Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14795 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME qual asserito legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE in fallimento, con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente
–
contro
, ;
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato – controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 7863/VI/16 depositata il 2 dicembre 2016.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Si dà atto che il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO CHE
1.Il 5 novembre 2011 la società RAGIONE_SOCIALE veniva sottoposta a sequestro penale preventivo a mente dell’art. 321 c.p.p., e il successivo 16 gennaio 2012 veniva nominato un custode giudiziario, il quale veniva anche nominato amministratore delegato. In data 17 aprile 2012 veniva notificato alla società RAGIONE_SOCIALE con cui si rilevava una serie di operazioni soggettivamente
Legittimazione inerzia organi apparente
inesistenti, e quindi il 13 marzo 2013 era notificato il relativo avviso di accertamento.
Il 2 maggio 2013 peraltro veniva dichiarato il fallimento della società stessa.
Avverso l’avviso di accertamento proponeva ricorso il Dezi, assumendo la propria legittimazione a causa dell’inerzia degli organi.
La CTP dichiarava l’inammissibilità del ricorso a causa del difetto di legittimazione del ricorrente, attesa la mancanza di autorizzazione ex art. 31 l.f.
La CTR, adìta dal Dezi in sede di appello, rigettava il ricorso confermando la sentenza di primo grado, sempre sulla base del difetto di legittimazione, osservando in particolare come nella specie non potesse ritenersi la ricorrenza di un’ipotesi di inerzia.
Il Dezi propone quindi ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 100, cod. proc. civ., e 24, Cost., per avere la CTR disconosciuto la legittimazione del Dezi quale legale rappresentante della società, in presenza dell’inerzia tanto del curatore fallimentare quanto del custode giudiziario delle quote sociali.
1.1. Il motivo è infondato.
E’ pacifico che al momento della proposizione del ricorso in primo grado avverso l’avviso di accertamento, non solo la società era già sottoposta a sequestro preventivo penale, ma era già stata dichiarata fallita.
E’ vero poi che, in base ad un costante orientamento di questa Corte, in presenza dell’inerzia del curatore, residua in capo al fallito la legittimazione ad impugnare (fra l’altro) gli atti impositivi, al fine di evitare il consolidarsi della pretesa, anche in vista del ritorno in bonis del fallito medesimo.
Va peraltro rimarcato come la specie che ne occupa sia ben differente da quella in cui il fallito, o il suo legale rappresentante, intendano esercitare l’azione in luogo dell’organo concorsuale inerte.
Invero non solo il presupposto per tale eccezionale legittimazione del fallito risiede in una oggettiva inerzia, che ben si distingue dall’ipotesi in cui la mancata proposizione dell’azione avverso l’accertamento fiscale sia dipesa da valutazione negativa circa la fondatezza dell’azione ipotesi ricorrente nella specie in base all’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito e già ciò esclude sia necessario rimettere la causa in pubblica udienza come in altre fattispecie che coinvolgono la medesima parte (di cui alle ordinanze interlocutorie Cass. n. 25812/24; 25817/24; 25821/24 e 25824/24) ma essa in ogni caso presuppone il permanere in capo al legale rappresentante nella sua carica.
Risulta invece pacifico che NOME COGNOME a partire dalla nomina del custode giudiziario qual amministratore delegato, è cessato dalla carica, e dunque sarebbe semmai stato il custode-amministratore a poter esercitare siffatto potere, peraltro per quanto sopra segnalato in ordine all’assenza di una situazione d’inerzia, da escludersi radicalmente.
Né i principi affermati da questa Corte (cfr Cass. Sez. U. n. 11287/2023) in tema di legittimazione del fallito possono essere riferiti al caso di ‘inerzia’ del custode giudiziale.
Ciò per varie ragioni: intanto perché come già detto non si può nella specie parlare di inerzia; poi perché -pur potendosi astrattamente ammettere la legittimazione del legale rappresentante in caso di nomina di custode giudiziale -nella specie come specificato e pacifico quest’ultimo aveva assunto altresì la veste di amministratore, con totale sostituzione dello stesso nella legale rappresentanza della società.
Al postutto il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025