solidale
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12918/2019 R.G. proposto da NOME COGNOME, in proprio e per conto della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO (P.E.C. EMAIL);
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7392/8/2018, depositata il 25 ottobre 2018 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previa declaratoria del difetto di legittimazione di NOME COGNOME in proprio, venivano rigettati sia l’appello principale dell’ RAGIONE_SOCIALE sia l’appello incidentale di NOME COGNOME quale ex legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in fallimento avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 23262/14 /2016 con la quale il giudice aveva accolto, nei limiti di cui in motivazione, i tre ricorsi riuniti presentati da NOME COGNOME nella duplice qualità.
Si legge nella sentenza impugnata che con i primi due ricorsi, rubricati ai nn. 19454/13 e 19456/13 R.G.A., NOME COGNOME in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in fallimento, nonché la RAGIONE_SOCIALE in fallimento in persona di NOME COGNOME impugnavano la comunicazione di debito solidale ex art. 60 bis del d.P.R. n. 633/72 del 25 luglio 2013, riguardante il recupero dell’IVA 2010, relativa ad operazioni compiute nell’ambito RAGIONE_SOCIALE cd. frodi carosello. L’RAGIONE_SOCIALE contestava che le cessioni erano avvenute a prezzi inferiori a quelli di mercato e che le merci scambiate rientravano nel D.M. 22 dicembre 2005. La RAGIONE_SOCIALE veniva attinta quale debitrice solidale ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e cessionaria di un suo fornitore, la RAGIONE_SOCIALE, cedente che non aveva versato all’erario l’IVA dovuta.
Con il terzo ricorso introduttivo, rubricato al n. 21139/14, la RAGIONE_SOCIALE in fallimento in persona di NOME COGNOME impugnava nel presente giudizio, deducendo l’illegittimità e l’infondatezza, la cartella di pagamento n.09720140040183274, con la quale RAGIONE_SOCIALE notificava il Ruolo emesso dal medesimo Ufficio finanziario per IVA 2010 dovuta in via solidale in conseguenza RAGIONE_SOCIALE impugnate comunicazioni di debito. Un’iniziale duplicazione della ripresa con un’ulteriore cartella di pagamento, n. 09720140040183375, oggetto di ulteriore separato ricorso, era venuta meno per esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
All’epoca della notificazione della comunicazione di debito solidale, avvenuta in data 26 luglio 2013, sussisteva un custode giudiziario e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, nominata in data 16.1.2012 dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma, carica revocata poi in data 15 ottobre 2013. Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata RAGIONE_SOCIALE dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava un curatore fallimentare. Né il custode né il curatore si opponevano ai suddetti atti impositivi.
Il ricorrente, tra l’altro, contestava la reiterazione della pretesa da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che richiedeva l’IVA oggetto della comunicazione di debito solidale mediante due atti impositivi, dapprima con l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2010 con il quale disconosceva alla DAF il diritto alla detrazione dell’IVA addebitata dai fornitori, e poi con la comunicazione di debito solidale ex art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 oggetto del presente processo.
Il giudice di prime cure, rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, accoglieva i ricorsi riuniti nella parte in cui, riconoscendo che alcune fatture prodotte da parte ricorrente riguardavano l’acquisto di beni diversi da quelli contemplati dall’art . 60 bis cit., stabiliva che dall’importo dell’IVA iscritta a ruolo andava detratto l’importo dell’imposta corrispondente agli acquisti di beni
che hanno un codice identificativo non previsto dal D.M. n. 22.12.2005.
Il giudice d’appello riteneva che in capo a NOME COGNOME in proprio mancasse la legittimazione processuale, ma che esistesse la legittimazione ad agire quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal momento che il curatore fallimentare non aveva proposto autonoma impugnazione, rimanendo così inerte. Per il resto, confermava integralmente il contenuto della sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione, degli arti. 100 cod. proc. civ. e 2900 cod. civ. poiché la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nella sentenza impugnata, ha escluso la legittimazione processuale ad agire di NOME COGNOME in proprio.
Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si deduce l’ error in procedendo in cui è incorsa la CTR in violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile una doglianza avanzata nei ricorsi introduttivi del giudizio, e l’illegittimità dell’atto impugnato per evidente reiterazione della pretesa fiscale in violazione dei principi di proporzionalità e neutralità dei principi che regolano l’ IVA.
Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per l’applicazione dell’art. 60-bis cit. in assenza dei presupposti necessari a tal fine, con conseguente illegittima reiterazione della pretesa relativamente allo stesso tributo tramite l’emissione di molteplici atti impositivi. il giudice d’appello, dichiarando inammissibile l’eccezione di cui al paragrafo precedente, ha dato luogo alla conseguenziale violazione dell’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, mentre avrebbe dovuto rilevare la carenza
dei presupposti applicativi dell’art.60 -bis, riconoscendo che la comunicazione di debito solidale ha costituito l’ennesima illegittima reiterazione della pretesa impositiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 60bis, commi 2 e 3, del d.P.R. 633 del 1972, 2697 cod. civ., 3 della L. n. 241 del 1990 e 7 della L. n. 212 del 2000 circa la dimostrazione, da parte dell’Ufficio, dell’effettuazioni di vendite al di sotto del valore normale dei beni ai fini dell’applicazione dell’art.60.
Dev’essere verificato d’ufficio se il ricorso introduttivo avverso la cartella oggetto del giudizio è tempestivo e in quale qualità è stato proposto da NOME COGNOME e, a tal fine, dev’essere acquisito il fascicolo d’ufficio completo, dal momento che agli atti manca il ricorso introduttivo di impugnazione della cartella n.09720140040183274 con relativa notifica.
La controversia inoltre dev’essere rinviata alla pubblica udienza ex art.375 cod. proc. civ., sia in considerazione della rilevanza della questione attinente alla legittimazione ordinaria/straordinaria dell’ex legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE di capitali in presenza di cartella di pagamento notificata al curatore fallimentare, sia per trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le parti, in cui è controversa la rilevante questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ RAGIONE_SOCIALE partecipazioni di una societ à̀ di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario l’atto impositivo notificato alla RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
la Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e per l’acquisizione integrale del fascicolo d’ufficio .
Così deciso il 3.7.2024