Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8594 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8594 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13114/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA: P_IVA), in persona del legale rappresentante p.t., dott. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE, con sede in Battipaglia (SA), alla INDIRIZZO rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata su supporto cartaceo, autenticata anche con firma digitale, congiunta al ricorso , dall’ Avv. NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Avellino, con studio in Avellino, al INDIRIZZO (PEC: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, al INDIRIZZO
-ricorrente – contro
NOMECOGNOME
Avviso accertamento Tasi -Legittimazione concessionaria
-avverso la sentenza 2095/2022 emessa dalla CTR Campania il 25/02/2022 e notificata il 02/03/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La C.T.P. di Avellino rigettava il ricorso proposto da NOME avverso l’avviso di accertamento notificatole dalla s.r.l. RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Monteforte Irpino a titolo di TASI 2014, deducendo, fra l’altro, l’illegittimità dell’incarico conferito alla s.r.l. RAGIONE_SOCIALE
Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Campania accoglieva il gravame, evidenziando che la sRAGIONE_SOCIALE non aveva prodotto validi documenti giustificativi dell’attribuzione concreta alla medesima del potere di accertamento tributario di che trattasi (per il quale sarebbe stato necessario un conferimento d’incarico ad opera del consiglio comunale, avendone quest’ultimo competenza esclusiva ai sensi dell’art. 42 co. 2 lett. e) e t) del d.lgs. n. 267/00), sicchè l’avviso contestato col ricorso di causa andava annullato per mancato riscontro della
introduttivo legittimazione della RAGIONE_SOCIALE ad adottarlo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base di un solo motivo. NOME non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per aver la CTR disconosciuto rilievo alla documentazione da essa depositata nel giudizio di appello a dimostrazione della legittimazione contestata.
1.1. Il motivo è fondato.
Invero, dal verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.5.2018, prodotto dalla concessionaria nel giudizio d’appello, si evince che il Comune di Monteforte Irpino le aveva affidato le attività di accertamento IMU, TARI e TOSAP per gli anni 2014, 2015 e 2016, risultando
essa già affidataria del servizio di riscossione coattiva delle entrate dell’ente fino al 2020.
Inoltre, la odierna ricorrente ha altresì depositato in sede di gravame la determina del Responsabile del II Settore Economico Finanziario del Comune di Monteforte Irpino, n. 194 del 30.9.2019, avente ad oggetto l’affidamento in regime di concessione alla Gamma Tributi del servizio di accertamento relativo alla TASI proprio per l’anno 2014 oggetto della imposizione in esame.
E’ evidente che si è in presenza di una delibera adottata ora per allora, proveniente dall’organo legittimato (il Consiglio Comunale). Invero, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f), del d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale ha competenza, tra l ‘altro, in ordine all’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e) e all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (lett. f).
In particolare, in tema di TARSU, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), T.U.E.L., spetta al Consiglio comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta, organo di competenza residuale nell’ordinamento nazionale, la determinazione delle relative aliquote, in continuità con quanto già previsto dal previgente art. 32, comma 2, lett. g), della l. n. 142 del 1990 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche ai fini delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 27.3.2025.