Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33979 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33979 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1925/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Prisco (CE), in persona del socio accomandatario pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in San Prisco (CE), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
Comune di San Prisco (CE), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 9 giugno 2020, n. 2633/23/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
ICI IMU ACCERTAMENTO DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE MUTAMENTO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE ININFLUENZA
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 9 giugno 2020, n. 2633/23/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO12L dell’1 dicembre 2017 da parte del Comune di San Prisco (CE), notificato l’8 gennaio 2018, per omesso/parziale versamento dell’IMU relativa all’anno 2012, con riguardo ad immobili ubicati nel medesimo Comune, ha rigettato l’ appello proposto dalla medesima confronti del Comune di San Prisco (CE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 19 febbraio 2019, n. 724/8/2019, con dichiarazione di irripetibilità delle spese giudiziali per la contumacia dell’appellato.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALE contribuente -sul rilievo: a) che il nuovo socio accomandatario era stato nominato soltanto, in sede di modifica dei patti sociali, nell’anno 2018; b) che tale circostanza doveva essere dedotta dall’appellante sin dal giudizio di prime cure; c) che il nuovo socio accomandatario era sprovvisto di legittimazione all a proposizione dell’appello, non essendo stato parte del giudizio di prime cure.
Il Comune di San Prisco (CE) è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. proc. civ. e 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che dei principi in tema di legittimazione (attiva e passiva), in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata ritenuta dal giudice di secondo grado la carenza di legittimazione attiva dell’appellante in base al dato meramente formale RAGIONE_SOCIALE variazione RAGIONE_SOCIALE ragione sociale.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2247, 2314, 2266 e 2298 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. , per essere state erroneamente applicate dal giudice di secondo grado le norme in tema di capacità processuale e rappresentanza processuale delle società, senza tener conto che la società era identificata dalla medesima partita IVA e che le modifiche statutarie non influivano sulla legittimazione all’impugnazione e sulla identificazione del soggetto giuridico.
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che la partita IVA del soggetto destinatario dell’avviso di accertamento era la medesima del soggetto impugnante l’avviso di accertamento.
Il primo motivo ed il secondo motivo -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla titolarità RAGIONE_SOCIALE legittimazione processuale -sono fondati , derivandone l’assorbimento del terzo motivo, il cui scrutinio si palesa superfluo ed ultroneo.
2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di società di persone, la modifica RAGIONE_SOCIALE persona dei soci, del legale rappresentante e RAGIONE_SOCIALE ragione sociale non comporta l’estinzione RAGIONE_SOCIALE società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d’imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili (Cass., Sez.,
26 giugno 2009, n. 15183; Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2010, n. 5796; Cass., Sez. 2^, 27 agosto 2014, n. 18409; Cass., Sez. 1^, 6 maggio 2015, n. 9130; Cass., Sez. 2^, 6 settembre 2017, n. 20839; Cass., Sez. 5^, 28 marzo 2018, n. 7635).
2.2 Più specificamente, si è detto che, nella società in accomandita semplice, la modifica RAGIONE_SOCIALE ragione sociale per effetto RAGIONE_SOCIALE sostituzione dell’unico socio accomandatario determina esclusivamente una modifica dell’atto costitutivo, ma non la trasformazione RAGIONE_SOCIALE società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento RAGIONE_SOCIALE sede sociale rimanendo immutato il modello sociale e il regime RAGIONE_SOCIALE responsabilità patrimoniale dei soci e RAGIONE_SOCIALE società (Cass., Sez. 2^, 29 luglio 2008, n. 20558; Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2009, n. 17524; Cass., Sez. Un., 30 luglio 2021, n. 21970; Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2023, n. 10685).
2.3 Nella specie, dalla trascrizione fatta in ricorso RAGIONE_SOCIALE certificazione rilasciata dalla RAGIONE_SOCIALE il 2 marzo 2018 (in ossequio al canone dell’autosufficienza) , si evince:
che la variazione RAGIONE_SOCIALE ragione sociale da ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è stata iscritta nel registro delle imprese di RAGIONE_SOCIALE l’11 aprile 2012;
che la variazione RAGIONE_SOCIALE ragione sociale da RAGIONE_SOCIALE‘ a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ è stata iscritta nel registro delle imprese di RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2018 (comunque, dopo la proposizione del ricorso originario dinanzi al giudice di prime cure).
Ora, d estinataria dell’atto impositivo è stata la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, che era la ragione sociale nell’anno 2012 (almeno fino al mese di aprile).
Per cui, la circostanza che la ragione sociale fosse stata medio tempore modificata in ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ non inficia l’emanazione e la notifica dell’atto impositivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, trattandosi pur sempre RAGIONE_SOCIALE medesima società (come si evince anche dall’identità RAGIONE_SOCIALE sede e RAGIONE_SOCIALE partita IVA).
Peraltro, come è stato accertato dallo stesso giudice regionale, l’appello è stato correttamente proposto da NOME COGNOME in veste di socio accomandatario e legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE medesima società, ancorché sotto la dismessa ragione sociale ‘ RAGIONE_SOCIALE‘.
2.4 Pertanto, al di là RAGIONE_SOCIALE impropria spendita RAGIONE_SOCIALE vecchia ragione sociale in occasione RAGIONE_SOCIALE impugnazione dell’avviso di accertamento, resta il fatto che la società è invariabilmente la stessa.
Quindi, se si ritiene che l’atto impositivo sia stato validamente emanato nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, essendo irrilevante l’erronea indicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nella intestazione e nella notificazione del medesimo, non può negarsi, per un verso, che la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ sia legittimata ad impugnare l’atto impositivo e , per altro verso, che la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ sia legittimata ad appellare la decisione del giudice di prime cure, fermo restando che si tratta sempre RAGIONE_SOCIALE medesima ed unica società in accomandita semplice, la cui identità soggettiva non è alterata, sul piano sostanziale e processuale, dalla variazione RAGIONE_SOCIALE ragione sociale e dalla sostituzione del socio accomandatario.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può
trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa per il riesame dell’appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALE legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara l’assorbimento del terzo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 novembre
2025.
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME