Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25295 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22289/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocat ura dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), già soci della società RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall” AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliati
Oggetto: tributi – IVA -legittimazione dei soci – insussistenza
l’indirizzo digitale
del
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 1408/13/22, depositata in data 17 febbraio 2022 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del 13 settembre 2024.
RILEVATO CHE
I contribuenti COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME, in qualità di soci della società RAGIONE_SOCIALE, hanno impugnato un avviso di accertamento per IVA, relativo al periodo di imposta 2006, con il quale si disconoscevano operazioni intracomunitarie e il relativo regime di non imponibilità IVA, con conseguente applicazione anche di sanzioni. Come risulta dalla sentenza di primo grado, allegata al controricorso, al ricorso delle contribuenti è, poi, stato riunito altro ricorso proposto dalla società contribuente.
La CTP di Catania ha accolto parzialmente il ricorso rideterminando gli importi dovuti.
La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio proposto nei confronti delle odierne contribuenti, valorizzando altra sentenza di merito della stessa CTR con cui era stata accertata l’effettiva movimentazione fisica delle merci.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un unico motivo; resistono con controricorso i contribuenti, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 d.l. 30 agosto 1993, n. 331 e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in
cui la sentenza impugnata ha posto a fondamento del rigetto dell’appello la circostanza che vi fosse stata prova della movimentazione fisica delle merci. Osserva parte ricorrente che grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza della deroga al normale regime impositivo e che la CTR ha errato nel ritenere provata l’avvenuta deroga al regime impositivo in assenza della prova del pagamento della merce.
Si premette, p rima dell’esame del ricorso e delle relative deduzioni dei controricorrenti, che l’accertamento in oggetto attiene a maggiore IVA e sanzioni. Nel qual caso, ancorché si tratti di società di persone, non si determina in caso d’impugnazione dell’atto impositivo la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei soci, salvo che l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (Cass., Sez. V, 14 marzo 2018, n. 6303). L’IVA, a differenza dell’IRAP, che trae origine da una base imponibile che coinvolge l’accertamento reddituale della società e che veicola la trasparenza in capo ai soci ai fini del litisconsorzio di costoro (Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145), non ha attitudine a trascinare in quanto tale un accertamento reddituale (imputato per trasparenza ai soci) in capo alla società, per cui non coinvolge in alcun modo la posizione dei soci.
Sempre in via preliminare deve osservarsi, come risulta dagli allegati al controricorso, che in primo grado pendevano due ricorsi, separatamente presentati sia dalla socia accomandataria in nome e per conto della società contribuente RAGIONE_SOCIALE, sia dagli odierni contribuenti quali soci della suddetta società partecipata, ricorsi riuniti e definiti con sentenza della CTP di Catania 12381/02/17. La sentenza impugnata è, invece, stata pronunciata senza integrare in appello il contraddittorio
nei confronti della società quale originario legittimo contraddittore ex art. 335 cod. proc. civ.
Il Collegio osserva -in via ancora più preliminare alle considerazioni esposte da parte controricorrente in memoria, in relazione al giudicato formatosi in relazione a diverso periodo di imposta, nonché in relazione alla richiesta di riunione di parte controricorrente articolata in sede di controricorso -che trattandosi di IVA, i soci non sono legittimati a impugnare l’originario avviso di accertamento in quanto estranei alla posizione IVA, propria della società. La sentenza va, pertanto, cassata senza rinvio e, pronunciando sull’originario ric orso, va dichiarato il difetto di legittimazione dei ricorrenti. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti stante il rilievo officioso della suddetta questione, estranea ai motivi di ricorso.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di legittimazione dei ricorrenti; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024