Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14616 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7658-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
NOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
e
COMUNE DI TIVOLI
, in persona del Sindaco pro tempore
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati –
avverso la sentenza n. 5452/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/9/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 1990/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TIA 2008 -2011, notificato da RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria del servizio di accertamento TIA del Comune di Tivoli in virtù di contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE
La concessionaria resiste con controricorso, l’ente locale ed ASA Tivoli RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Sia la ricorrente, che la controricorrente hanno depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), c.p.c., «difetto di legittimazione/carenza di potere della Andreani RAGIONE_SOCIALE ad agire per l’accertamento e la riscossione dei tributi di cui all’avviso di accertamento … notificato …Violazione dell’art. 115 c.p.c. … e omessa rilevazione di un fatto decisivo… Nullità della sentenza in relazione agli artt. 111 Cost. e 36 d.lgs. 546/92 per difetto assoluto di motivazione» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto, la COGNOME RAGIONE_SOCIALE, legittimata a riscuotere i tributi relativi agli anni 2008 –
2011 a carico di RAGIONE_SOCIALE sulla scorta del contratto stipulato in data 06/11/2012 con ASA, pur avendo la ricorrente dedotto che il suddetto contratto non era idoneo a legittimare la controricorrente ad agire per l’accertamento e la riscossione dei tributi maturati in periodi antecedenti al novembre 2012.
1.2. La doglianza è fondata.
1.3. Va affermato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, n. 5792/2024).
1.4. Tale arresto si pone in linea di continuità con il principio da tempo affermato secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Cass. n. 5987/2021).
1.5. Ciò posto, nella sentenza oggetto di impugnazione, la fondatezza della pretesa della Concessionaria è stata affermata osservando quanto segue: «Circa poi la contestata sussistenza della legittimazione attiva e del potere accertativo in capo alla società COGNOME essendo concessionaria di servizio di accertamento TIA solo da 6/11/2012, laddove nella fattispecie i tributi si riferiscono al periodo 2008-2011, va rilevato che la società risulta incontestatamente iscritta all’albo di cui all’art. 53, comma 1, d.lgs. 446/97 riguardante gli affidatari
di accertamento e riscossione di tributi da parte degli enti locali, nonché aggiudicataria di gara di appalto indetta da RAGIONE_SOCIALE per effetto della quale è stato sottoscritto in data 6/11/2012 un contratto con la medesima avente ad oggetto l’accertamento della TIA per la durata di 36 mesi e decorrenti dal mese successivo a quello della stipula del contratto. Risulta quindi pienamente accertata la legittimazione della RAGIONE_SOCIALE a svolgere attività di accertamento di tributi locali anche per gli anni oggetto dell’atto impositivo contestato …».
1.6. Emerge dunque pacificamente dagli atti che la valutazione circa «la legittimazione attiva ed il potere accertativo in capo alla società Andreani» è stata effettuata sulla base del richiamato contratto, ossia mediante una motivazione apparente, basata sul mero richiamo di tale documento (contratto del 6/11/2012), senza alcuna precisazione in ordine alla sua efficacia probante in relazione alla contestata mancanza di riferimento alle annualità precedenti quella del 2012, carenza che risulta tanto più grave in quanto il contratto, come pacificamente ammesso anche dalla controricorrente (cfr. pag. 4 controricorso) non era presente in atti, essendo stato (inammissibilmente) prodotto solo nella presente sede di legittimità.
1.7. È inoltre da escludere che, come prospettato dalla controricorrente, trattavasi di circostanza che potesse meramente desumersi dalla «contumacia del Comune di Tivoli e di ASA Tivoli», o rientrante nelle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), il ricorso alle quali, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, al che consegue che non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di
determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (cfr. Cass. nn. 6299/2014, 16959/2012, 23978/2007, 4862/2005).
1.8. Nel caso in esame, dunque, a fronte anche della puntuale e specifica contestazione da parte della contribuente, il fatto che «la COGNOME RAGIONE_SOCIALE sia la concessionaria del servizio di accertamento TIA per il Comune di Tivoli» anche per il quadriennio in oggetto, in quanto risultante da fonti contrattuali ed amministrative specifiche, non rientra (secondo una corretta valutazione logico-giuridica) nell’ambito della nozione di comune esperienza.
In difetto di prova circa l’esistenza di un valido atto di conferimento dell’incarico di accertamento ed esazione dell’imposta in oggetto, avendo la Commissione tributaria regionale posto a fondamento della propria decisione il menzionato contratto senza che la concessionaria avesse nel corso dei giudizi di merito prodotto il relativo documento, ne consegue la fondatezza delle doglianze della contribuente circa il difetto di legittimazione della controricorrente ad emettere l’atto impugnato.
Sulla scorta di quanto sin qui osservato, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Stante la natura meramente in rito della questione, in base al quale si è decisa la causa, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della sola controricorrente (considerata la mancanza di attività difensiva delle parti, rimaste intimate, a supporto di quest’ultima) al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra tutte le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 7.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti; compensa le spese di lite del presente grado tra la ricorrente e le parti intimate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità