Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6650 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6650 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2152/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 7171/2024 depositata il 26/11/2024 e non notificata
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME e riconvocato il Collegio in data 19/03/2026
FATTI DI CAUSA
In data 21 dicembre 2020 la società RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE ha presentato istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno d’imposta 2019, a suo dire indebitamente versata sul corrispettivo dovuto per la somministrazione in proprio favore dell’energia elettrica da parte della società distributrice, allegando che la fornitrice ha incluso nella base imponibile del tributo anche gli oneri generali del sistema elettrico (di seguito: OGSE), ex art. 39 del d.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e censurando come erronea tale modalità di RAGIONE_SOCIALE; in particolare, ha evidenziato che gli oneri in questione costituiscono un debito proprio dei clienti finali che le compagnie erogatrici si limitano a riscuotere per conto della RAGIONE_SOCIALE Conguagli, il che implica che il relativo importo non può essere ricompreso nella base imponibile dell’IVA, ai sensi degli artt. 73, 78 e 79 della Direttiva 2006/112/CE.
La contribuente ha poi impugnato il diniego, tacitamente opposto dall’RAGIONE_SOCIALE, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma. L’Ufficio si è costituito in giudizio, contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione sostanziale della ricorrente a richiedere il rimborso direttamente all’erario, nonché la carenza di legittimazione attiva processuale della stessa ricorrente e, nel merito, resistendo alla domanda. Il primo giudice ha rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di carenza di legittimazione, sollevata da parte convenuta, pronunciandosi, altresì, sul merito della pretesa, che ha ritenuta infondata.
La contribuente ha, quindi, interposto appello, avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, impugnando espressamente la statuizione con cui è stata affermata la propria carenza di legittimazione a richiedere il rimborso in sede amministrativa e sostenendo, in particolare, che l’art. 30 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 non escludere il diritto del cessionario ad agire nei confronti dell’erario per ottenere il rimborso dell’IVA indebitamente versata sugli OGSE. Si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, resistendo all’appello. La C orte di secondo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia del giudice di secondo grado, la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di doglianza . L’Ufficio si è costituito mediante controricorso, con il quale ha dichiarato di non opporsi all’accoglimento del ricorso principale, rilevando come la statuizione che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sia meritevole di essere cassata, e ha svolto, altresì, ricorso incidentale, affidato a due motivi di censura
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c., la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2 e 19 del d. Lgs. n. 546 del 1992, lamentando da parte della sentenza di appello, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione rispetto al presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IVA, la violazione del criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.
2. Con il secondo motivo di ricorso principale, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere, la pronuncia di merito motivato la stessa in maniera meramente apparente e comunque manifestatamente contraddittoria, laddove i giudici di appello, dapprima, hanno dato atto che il presente giudizio è relativo all’impugnativa del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della somma indebitamente versata per IVA, poi hanno richiamato le statuizioni, del tutto inconferenti, espresse dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 35282/2023, secondo cui la controversia per il recupero coattivo degli OGSE va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, indi affermare che ‘ va pertanto assegnata alla giurisdizione tributaria la questione riguardo al recupero coattivo per cui è causa ‘ e, infine, concludere, contraddittoriamente, dichiarando ‘ il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alla richiesta di rimborso. ‘.
3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, 18, comma 1, e 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in combinato disposto con l’art. 2033 c.c., nonché con l’art. 81 c.p.c. e con l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, per non aver dichiarato, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, il difetto di legittimazione attiva della controparte a proporre tanto la presupposta istanza amministrativa di rimborso quanto il successivo ricorso giurisdizionale ex art. 19, comma 1, lett. g), del d. Lgs. n. 546 del 1992, non avendo, la contribuente, alcun rapporto diretto, né tantomeno alcun rapporto giuridicotributario, con l’Amministrazione finanziaria, e non
potendo, quindi, domandare il rimborso dell’imposta che sia stata versata da altro soggetto.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., l’Ufficio censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 78, comma 1, lett. a), della Direttiva n. 2006/112/CE, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha dichiarato, confermando quanto statuito dal primo giudice, la piena ricomprensione degli OGSE nella base imponibile dell’IVA e la conseguente infondatezza della domanda di rimborso dell’imposta.
Va esaminato previamente il ricorso incidentale, che investe la questione, di natura senz’altro pregiudiziale, rappresentata dalla legittimazione attiva della contribuente a richiedere il rimborso.
Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale (tuttavia parimenti fondato) e dei due motivi di ricorso principale (questi ultimi da considerarsi sostanzialmente unitari).
In particolare, deve darsi piena continuità al principio, già enunciato da questa Corte, per cui ‘ Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla RAGIONE_SOCIALE finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile. ‘ (Cass. n. 23288/2018; Cass. n. 19837/2023; Cass. n. 6810/2025). L’ipotesi che viene fatta salva in tale sentenza non ricorre nel caso in esame, trattandosi di ricorso giurisdizionale originato dalla presentazione, da parte della contribuente, di una istanza di rimborso dell’IVA, seguita dal silenzio rifiuto dell’Amministrazione.
L’orientamento sopra citato ha trovato ulteriore conferma nella sentenza di questa Corte n. 8819/2025, alla cui articolata motivazione si rinvia. Basti solo, in questa sede, rammentare che, in tale decisione, questa Corte, in aggiunta alle considerazioni enunciate nei sopra menzionati precedenti, ha statuito che ‘… in sostanza, occorre distinguere i rapporti che si profilano in caso di realizzazione di una operazione rilevante ai fini IVA: un primo rapporto, tra l’amministrazione finanziaria e il cedente, relativo al pagamento dell’imposta; un secondo, tra il cedente e il cessionario, concernente la rivalsa; un terzo, tra l’amministrazione e il cessionario, relativo alla detrazione dell’imposta assolta in via di rivalsa. Tali rapporti, dunque, pur collegati, non interferiscono tra loro… ‘ e che ‘ …in un caso quale quello di specie, in cui la società ha chiesto il rimborso dell’IVA direttamente all’amministrazione finanziaria, occorre ragionare, alla luce dei suddetti principi, se, in relazione alle operazioni di acquisto di energia elettrica da parte dei fornitori e del conseguente versamento di un’IVA calcolata su di una base imponibile ritenuta non corretta, possa dirsi sussistente un rapporto IVA tra la stessa e l’amministrazione finanziaria che ne legittimi, sotto il profilo sostanziale, la richiesta di rimborso. In realtà, proprio in applicazione dei principi sopra indicati, va escluso che possa ragionarsi in termini di diretto rapporto ai fini IVA tra la società e l’amministrazione finanziaria, in quanto l’IVA è stata dalla stessa versata in rivalsa in favore del soggetto passivo dell’imposta, cioè del suo fornitore, ed è questi ad essere titolare del rapporto tributario con l’amministrazione finanziaria. ‘.
Nel caso di specie, inoltre, non ricorre alcuno dei casi in cui la giurisprudenza eurounitaria riconosce il diritto del cessionario a chiedere il rimborso dell’IVA direttamente all’Amministrazione
finanziaria, risultando l’azione di ripetizione nei confronti del prestatore impossibile o eccessivamente difficile, ossia il fallimento o comunque la prolungata insolvenza del venditore (Corte giustizia UE in causa C564/15, Farkas e 31 maggio 2018, cause C-660 e 661/16, KollroB e Wirti, punto 66). Tali circostanze, peraltro, devono essere concrete ed effettive e corrispondere ad una certa non recuperabilità del credito da parte del cessionario.
Le considerazioni sopra esposte, relative al primo motivo di ricorso incidentale, rendono superfluo l’esame del secondo motivo del medesimo ricorso, da ritenersi assorbito. Lo stesso, ad ogni modo, si paleserebbe come fondato, posto che, sempre nella sentenza n. 8819/2025, è stato, enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto: ‘ Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. ‘OGSE’ o ‘OGDS”), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell’utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA. ‘.
Dalla statuizione di cui sopra deriva l’ inammissibilità del ricorso originario per difetto di legittimazione attiva in capo alla contribuente; il che rende superfluo l’esame de l ricorso per cassazione da essa proposto.
Pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo mezzo, e parimenti assorbito va considerato il ricorso principale. La sentenza d’appello va cassata senza rinvio ex art. 382 c. 3 ultimo periodo c.p.c. con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo del giudizio.
Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese processuali dei giudizi di merito con regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di Legittimità, liquidate come in dispositivo, secondo soccombenza.
Devono infine riconoscersi i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. ‘ raddoppio ‘ del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto che la cassazione della sentenza impugnata non è dipesa dall’accoglimento dei motivi spiegati dalla ricorrente, rivelandosi anzi inammissibile il suo ricorso introduttivo (cfr. Cass. n. 12424/2023).
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originariamente proposto. Compensa integralmente le spese di lite dei gradi di merito; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio di Legittimità che liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026 e riconvocato il Collegio in data 19/03/2026.
Il Presidente NOME COGNOME