Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15933 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30776/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
Controricorrente avverso la sentenza n. 1382/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. Staccata di Salerno, n. 9, depositata il 12.2.2020 e non notificata,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
La società contribuente ha proposto ricorso, dinanzi alla CTP di Salerno, avverso l’iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento delle ingiunzioni di pagamento per TARSU 2010 ed IMU 2012, notificate dalla SO.G.RAGIONE_SOCIALE, concessionaria del Comune di Cava de’ Tirreni per il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, lamentando: la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata
indicazione della competenza territoriale della CTP, per
mancata sottoscrizione digitale da parte del procuratore e per mancata produzione della delega conferita al predetto procuratore; la mancata notifica delle prodromiche ingiunzioni di pagamento; la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (per mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria); la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi; la prescrizione quinquennale del credito e delle sanzioni ed il difetto di legittimazione attiva, per l’asserita mancata stipula del contratto di riscossione per TARSU ed IMU.
La CTP di Salerno, con sentenza n. 1460 del 2019 accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente all’omissione del previo contraddittorio nelle forme del preavviso di iscrizione ipotecaria.
La contribuente proponeva appello, articolando i seguenti motivi: omessa pronuncia in merito alla richiesta della prova della cancellazione dell’ipoteca da parte della società concessionaria; infondatezza della ricezione delle ingiunzioni di pagamento e delle notifiche dei sottostanti avvisi di accertamento; omessa pronuncia in merito alla prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi nonché in ordine al difetto di legittimazione attiva della SO.G.E.T.
per mancata stipula di un contratto con il Comune di Cava De’ Tirreni.
La CTR , con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello in ragione del difetto di legittimazione attiva della RAGIONE_SOCIALE
La società concessionaria per la riscossione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘nullità della sentenza per violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 276 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.’ si lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata dalla SORAGIONE_SOCIALE in ragione della carenza di specificità dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione.
1.1. Il motivo è infondato.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello, perché aspecifico, deve infatti ritenersi implicitamente disattesa per il fatto stesso dell’accoglimento del gravame. Occorre al riguardo rammentare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame) e che, inoltre, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del
provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o il non esame, pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. In. 10636 del 2007).
Con il secondo motivo, rubricato ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.’, la ricorrente ha censurato la decisione del giudice regionale per aver omesso di esaminare il contenuto della convenzione di affidamento del 2016 da parte del Comune di Cava de’ Tirreni alla RAGIONE_SOCIALE, rilevando, altresì come il giudice di secondo grado aveva omesso di esaminare anche il diverso contratto concluso tra le parti il 24 giugno 2009.
2.1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo, spiegata dalla difesa della controricorrente.
Questa Corte, infatti, ha affermato, con orientamento condiviso dal Collegio che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali su cui il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati (Sez. 1 – , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022, Rv. 664738 -01). In merito a detto ‘riferimento idoneo ad identificare
la fase di merito in cui siano stati prodotti’, atteso che nel processo tributario le parti devono depositare gli atti processuali «esclusivamente con modalità telematiche», secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione» (art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992), il principio di autosufficienza del ricorso può ritenersi rispettato ove la parte indichi con precisione il momento della produzione (telematica) nei gradi dei giudizi di merito.
Nel caso in esame, la difesa della ricorrente ha individuato nel ricorso introduttivo i documenti che il giudice regionale non avrebbe esaminato. In particolare, a pag. 7 del ricorso il ricorrente ha espressamente indicato i documenti depositati nel fascicolo informatico il 27 dicembre 2019: ‘la convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dei tributi ad entrate patrimoniali diverse (tra le quali: ICI, IMU, TARSU, TARI, ICP, ecc.) recante la data del 21 settembre 2016; il contratto di appalto per il servizio di affidamento di attività back office relative all’evasione di tributi ICI e TARSU, con conseguenti attività di accertamento e riscossione, recante la data del 24 giugno 2009’.
L’indicazione della data di deposito nel fascicolo informatico, alla luce del principio sopra richiamato, consente di ritenere rispettato il principio di autosufficienza del ricorso.
2.2. Ancora in via preliminare, occorre precisare come non si ravvisi un’ipotesi di inammissibilità per c.d. doppia conforme, atteso che la CTR ha accolto il gravame sulla scorta di una motivazione del tutto diversa da quella resa dalla CTP (che si era limitata ad accogliere il ricorso della contribuente, limitatamente all’omissione del previo contraddittorio nelle forme del preavviso di iscrizione ipotecaria).
2.3. Orbene, il motivo merita accoglimento, nei limiti che seguono.
La C.T.R. ha fondato l’accoglimento dell’appello su due autonome ragioni della decisione.
In primo luogo, ha rilevato la carenza di prova di legittimazione attiva in capo alla SORAGIONE_SOCIALE. affermando che la stessa ‘si esime dall’allegare validi documenti giustificativi dell’attribuzione concreta alla medesima del potere di accertamento tributario di che trattasi, producendo peraltro un contratto dell’anno 2016, successivo quindi alle annualità di che trattasi’ (pag. 2 della sentenza).
Con la seconda ragione della decisione, poi, la CTR ha esaminato la questione relativa allo specifico conferimento di incarico da parte del Comune di Cava De’ Tirreni, precisando che ‘non potrebbe bastare a riguardo un conferimento d’incarico ad opera di soggetto diverso dal consiglio comunale, avendone quest’ultimo competenza esclusiva ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e) e f) del d.lgs. 267/00’ (pagg. 2 e 3 della sentenza).
Come risulta dalla motivazione del giudice regionale, non è stato in alcun modo preso in esame il contratto del 24.6.2009, prodotto, come indicato a pag. 7 del ricorso, in data 27.12.2019. Atteso che trattasi di contratto astrattamente idoneo a fornire la prova del fatto costitutivo del rapporto giuridico in contestazione, allo stesso non può non attribuirsi carattere decisivo.
Con l’ultimo motivo di ricorso ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. E) ed F) del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’ si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la competenza esclusiva del consiglio comunale negli incarichi di affidamento.
3.1. Il motivo in esame è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
In conclusione, rigettato il primo motivo, accolto il secondo e assorbito il terzo, si impone il rinvio alla Corte di Giustizia
Tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione