Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
CONTRIBUTO UNIFICATO LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26355/2022 del ruolo generale, proposto
DA
il MINISTERO DELL ‘E CONOMIA E DELLE FINANZE -UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA C.T.P. PALERMO -(codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2821/1/2022, depositata il 31 marzo 2022. Numero sezionale 979/2025 Numero di raccolta generale 13452/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il provvedimento di irrogazione delle sanzioni indicato in atti, emesso dalla Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Palermo in relazione all’omesso pagamento del contributo unificato dovuto dall’intimata in relazione alla proposizione del ricorso iscritto al n. 5185/2012 di ruolo registro presso la suindicata Commissione.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello avanzato dal Direttore della segreteria della menzionata Commissione tributaria provinciale contro la sentenza n. 1164/7/2018 della Commissione provinciale di Palermo, considerando che «È al Presidente della Commissione Tributaria che spetta la rappresentanza legale e, conseguentemente, la legittimazione processuale attiva e passiva in eventuali contenziosi che a qualsiasi titolo dovessero avere come parte quell’organo giurisdizionale» (così nella sentenza impugnata).
Avverso detta pronuncia Il Ministero dell’Economia e delle Finanza proponeva ricorso notificato il 31 ottobre 2022, formulando un unico motivo di impugnazione e riproponendo l’eccezione proposta in sede di appello non esaminata dal Giudice regionale.
NOME COGNOME è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 31, 33, 34, 35 e 37 d.P.R. n. 115/2002, nonché degli artt. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 1, lett. f ) d.lgs. n. 165/2001, lamentando, al fondo, all’esito di una lunga dissertazione, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale, la capacità di stare in giudizio spetta alla segreteria dell’ufficio giudiziario per il contenzioso in materia di contributo unificato.
2. Il ricorso va accolto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche da ultimo ribadito, nel giudizio intrapreso dal contribuente contro l’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002 la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria dell’ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’atto impugnato.
Tale principio è stato, anche da ultimo, ribadito da questa Corte sulla base:
della previsione dell’art. 247 del citato decreto, il quale prevede che «Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato»;
dell’inequivoco tenore dell’art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, d.lgs. n. 156/2015), a mente del quale: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o
segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato» (così Cass. n. 27064/2024 che richiama Cass. n. 11318/2020 e Cass. n. 18029/2022). Numero sezionale 979/2025 Numero di raccolta generale 13452/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Ancor più recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato che « per l’ipotesi di controversia, nel giudizio intrapreso dal contribuente in conseguenza dell’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’atto ex art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto (Cass., 18 ottobre 2024, n. 27064)» (così, Cass., Sez. Un., n. 8810/2025).
Mutatis mutandis, il suddetto principio della legittimazione delle segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato, in persona del relativo direttore (o come nella specie di un suo delegato), vale, ovviamente, anche per la correlativa legittimazione ad impugnare.
La Commissione regionale, relativamente ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2018, non si è attenuta a tale principio, il che giustifica la cassazione della sentenza.
Il Ministero ha riproposto il motivo di appello, non esaminato dal Giudice regionale, concernente la violazione degli artt. 16, comma 1bis , d.P.R. n. 115/2002 e 71 comma 4, d.lgs. n. 472/1997 in relazione alla riduzione della sanzione operata dal primo Giudice, chiedendo la decisione sul punto in ragione della ritenuta non necessità di accertamenti di fatto, segnalando, al riguardo, la dedotta natura speciale del citato art. 16 e l’assenza di discrezionalità dell’amministrazione nella
Numero sezionale 979/2025
determinazione della sanzione nella sua misura massima in considerazione del mancato pagamento del contributo. Numero di raccolta generale 13452/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
5.1. Senonchè, la difesa erariale ha anche riferito nel ricorso che la Commissione regionale non aveva esaminato le « questioni di merito sollevate dall’appellante » (v. pagina n. 8 del ricorso), di cui vi è traccia nelle pagine precedenti del ricorso, il che è un riferimento non compatibile con la natura squisitamente giuridica della questione sollevata con il motivo di impugnazione riproposto, per cui ragioni di prudenza processuale consigliano di devolvere al giudice del rinvio ogni esame sul punto.
Alla stregua delle riflessioni che precedono alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia -in altra composizione -per l’esame dei motivi di appello, nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia -in altra composizione -anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME