Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13452 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 11/02/2025
CONTRIBUTO UNIFICATO LEGITTIMAZIONE A STARE IN GIUDIZIO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26355/2022 del ruolo generale, proposto
DA
il RAGIONE_SOCIALE -UFFICIO DI SEGRETERIA RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE -(codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 2821/1/2022, depositata il 31 marzo 2022. Numero sezionale 979/2025 Numero di raccolta generale 13452/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni indicato in atti, emesso dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione all’omesso pagamento del contributo unificato dovuto dall’intimata in relazione alla proposizione del ricorso iscritto al n. 5185/NUMERO_DOCUMENTO di ruolo registro presso la suindicata RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’appello avanzato dal Direttore RAGIONE_SOCIALE segreteria RAGIONE_SOCIALE menzionata RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 1164/7/2018 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, considerando che «È […] al Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Tributaria che spetta la rappresentanza legale e, conseguentemente, la legittimazione processuale attiva e passiva in eventuali contenziosi che a qualsiasi titolo dovessero avere come parte quell’organo giurisdizionale» (così nella sentenza impugnata).
Avverso detta pronuncia Il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso notificato il 31 ottobre 2022, formulando un unico motivo di impugnazione e riproponendo l’eccezione proposta in sede di appello non esaminata dal Giudice RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME è restata intimata.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 31, 33, 34, 35 e 37 d.P.R. n. 115/2002, nonché degli artt. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 16, comma 1, lett. f ) d.lgs. n. 165/2001, lamentando, al fondo, all’esito di una lunga dissertazione, che, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice RAGIONE_SOCIALE, la capacità di stare in giudizio spetta alla segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario per il contenzioso in materia di contributo unificato.
2. Il ricorso va accolto.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, anche da ultimo ribadito, nel giudizio intrapreso dal contribuente contro l’invito al pagamento di cui all’art. 248 d.P.R. n. 115/2002 la legittimazione processuale passiva spetta alla (cancelleria o) segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’atto impugnato.
Tale principio è stato, anche da ultimo, ribadito da questa Corte sulla base:
RAGIONE_SOCIALE previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 247 del citato decreto, il quale prevede che «Ai fini RAGIONE_SOCIALEe norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALEe attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato»;
RAGIONE_SOCIALE‘inequivoco tenore RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992 (nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, lett. d, n. 1, d.lgs. n. 156/2015), a mente del quale: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o
segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato» (così Cass. n. 27064/2024 che richiama Cass. n. 11318/2020 e Cass. n. 18029/2022). Numero sezionale 979/2025 Numero di raccolta generale 13452/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Ancor più recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato che «[…] per l’ipotesi di controversia, nel giudizio intrapreso dal contribuente in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l’atto ex art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto (Cass., 18 ottobre 2024, n. 27064)» (così, Cass., Sez. Un., n. 8810/2025).
Mutatis mutandis, il suddetto principio RAGIONE_SOCIALE legittimazione RAGIONE_SOCIALEe segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato, in persona del relativo direttore (o come nella specie di un suo delegato), vale, ovviamente, anche per la correlativa legittimazione ad impugnare.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativamente ad un giudizio di appello incardinato nell’anno 2018, non si è attenuta a tale principio, il che giustifica la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Il RAGIONE_SOCIALE ha riproposto il motivo di appello, non esaminato dal Giudice RAGIONE_SOCIALE, concernente la violazione degli artt. 16, comma 1bis , d.P.R. n. 115/2002 e 71 comma 4, d.lgs. n. 472/1997 in relazione alla riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzione operata dal primo Giudice, chiedendo la decisione sul punto in ragione RAGIONE_SOCIALE ritenuta non necessità di accertamenti di fatto, segnalando, al riguardo, la dedotta natura speciale del citato art. 16 e l’assenza di discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione nella
Numero sezionale 979/2025
determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzione nella sua misura massima in considerazione del mancato pagamento del contributo. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 20/05/2025
5.1. Senonchè, la difesa erariale ha anche riferito nel ricorso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva esaminato le «[…] questioni di merito sollevate dall’appellante NOME…]» (v. pagina n. 8 del ricorso), di cui vi è traccia nelle pagine precedenti del ricorso, il che è un riferimento non compatibile con la natura squisitamente giuridica RAGIONE_SOCIALE questione sollevata con il motivo di impugnazione riproposto, per cui ragioni di prudenza processuale consigliano di devolvere al giudice del rinvio ogni esame sul punto.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe riflessioni che precedono alla cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata segue il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di II grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -in altra composizione -per l’esame dei motivi di appello, nonché per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE di II grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -in altra composizione -anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME